Provvedimento 14 marzo 2007- Modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006, recante: «estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti

14 marzo 2007

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 febbraio 2007)

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Direttore dell'Agenzia del territorio
di concerto con
il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonchè a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto l'art. 1, commi 48 e 77, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), riguardanti, rispettivamente, i dati identificativi dei mediatori coinvolti nelle cessioni di immobili e la nuova determinazione della franchigia sull'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007 - supplemento ordinario - con cui sono stati determinati gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica;

 Ravvisata la necessità di modificare le specifiche tecniche relative all'estensione del servizio telematico disciplinata dal provvedimento 6 dicembre 2006 per recepire le predette innovazioni normative;

Ravvisata, di conseguenza, l'opportunità di garantire un congruo periodo di sperimentazione delle procedure telematiche da utilizzare, da parte dei notai, per l'esecuzione delle formalità relative agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili;


Dispongono:


Art. 1.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, sono modificate come da allegato 1 al presente provvedimento.

Dal 1° aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti possono essere utilizzate le specifiche tecniche modificate dal presente provvedimento.

Dal 1° giugno 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche modificate dal presente provvedimento.


Art. 2.
Segnalazione da parte del notaio

La segnalazione di cui all'art. 35, comma 22.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è assolta da parte del notaio mediante l'uso delle procedure telematiche di cui al provvedimento 6 dicembre 2006.

Art. 3.
Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento 6 dicembre 2006 per gli adempimenti relativi agli atti aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili, per gli altri atti formati o autenticati dai notai, nonchè per gli atti aventi ad oggetto immobili siti nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, l'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, decorre dal 1° giugno 2007.


Art. 4.
Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Struttura di riferimento