Decreto 8 aprile 2008 - Ripartizione dei residui 84 posti di magistrato dei 546 recati in aumento

8 aprile 2008

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 giugno 2008)

 Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante “Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura”, con la quale il ruolo organico della magistratura è stato ampliato di mille unità;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3, della predetta legge, con il quale è previsto che il Ministro della Giustizia proceda all’incremento delle piante organiche degli uffici giudiziari in ragione di complessivi 546 posti mediante separati decreti da emanare, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi per uditore giudiziario banditi ai sensi del successivo articolo 18;

Rilevato che, nell’ambito delle unità recate in aumento dalla legge in questione, trecento, per espressa previsione normativa, devono essere destinate alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2001, con il quale, nell’ambito delle piante organiche della corte suprema di cassazione e della relativa procura generale, sono stati istituiti i posti recati in aumento dall’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 48/2001;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2003, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2003, con il quale, successivamente alla indizione del primo dei concorsi previsti dal citato articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è stato assegnato in aumento nelle piante organiche dei singoli uffici giudiziari un contingente pari a 234 delle complessive 546 unità da ripartire ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge;

Visto l’articolo 12, del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, relativo a disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 284, con il quale è stato elevato da due a tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 48/2001 il termine per l’indizione dei concorsi per uditore giudiziario di cui al richiamato articolo 18;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi – n. 17 del 2 marzo 2004, e 23 marzo 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi – n. 24 del 26 marzo 2004, con i quali sono stati indetti gli ulteriori bandi di concorso, rispettivamente per 380 e 350 posti, di uditore giudiziario ai sensi del predetto articolo 18;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2005, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 2005, con il quale sono stati distribuiti in aumento tra gli uffici giudiziari ulteriori 196 posti di magistrato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2008, con cui sono stati distribuiti in aumento ulteriori 32 posti di magistrato presso gli uffici giudiziari per i quali, in relazione alla proposta formulata in data 10 gennaio 2006, è stata rilevata con il Consiglio Superiore della Magistratura una condivisa valutazione delle relative necessità operative alla luce del parere espresso dall’organo di autogoverno nella seduta del 6 luglio 2006 e confermato con successiva delibera in data 28 giugno 2007;

Rilevato che, pertanto, delle 546 unità recate in aumento presso gli uffici giudiziari ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48, residuano da ripartire ulteriori 84 unità di magistrato con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado;

Ritenuto altresì che nell’ambito delle predette unità residue, 39 posti costituiscono l’ulteriore contingente da assegnare presso i singoli uffici in funzione delle specifiche esigenze determinate dalla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;

Viste le tabelle A, B e D allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali per i minorenni ed ai tribunali ordinari;

Vista la tabella B, ruolo organico della magistratura, allegata all’articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante “Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario”, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2007, n. 175, che ha modificato il ruolo organico della magistratura,

Rilevato che, a seguito delle determinazioni assunte con i citati provvedimenti attuativi della legge 13 febbraio 2001, n. 48, nonché delle succitate modifiche al ruolo organico della magistratura, i richiamati 39 posti ancora da assegnare in funzione delle specifiche esigenze determinate dalla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, devono essere ripartiti tra gli uffici giudicanti di primo e secondo grado;

Valutato che, nell’ambito del presente intervento, carattere prevalente nella individuazione della tipologia di ufficio presso cui ripartire le risorse organiche recate in aumento deve essere riconosciuto alle specifiche necessità rilevate nell’ambito della materia del lavoro e previdenza, così da dare concreta attuazione alla legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Viste le risultanze della analisi condotta dalla Commissione per lo studio e la proposta di riforma e di interventi sul piano normativo e organizzativo che razionalizzino l’esercizio della giurisdizione e conferiscano efficienza al sistema, istituita con decreto del Ministro della Giustizia in data 25 settembre 2006, che ha individuato per gli uffici giudicanti di secondo grado le maggiori criticità nella gestione dei flussi di lavoro;

Considerato che l’indagine integrativa condotta in ordine ai carichi di lavoro degli uffici giudiziari, presupposta nel citato decreto ministeriale 17 settembre 2007, realizzata secondo una metodologia diretta a valutare, oltre ai procedimenti iscritti, anche la capacità di smaltimento e l’incidenza del numero di procedimenti pendenti all’esito del periodo considerato, ha confermato, per gli uffici giudicanti di secondo grado di Bari, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trieste e Venezia, segnalati dal Consiglio superiore della magistratura con il citato parere del 6 luglio 2006, una situazione di disagio operativo tale da richiedere un incremento delle relative risorse organiche;

Ritenuto peraltro che, per le corti di appello di Campobasso, Catania, Catanzaro e Milano, alla luce dei valori pro capite rilevati con riferimento ai procedimenti sopravvenuti, l’entità numerica dell’ampliamento prospettato nel predetto parere deve essere opportunamente limitata alla consistenza di seguito disposta, procrastinando una ulteriore valutazione del relativo fabbisogno all’esito della operatività degli aumenti effettuati;

Considerato che la medesima indagine ha confermato, per gran parte degli uffici di primo grado individuati nella citata proposta, la necessità di procedere all’adeguamento delle relative piante organiche in funzione dei valori pro capite rilevati secondo gli indicatori sopra descritti soprattutto per quello che concerne le sopravvenienze, tenendo conto altresì, ai fini della determinazione della consistenza numerica degli incrementi, di quanto già disposto con il predetto D.M. 17 settembre 2007;

Ritenuto, in particolare, che in ordine alla funzionalità dei tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica, all’esito dell’indagine statistica integrativa sono emerse specifiche conferme sulle necessità di intervento già indicate nella proposta in data 10 gennaio 2006 per i tribunali di Ancona, Bari, Bergamo, Cosenza, Crema, Foggia, Forlì, Latina, Lecce, Macerata, Mantova, Paola, Pistoia, Prato, Ragusa, Reggio Emilia, Teramo, Tivoli, Trani, Velletri e Viterbo, per le procure della Repubblica di Bergamo, Brescia, Lucera, Padova, Perugia, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Siracusa, Teramo, Verona e Vicenza, nonché per il tribunale di Vasto in relazione alle esigenze operative specificamente segnalate con il parere richiamato dal Consiglio superiore della magistratura;

Valutato che analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine al proposto incremento di organico dei Tribunali per i minorenni di Ancona, Firenze e Milano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, uffici per i quali permangono situazioni di disagio operativo tali da rendere necessario procedere all’incremento delle relative risorse nella misura già individuata;

Ritenuto peraltro che, per gli uffici di procura generale presso la corte di appello e per quelli di sorveglianza inclusi nella citata proposta, l’indagine condotta ha consentito di rilevare, all’esito degli incrementi già disposti  con il citato D.M. 17 settembre 2007, un sostanziale stato di equilibrio nella gestione dei flussi di lavoro, tale da consentire di rinviare ad una fase successiva eventuali interventi di potenziamento dell’organico;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere alla integrale distribuzione delle 84 unità ancora disponibili ai sensi della legge n. 48/2001;

Valutato che l’analisi realizzata conferma, per gli uffici interessati, l’apprezzabile incidenza delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, cosicché delle complessive 66 unità da attribuire agli uffici giudicanti di primo e secondo grado, 39 unità risultano assegnate, rispettivamente in ragione di 10 e di 29, in funzione delle esigenze rilevate in tale settore della giurisdizione;

Considerato che con il presente provvedimento risulta perfezionata l’integrale assegnazione delle risorse organiche disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della predetta legge 13 febbraio 2001, n. 48, in conformità dei vincoli di destinazione fissati dalla medesima norma;

Rilevato peraltro che, per la realizzazione di un assetto organico maggiormente rispondente ai carichi di lavoro rilevati nei diversi settori della giurisdizione, gli ampliamenti attribuiti per le specifiche esigenze del settore lavoro presuppongono una riorganizzazione complessiva delle risorse organiche interne ai singoli uffici;

Considerato che le determinazioni assunte con il presente decreto non costituiscono modifiche alle tabelle di composizione degli uffici giudiziari e che le variazioni consequenziali alla accresciuta disponibilità di risorse organiche dovranno essere adottate con separato provvedimento, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento giudiziario;


D E C R E T A

 Art. 1


Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:

Piante organiche

 
Ufficio Località Posti
Corte di appello Bari + 4 consiglieri
Corte di appello Brescia + 1consigliere
Corte di appello Cagliari + 1consigliere
Corte di appello Campobasso + 1 consigliere
Corte di appello Catania + 3 consiglieri
Corte di appello Catanzaro + 3 consiglieri
Corte di appello Firenze + 2 consiglieri
Corte di appello Lecce + 1 consigliere
Corte di appello Milano + 3 consiglieri
Corte di appello Napoli + 6 consiglieri
Corte di appello Reggio Calabria + 3 consiglieri
Corte di appello Roma + 6 consiglieri
Corte di appello Salerno + 3 consiglieri
Corte di appello Trieste + 1 consigliere
Corte di appello Venezia + 2 consiglieri
Tribunali per i minorenni Ancona + 1 giudice
Tribunali per i minorenni Firenze + 1 giudice
Tribunali per i minorenni Milano + 1 giudice
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Bologna + 1 sostituto procuratore
Tribunale Ancona + 1 giudice
Tribunale Bari + 1 giudice
Tribunale Bergamo + 1 giudice
Tribunale Cosenza + 1 giudice
Tribunale Crema + 1 giudice
Tribunale Foggia + 2 giudici
Tribunale Forlì + 1 giudice
Tribunale Latina + 2 giudici
Tribunale Lecce + 1 giudice
Tribunale Macerata + 1 giudice
Tribunale Mantova + 1 giudice
Tribunale Paola + 1 giudice
Tribunale Pistoia + 1 giudice
Tribunale Prato + 1 giudice
Tribunale Ragusa + 1 giudice
Tribunale Reggio Emilia + 1 giudice
Tribunale Teramo + 1 giudice
Tribunale Tivoli + 2 giudici
Tribunale Trani + 1 giudice
Tribunale Vasto + 1 giudice
Tribunale Velletri + 2 giudici
Tribunale Viterbo + 1 giudice
Procura della Repubblica presso il Tribunale Bergamo + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Brescia + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Lucera + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Padova + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Perugia + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Pescara + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Piacenza + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ravenna + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Reggio Emilia + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Rimini + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Siracusa + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Teramo + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Verona + 1 sostituto procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale Vicenza + 1 sostituto procuratore


 Art. 2

Le tabelle A, B e D vigenti allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, sono modificate nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 che precede.

 

Roma, 8 aprile 2008

IL MINISTRO
Luigi Scotti