Circolare 4 ottobre 2010 - Decreto interministeriale di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2009-2010. Note esplicative.

4 ottobre 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio I - Affari Legislativi ed Internazionali e Grazie

Roma, 4 ottobre 2010

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

Oggetto:  Decreto interministeriale di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2009-2010. Note esplicative.

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il decreto interministeriale di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2009-2010, previsto dall’art. 6, comma 3, disp. att. c.p.p..

La redistribuzione del personale di polizia giudiziaria, effettuata d’intesa con i rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a norma dell’art. 5, comma 1, disp. att. c.p.p., è stata operata dovendosi tenere conto, da una parte, della circostanza che è rimasta immutata la disponibilità complessiva delle forze di polizia giudiziaria, pari a 5.064 unità, dall’altra, che l’organico dei magistrati assegnati agli uffici inquirenti è aumentato di ventisette unità successivamente all’entrata in vigore del precedente decreto.

Come è noto, la norma codicistica (art. 6, comma 1, disp. att. c.p.p.) stabilisce che l’organico delle sezioni di polizia giudiziaria deve essere costituito da un numero di unità non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della Repubblica. Per le procure distrettuali norme di rango amministrativo avevano già stabilito che il rapporto debba essere almeno del triplo.

Pertanto, il primo intervento necessitato è consistito nel ristabilire il limite minimo di unità di polizia giudiziaria presso quelle sedi dove, per effetto dell’incremento della pianta organica dei magistrati, le unità di polizia giudiziaria risultavano inferiori al limite stesso. Poiché – come già detto –l’aumento dell’organico dei magistrati è stato pari a ventisette unità, si è dovuto provvedere alla copertura di una deficienza di personale di polizia giudiziaria pari a cinquantaquattro unità.

Si è pertanto provveduto ad adeguare gli organici carenti delle sezioni di polizia giudiziaria attingendo proporzionalmente al personale che risultava assegnato ad alcune procure della Repubblica in misura superiore al limite minimo previsto dalla legge (in qualche caso anche in misura piuttosto consistente).

Peraltro, la circolare del Ministero dell’interno del 30 giugno 1997, fissando alcuni criteri attuativi della legge, aveva stabilito che le sezioni di polizia giudiziaria dovessero essere costituite, comunque, da almeno da sei unità di personale, indipendentemente dal numero dei magistrati in organico. Tale è la situazione riscontrabile presso undici uffici giudiziari, per la maggior parte procure presso il tribunale dei minorenni, che prevedono in organico soltanto due magistrati, e che, quindi, secondo le citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, avrebbero potuto essere dotate di sezioni di polizia giudiziaria composte da sole quattro unità.

Per rendere meno drastiche le riduzioni di organico delle sezioni composte da un numero di unità superiori al limite di cui all’art. 6 disp. att. c.p.p., su concorde parere dei rappresentanti delle forze di polizia, si è ritenuto di contenere la sopra indicata soglia minima in cinque unità.

In definitiva, gli interventi in aumento o in diminuzione dell’organico delle sezioni hanno riguardato quarantotto uffici giudiziari. I restanti centoquarantasei uffici non hanno subito variazioni quantitative di organico. In questi ultimi uffici, ove richiesto e nei limiti delle disponibilità, si è provveduto a semplici modifiche della composizione dei contingenti delle varie forze di polizia.

Naturalmente, laddove le sezioni di polizia giudiziaria siano ridotte di una o più unità, potrà conseguirne un maggiore impegno ed una maggiore disponibilità di forze da parte dei Servizi di polizia giudiziaria.

Alla luce di quanto rappresentato, si invitano i Procuratori della Repubblica interessati dalla rideterminazione a consentire la celere attuazione delle previsioni del decreto, comunicando in tempi brevi i nominativi delle unità di personale da far rientrare nella disponibilità delle Amministrazioni di appartenenza.

Si fa presente, infine, che è già stata disposta la riapertura dei lavori che, a partire dal 6 ottobre, vedranno impegnati questo Ministero, gli altri Ministeri interessati e le forze di polizia, allo scopo di pervenire all’emanazione del decreto interministeriale per il biennio 2011-2012 nel rispetto dei termini fissati dall’art. 6, comma 3, disp. att. c.p.p.. Ogni ulteriore proposta – anche relativa alla composizione dei contingenti delle varie forze di polizia – nonché le situazioni derivanti da aumento dell’organico dei magistrati intervenute successivamente alla firma del decreto interministeriale per il biennio 2009-2010, verranno esaminate in tale sede.

Si pregano le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza dei Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio