Nota 31 gennaio 2008 - Art. 50, comma 1, lett. f) T.U.I.R. Qualificazione ai fini fiscali delle indennità percepite dai giudici onorari che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato

31 gennaio 2008

Si forniscono di seguito i chiarimenti in merito alla disciplina applicabile, ai fini tributari, alle indennità percepite dalle categorie di magistrati onorari non espressamente menzionate dall'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR quando i soggetti titolari della funzione prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato.

Sul punto occorre premettere che per le categorie di giudici onorari espressamente individuate dal richiamato art. 50 (giudici di pace ed esperti del tribunale di sorveglianza) i compensi da questi percepiti devono essere considerati sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR.

Invece, i compensi percepiti dalle altre categorie di magistrati onorari non espressamente individuate dall'art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR (goa, got, vpo, ecc.) devono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente solo nel caso in cui le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi del citato art. 53. In quest'ultima ipotesi i compensi percepiti saranno considerati quali redditi di lavoro autonomo. Ciò premesso, nel caso in esame - cioè di compensi percepiti da categorie di magistrati onorari diverse da quelle dei giudici di pace ed esperti del tribunale di sorveglianza - occorre verificare se il soggetto titolare della funzione, che nel contempo partecipa ad una società tra professionisti, debba essere considerato tra i soggetti che esercita un'arte o professione ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha fatto presente che l'art. 53 del TUIR ricomprende nel novero dei redditi di lavoro autonomo anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata (purché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di Snc o di Sas, in quanto il reddito prodotto da questi tipi di società è in ogni caso considerato reddito d'impresa) e che con la risoluzione n. 118/E del 2003 è stato chiarito che i redditi prodotti durante l'esercizio della professione di avvocato compiuta in forma associata – secondo il modello della società tra professionisti - costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sensi del predetto art. 53 del TUIR.

Ai fini fiscali, pertanto, le società tra professionisti ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 53 e 54 del TUIR relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Alle medesime conclusioni si perviene nell'ipotesi in cui il giudice onorario presti la propria opera nell'ambito di uno studio associato.

Dal punto di vista fiscale, infatti, il reddito prodotto da uno studio associato è determinato facendo riferimento alle norme previste per il reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) e viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di reddito di partecipazione.

La suddetta Agenzia, sulla base dello schema sopra rappresentato, ha quindi concluso che i professionisti associati, sebbene percepiscono un reddito tecnicamente riconducibile tra quelli da partecipazione, debbono essere comunque considerati in sede di interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR.

Conseguentemente le indennità percepite dai magistrati onorari in questione che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato o di una associazione professionale, devono essere attratte nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Le SS.VV. sono invitate di portare a conoscenza degli uffici giudiziari interessati il contenuto della presente nota.

 Roma, 31 gennaio 2008 

 IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa