Nota 3 aprile 2008 - Criteri e modalità di applicazione della sanzione per l'omesso o parziale versamento del contributo unificato – art. 16 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

3 aprile 2008

Prot. n. m_dg.dag.08/04/2008.0049395.U 


Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Capo dell'Ispettorato
ROMA

 L'introduzione della sanzione prevista dall'art. 21 comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 233 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e la recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2007 n. 242 con la quale è stata individuata negli uffici giudiziari la competenza alla irrogazione di suddetta sanzione, comporta la necessità di riformulare la procedura di riscossione del contributo unificato omesso o pagato in modo insufficiente nei processi civili.

L'invito al pagamento, notificato al debitore ai sensi dell'art. 248 del Testo Unico delle spese di giustizia, dovrà contenere l'espressa avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel prescritto termine di un mese, comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento.

L'ufficio recupero crediti dovrà pertanto iscrivere prima l'articolo di recupero, riguardante il contributo pagato in modo insufficiente oppure omesso ed in caso di ritardo del pagamento oppure in caso di omesso pagamento anche all'esito dell'invito, dovrà attivare la procedura di applicazione della sanzione.

Il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificato alla parte personalmente presso la residenza e dovrà contenere l'espressa indicazione della impugnabilità innanzi al giudice tributario.

In presenza di debitori solidali, sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri.

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:
un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
duecento per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.

In caso di presentazione di deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

La sanzione si applica ai processi iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n. 248.

I codici tributo istituiti per la riscossione degli importi dovuti a titolo di sanzione sono il codice tributo 699T “ Contributo unificato – sanzione – art.16, comma 1-bis, D.P.R. n.115/2002” per la riscossione mediante modello F23 ed il codice tributo 1E83 “Contributo Unificato sanzione” per la riscossione mediante ruolo esattoriale.
Statisticamente gli articoli iscritti per la riscossione della sanzione dovranno essere contabilizzati nei campi riguardanti il contributo unificato e segnatamente alle lettere 3.16 a) e 3.51.

Si allegano i fac simili dell'invito al pagamento e del provvedimento di irrogazione della sanzione. 


Roma, 3 aprile 2008 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Augusta Iannini