Nota 24 aprile 2008 - indennità ai giudici popolari nei collegi di assise. Art. 65 del DPR 115/02. Indennità spettante al disoccupato

24 aprile 2008

 Prot. n. m_dg.DAG.24/04/2008.0058384.U 


Ai Sigg. Presidenti della Corte di Appello
Loro sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

 L'art. 65 del DPR 115/02 prevede l'aumento dell'indennità dei giudici popolari nei collegi di assise se questi "sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le funzioni". Orbene, sull'argomento pervengono numerosi quesiti circa la misura dell'indennità da attribuire ai giudici popolari quando i soggetti investiti della funzione risultino privi di occupazione. Nello specifico si chiede di chiarire se al titolare della funzione che versa nella condizione di disoccupato spetti o meno l'indennità maggiorata prevista per i lavoratori autonomi o dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le funzioni.

Preliminarmente occorre premettere che analoga questione è stata in passato affrontata per la casalinga per la quale è stato ammesso lo stesso trattamento previsto per i lavoratori autonomi. Infatti, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, è stato osservato che la ratio della norma va ricercata soprattutto nell'intento di retribuire i lavoratori per il tempo sottratto alla occupazione ordinaria e non solo, quindi, nell'intento di compensarli della perdita del reddito conseguente all'espletamento dell'incarico. Reddito che si presume esistente nel periodo, ma che per le caratteristiche del lavoro autonomo potrebbe anche non essere effettivamente prodotto. Muovendo da tali osservazioni e ritenendo che l'attività della casalinga produce, comunque, un reddito figurativo e che nella maggior parte dei casi occorre trovare un sostituto per lo svolgimento di tale attività, si è ritenuto applicabile lo stesso trattamento previsto per i lavoratori autonomi. Tutto ciò anche se l'attività della casalinga assume una configurazione propria rispetto a quella del lavoro autonomo e del lavoro dipendente.

Tra l'altro, occorre aggiungere che, oggigiorno, al lavoro prestato in ambito domestico è stato riconosciuto valore sociale con l'istituzione presso l'INAIL (legge n. 493/99), di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per coloro che svolgono, in modo non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, un'attività finalizzata alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui la stessa dimora. A diverse conclusioni si perviene invece nel caso in cui in cui le funzioni siano conferite a persone disoccupate.

Infatti, principale presupposto per la corresponsione dell'indennità maggiorata è la riconducibilità dei giudici popolari alla categoria dei lavoratori (autonomi o dipendenti) con la conseguenza che una interpretazione estensiva di tale norma appare possibile solo per quelle attività che possiedano i requisiti minimi per poter essere qualificate come occupazioni lavorative.

Essendo, quindi, il disoccupato per definizione colui che è privo di qualunque occupazione lavorativa non risulta possibile equiparalo, in alcun modo, né al lavoratore dipendente né al lavoratore autonomo.

Per quanto sopra argomentato deve pertanto concludersi che la condizione del disoccupato non può essere ricondotta nella ratio sottesa alla norma di cui al citato art. 65 nella parte in cui prevede la maggiorazione dell'indennità quale compenso in più per il tempo che i giudici popolari sottraggono alla loro occupazione ordinaria, sia essa di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

 
Roma, 24 aprile 2008 

IL DIRETTORE GENERALE