Nota 6 maggio 2008 - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia

6 maggio 2008

 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U 


Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Audit e Sicurezza
ROMA

Spett.le Equitalia S.p.A.
Via Andrea Millevoi n. 40/42
00178 ROMA


Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo:

il contributo unificato
le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02)
i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

Le SS.VV sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

 
Roma, 6 maggio 2008 

 IL CAPO DIPARTIMENTO
Augusta Iannini