Nota 16 giugno 2008 - Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese

16 giugno 2008

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il regime fiscale delle procedure di cancellazione dal relativo registro, di imprese e società non più operative.

In particolare si fa riferimento alla richiesta di cancellazione formulata dal conservatore del registro delle imprese al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 ed alla successiva procedura.

Come noto, a seguito della comunicazione degli atti, il Presidente del Tribunale può nominare un liquidatore oppure inviare la documentazione al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione.

L'attività delle conservatore del registro delle imprese si configura come strumentale all'attività del magistrato delegato alla vigilanza sul registro ai sensi dell'articolo 2188 c.c.

La natura amministrativa della procedura e la non qualificabilità della Camera di Commercio come parte, fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento eventualmente istaurato ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 247/2004.

L'impresa individuale o le società destinatarie dell'eventuale cancellazione che dovessero richiedere copia degli atti saranno tenute al pagamento del corrispondente diritto di copia.

 
Roma, 16 giugno 2008 

 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Wanda Verusio