Nota 1 luglio 2008 - Trasmissione dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio ed allo stato della riscossione. Art. 36 del D.Lgs 112/99

1 luglio 2008

Prot. n. m_dg.DAG.01/07/2008.88426.U 


Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c. Alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Via Crescenzio 17/C
00193 ROMA

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
SEDE

Equitalia S.p.A. ha comunicato di essere pronta alla trasmissione dei flussi informativi relativi ai dati dello stato della riscossione, come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs 112/99.

La modalità prevede un sistema di rendicontazione on line e la procedura di accesso predisposta dalla società a garanzia delle politiche di sicurezza, prevede che Equitalia S.p.A. acquisisca i dati delle persone autorizzate dall'amministrazione all'accesso al sistema per l'attribuzione delle credenziali.

In sede di prima applicazione si chiede ai Dirigenti degli uffici giudiziari, di autorizzare i soli responsabili del servizio recupero crediti i quali dovranno verificare le informazioni fornite dal collegamento, in ragione della corrispondenza di queste, alla normativa vigente.

In particolare è necessario che gli uffici verifichino:

  • a quali ruoli si riferiscono i dati forniti dalla società e pertanto se il collegamento consente di acquisire quelle informazioni che come noto, non pervengo agli uffici sin da quando è entrata in vigore la riforma introdotta dal Testo Unico delle spese di giustizia, 1 luglio 2002;
  • che risulti la possibilità di consultazione dei dati introdotti nel sistema, mensilmente, visto che l'articolo 36 del D.Lgs 112/99 prevede che lo stato della riscossione venga fornito all'ente creditore "entro la fine di ogni mese";
  • che i dati permangano nel sistema e che non sussistano pertanto scadenze, peraltro non previste dalla normativa vigente, che impediscano all'ufficio di accedere a dati già forniti;
  • che sia agevole la consultazione dei dati sia in base al numero di ruolo esattoriale che in base al numero di partita di credito;
  • che il sistema assicuri la conoscenza, per ogni partita di credito,
    • della data di notifica della cartella esattoriale, anche in ragione di tutti i debitori solidali;
    • l'indicazione puntuale delle azioni esecutive effettuate, definite ed in corso, sui beni dei singoli debitori;

Alla Direzione Generale dei Sistema Informativi si chiede di verificare la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sito indicato dalla società Equitalia e di attivare, ove necessario, le possibili iniziative affinché tutti gli uffici giudiziari che effettuano l'attività di recupero, siano nella possibilità di usufruire del servizio in parola.

Entro un mese dall'attivazione del collegamento, si chiede che le Corti d'Appello relazionino allo scrivente Ministero, in merito al grado di efficienza e funzionalità del servizio, anche in ragione di informazioni acquisite dagli uffici del distretto, precisando specificatamente i punti sopra evidenziati con riferimento alle norma di legge nelle forme e nei contenuti.

 
Roma, 1 luglio 2008 

 IL DIRETTORE GENERALE