Decreto 2 luglio 2010 - Istituzione dell'elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate

2 luglio 2010

Istituzione dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206. Istituzione del registro per l'annotazione della data di ricevimento delle domande


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

DECRETO

Il Direttore Generale

Visto il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 settembre 2005;

Visto l'art. 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE; Visto l'art. 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art.26, commi l e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'art.4, comma l, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui all'art.5, e prevede che, sulla ipotesi di piattaforma elaborata, vengano sentiti: a) se si tratta di professioni regolamentate: gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; b) se si tratta di professioni non regolamentate in Italia: le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; c) se si tratta di attivita' nell'area dei servizi non intellettuali e di professioni non regolamentate: le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Le medesime disposizioni si osservano per quanto attiene alla partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi e delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale, nonche' in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune;

Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, che detta i requisiti per la valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate;

Visto l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nella parte in cui prevede che le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal suddetto comma 3 sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia;

Visto l'art. 4 del dpr 6 marzo 2001 n. 55 nella parte relativa alla competenza di questa direzione generale di acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile nonché di vigilanza sugli ordini professionali;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'elenco degli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché del registro ove indicare la data di presentazione delle domande di annotazione;

Ritenuta la necessità di chiarire le modalità per la individuazione dei criteri per la valutazione della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni non regolamentate;

Ritenuta la necessità di precisare le modalità per l'adozione e la revoca del decreto di individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale e la loro annotazione all'interno di un elenco al fine di un'ordinata gestione delle attività conseguenti;

Ritenuto, infine, di dovere procedere ad una specifica indicazione dei criteri interpretativi di questa direzione generale in ordine ai singoli requisiti delineati dall'art. 26 del d. 19s1. 206/2007 in modo da consentire una più agevole e corretta presentazione della domanda e della allegata documentazione;

DISPONE

Istituzione dell'elenco e del registro

È istituito l'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007;

l'elenco è tenuto presso l'Ufficio III -Reparto II della Direzione Generale della Giustizia Civile;

è istituito il registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione, già protocollate dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, tenuto presso il medesimo Ufficio III;

i decreti di individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale nonchè quelli di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'annotazione, saranno tenuti in originale presso il suddetto elenco, distintamente dai fascicoli relativi al procedimento di ammissione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di inserimento nell'elenco deve essere indirizzata al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, Ufficio III, Reparto Il.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, nonché della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di seguito specificati secondo quanto a presso specificato.

Entro centottanta giorni decorrenti dalla ricezione, della domanda di annotazione, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, Ufficio III, Reparto Il, verifica la sussistenza dei requisiti e richiede al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prescritto parere.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti o elementi integrativi all'ente che ha presentato la domanda, assegnando un termine di trenta giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione nell'elenco resta sospesa.

Requisiti ai fini dell' accoglimento della domanda

Ai fini dell' accoglimento della domanda, l'ente deve produrre documentazione idonea per l'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. l'associazione richiedente sia rappresentativa di un'attività professionale non regolamentata;
  2. l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;
  3. il relativo statuto assicuri:
    • della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
    • della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studio necessari per fame parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
    • della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
    • di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
    • della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
    • della diffusione su tutto il territorio nazionale;
    • della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Obblighi delle associazioni

L'associazione inserita nell'elenco è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti ed a trasmettere al Dipartimento Affari Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile,Ufficio III,Reparto II, copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto eventualmente modificati. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione con firma autenticata.

In ogni caso, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti, è fatto obbligo al legale rappresentante dell'ente di trasmettere, sessanta giorni prima del compimento di ogni biennio per ciascuna annotazione, una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

Revoca o sospensione dell'annotazione

L'inosservanza degli obblighi sopra indicati comporta l'attivazione della procedura di sospensione dell'associazione dall'elenco.

Il Direttore generale della Giustizia Civile procederà alla segnalazione della circostanza riscontrata al Ministro della Giustizia per l'adozione del provvedimento di sospensione, dandone comunicazione all'associazione interessata.
Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti per l'annotazione, il Ministro della Giustizia può disporre, con la stessa procedura di cui all'art.26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, la revoca o la sospensione dell'annotazione.

Nel secondo caso si richiede la rimozione delle cause ostative assegnando un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni per le osservazioni o la regolarizzazione. Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, il Ministro della Giustizia, con decreto ai sensi dell'art.26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, può procedere alla revoca della stessa con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco.

I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'annotazione sono adottati dal Ministro della Giustizia con il decreto di cui all'art.26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da notificarsi all'ente interessato.

ROMA 2 luglio 2010

Il Direttore Generale della Giustizia Civile
Maria Teresa Saragnano