Circolare 5 aprile 2017 - Cooperazione giudiziaria in materia civile con la Cina. Notifiche

5 aprile 2017

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I
Affari civili internazionali

Ai sig. Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
sede

Oggetto: cooperazione giudiziaria in materia civile con la Cina – notifiche.

In relazione all’oggetto, nonché al fine di contribuire al miglioramento dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra l’Italia e la Cina, con particolare riguardo alle notifiche, si segnala quanto segue.

Com’è noto, le fonti giuridiche per eseguire una notifica in Cina sono rappresentate dal Trattato italo - cinese per l’assistenza giudiziaria in materia civile del 1991 e dalla Convenzione dell’Aja del 1965.

Il Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Pechino il 20 maggio 1991, ratificato dall’Italia con legge 4 marzo 1994, n. 199 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995 in merito alle notificazioni, stabilisce quanto segue:

Articolo 12. (Notificazione di atti).

  1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari.
  2. La richiesta di notificazione è redatta dall’autorità centrale in conformità del modello A) allegato al presente Trattato.
  3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 11 del presente Trattato.
  4. L’attestato è rilasciato dall’autorità centrale della Parte richiesta in conformità del modello B) allegato al presente Trattato. La prova dell’avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un’attestazione dell’Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l’atto, la qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna.

Articolo 17. (Lingue). 

  1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.
  2. Gli atti e i documenti relativi all’esecuzione dell’assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta.

Si evidenzia che questo Ministero, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Trattato, riveste il ruolo di Autorità centrale per l’Italia e che tale strumento ha il pregio di consentire la traduzione degli atti in lingua francese o inglese (e non necessariamente in cinese).
La Convenzione dell’Aja del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (in vigore per la Cina a far data dal 01.01.1992), prevede all’articolo 5 che:

  1. L’autorità centrale dello stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:
    1. o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,
    2. o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello stato richiesto.
  2. Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l’atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.
  3. Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.
  4. La parte della richiesta conforme alla formula modello allegata alla presente convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell’atto, viene consegnata al destinatario”.

La Cina, in relazione al comma 3 del suddetto articolo, in tema di requisiti linguistici, ha comunicato formalmente che, secondo il codice di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Convenzione deve essere corredata da documenti e prove redatti in lingua cinese, o corredati da una traduzione in lingua cinese, a meno che non vi siano diverse prescrizioni nei trattati bilaterali tra la Cina e gli altri Stati contraenti della Convenzione dell’Aja.

Quanto all’applicazione pratica di questi due strumenti, si evidenzia che questoUfficio, a fronte di numerosi esiti senza risposta o negativi di richieste di notifica avanzate dall’Italia, ha appreso dall’Ambasciata italiana a Pechino che le autorità cinesi hanno ammesso che il procedimento interno cinese può richiedere sino a due anni di tempo prima dell’effettiva notifica al destinatario finale, in ragione dell’iter burocratico che interessa, nell’ordine: Ministero della giustizia, Corte Suprema del Popolo, Tribunale provinciale/municipale e infine Corte locale (e percorso inverso).

Le autorità cinesi hanno, tuttavia, lamentato di riscontrare a volte una inadeguata qualità delle traduzioni dall’italiano all’inglese e dall’italiano al cinese, o una certa confusione in merito alla base giuridica utilizzata ai fini della notifica degli atti giudiziari.

Come sopra indicato, infatti, le notifiche possono essere effettuate in lingua italiana con traduzione in lingua cinese, inglese o francese sulla base del trattato bilaterale per l’assistenza giudiziaria in materia civile del 1991, ovvero, in alternativa, in lingua italiana e con traduzione in lingua cinese sulla base della Convenzione dell’Aja del 1965.

Le Autorità cinesi hanno dichiarato di accettare entrambe le procedure, ma ritengono irrituale che si richiami la Convenzione dell’Aja inviando la traduzione degli atti giudiziari in lingua inglese o esclusivamente in lingua italiana. Sia nel caso di traduzioni imprecise, sia nel caso di vizi formali, la parte cinese si ritiene impossibilitata a procedere.

Orbene, alla luce di quanto fin qui esposto, questo Ufficio, in veste di Autorità centrale ai sensi del suddetto trattato bilaterale, ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sull’opportunità di sollecitare l’impiego del trattato bilaterale facendo un espresso riferimento allo stesso in seno alla richiesta (il che, come detto, consente l’utilizzo delle lingue inglese e francese), nonché di curare le traduzioni in modo da ovviare agli inconvenienti lamentati dalle autorità cinesi.

Tale “buona prassi” potrebbe rivelarsi utile per i cittadini italiani, arginando in parte il problema della farraginosa burocrazia cinese che non consente il rapido recapito degli atti da notificare.

Si pregano dunque le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler assicurare adeguata diffusione di quanto qui rappresentato presso gli uffici UNEP nazionali e i Consigli dell’Ordine degli avvocati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 5 aprile 2017

Il Direttore generale
Michele Forziati