Decreto 19 febbraio 2007 - Regolamento interno della Biblioteca del Ministero della giustizia

19 febbraio 2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Il Capo Dipartimento 

Visti gli artt. 2 e 4 n. 3 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 con i quali è stato istituito il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è stata affidata al Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia la direzione della Biblioteca del Ministero della Giustizia, già Biblioteca dell'Ufficio Legislativo;

Visto l'art. 2 del D.M. 23 ottobre 2001 registrato alla Corte dei Conti il 22 novembre 2001;

Visto il provvedimento del Capo dell'Ufficio Legislativo del 1º gennaio 1996 con il quale era stato adottato un regolamento interno della Biblioteca dell'Ufficio Legislativo;

Considerato che è opportuno provvedere ad adottare un nuovo regolamento interno adeguato alla normativa contenuta nel D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 che ha distinto la Biblioteca Centrale Giuridica dalla Biblioteca del Ministero già ex biblioteca dell'Ufficio Legislativo, come risulta anche dal D.M. 9 novembre 2001, dando a quest'ultima una nuova configurazione;

Visto l'art. 6 della legge 15 aprile 2004 n. 106 ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo del 9 febbraio 2007 

DECRETA

è adottato il seguente regolamento interno della Biblioteca del Ministero della Giustizia:

Titolo primo
Servizi

Art. 1
Utenti

La Biblioteca serve il personale appartenente al Ministero della Giustizia.

Richieste provenienti dagli uffici giudiziari saranno soddisfatte solo nell'ipotesi in cui il materiale non sia disponibile presso la Biblioteca Centrale Giuridica.

Art. 2
Servizi

La Biblioteca presta i seguenti servizi:

  1. consultazione in sede;
  2. assistenza agli utenti e servizi di informazione;
  3. prestito.

Art. 3
Orari di apertura

La Biblioteca effettua il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Per la Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e di tutti i Capo Dipartimenti effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore14.

Art. 4
Servizi di informazione

Il servizio di informazione bibliografica e giurisprudenziale si avvale delle banche dati in linea o su CD-rom a disposizione. In particolare, le ricerche bibliografiche sono effettuate nel catalogo del Polo giuridico e in quello del Servizio bibliotecario nazionale.

Le ricerche giurisprudenziali saranno effettuate dando precedenza a quelle richieste dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 5
Riproduzioni fotostatiche

La richiesta di fotocopie è consentita per esclusivo uso d'ufficio. Ogni richiesta deve essere annotata su un apposito registro recante il nome della persona che ha richiesto le copie, il numero delle stesse, gli estremi dell'opera, la data e la firma del richiedente o del dipendente della Biblioteca che le ha fornite.

Art. 6
Prestito

Oggetto del prestito è il patrimonio documentario della biblioteca, con esclusione del seguente materiale:

  1. codici (civile e di procedura civile, penale e di procedura penale a meno che la biblioteca non disponga almeno di un'altra copia);
  2. periodici, sia in fascicoli che in volumi rilegati;
  3. opere di consultazione generale (dizionari, enciclopedie, repertori bibliografici);
  4. opere in precario stato di conservazione.

Il prestito si richiede compilando un apposito modulo.

L'utente può chiedere in prestito un solo testo per non oltre 15 giorni.

La mancata restituzione delle opere prese in prestito entro il periodo consentito può comportare l'esclusione, anche in via temporanea, dell'utente dal servizio di prestito con provvedimento del Direttore della Biblioteca.

In caso di danneggiamento o perdita dell'opera presa in prestito, l'utente è tenuto al risarcimento del danno o all'acquisto dell'opera smarrita.

Si considera smarrita l'opera non restituita trascorsi 15 giorni dal sollecito.

Art. 7
Fornitura di documenti

Il servizio di fornitura di documenti è limitato alle esigenze d'ufficio e si effettua su materiale localizzato nel Polo giuridico.

Titolo secondo
Coordinamento della Biblioteca

Art. 8
Acquisti

La pianificazione degli acquisti è valutata dal Direttore della Biblioteca, tenendo conto delle richieste fatte alla biblioteca dagli utenti con particolare riferimento a quelle provenienti dai magistrati dell'Ufficio Legislativo.

Il Direttore ed il Dirigente della Biblioteca valutano anche quali pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni degli enti pubblici richiedere ai sensi dell'art. 6 punto 1 della legge n. 106/2004.

Art. 9
Rapporti con la Biblioteca Centrale Giuridica

Per ogni esigenza della Biblioteca del Ministero la Biblioteca Centrale Giuridica svolge attività di consulenza e assistenza.

Titolo terzo
Gestione

Art. 10
Gestione amministrativa

Il Direttore provvede autonomamente all'acquisto del materiale bibliografico e documentario di cui all'art. 8 nei limiti del proprio capitolo di bilancio, ferme restando le competenze dell'Ufficio del consegnatario attribuite al medesimo dalla normativa vigente.

Il materiale documentario, in qualsiasi supporto si presenti, è registrato in apposito inventario (registro cronologico d'ingresso) e contrassegnato da un numero progressivo.

Per i periodici, il numero d'ingresso è assegnato al primo fascicolo dell'annata.

Art. 11
Gestione bibliografica

La gestione bibliografica del materiale segue le norme e gli standard adottati dal Servizio bibliotecario nazionale.

La Biblioteca dovrà comunque entro due anni uniformarsi ai criteri concordati dal Polo giuridico e in linea con le tecniche di indicizzazione più in uso (Soggettario di Firenze; Classificazione decimale Dewey).

Art. 12
Collocazione del materiale

La Biblioteca conserva ed organizza il materiale bibliografico e documentario secondo le sue specifiche esigenze di spazio e consultazione.

La sala di consultazione della Biblioteca non può essere adibita a sala riunione ed eccezione di casi particolari valutati dal Direttore.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali degli utenti della Biblioteca ha il solo scopo di garantire una efficace organizzazione del servizio di prestito. I dati acquisiti pertanto non vengono, per alcun motivo, comunicati ad altri soggetti.

Art. 14
Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per le biblioteche pubbliche statali.

Titolo quarto
Attuazione del regolamento

Art. 15
Disposizioni di attuazione

Il presente regolamento interno entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Da detta data è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Roma, 19 febbraio 2007

Il Capo del Dipartimento
Augusta Iannini