Decreto 15 marzo 2024 - Concorso interno a 7 posti di Sovrintendente tecnico del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile

15 marzo 2024


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art.18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

Visto in particolare l’articolo 11, comma 1, lettera a), del suddetto decreto legislativo 162/2010, secondo cui la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici si consegue nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;

Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162”

Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162” e in particolare l’articolo 27 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
 

DECRETA

Articolo 1
(Posti a concorso)

  1. È indetto un concorso interno, per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, a n. 7 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, relativi alle vacanze disponibili al 31 dicembre 2023, riservato al personale in possesso dei requisiti indicati al successivo Articolo 2,
  2. Il trenta per cento dei posti, pari a due posti, sono riservati al personale con qualifica di assistente capo tecnico.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione)

  1. Al concorso può partecipare il personale maschile e femminile appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria che:
    1. abbia compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2023;
    2. non abbia riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Articolo 3
(Esclusione dal concorso)

  1. E’ escluso dal concorso il personale non in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2.
  2. Ai sensi dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è altresì escluso il personale che alla data di indizione del bando risulti sospeso cautelarmente dal servizio.
  3. Nelle more della verifica dei requisiti di cui sopra tutti i candidati si intendono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso.
  4. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Direttore generale del personale.

Articolo 4
(Domanda di partecipazione)

  1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo il modello allegato e indirizzate al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale, Ufficio VI - Concorsi, devono essere presentate alla Direzione del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA 'Grazia De Carli' entro il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it.
  2. Il personale assente dal servizio per tutta la durata dei termini di presentazione può presentare la domanda di partecipazione, per il tramite della Direzione del Laboratorio, con le medesime modalità indicate al comma 1.
  3. La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento che ne cura la protocollazione. Nel caso previsto dal comma 2, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante, ovvero la data di invio della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
  4. Alla domanda di partecipazione gli interessati devono allegare, pena la non valutabilità, copia degli eventuali titoli di cui all’articolo 8 non risultanti dal foglio matricolare estratto da SIGP1.

Articolo 5
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione Esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Direttore generale del personale ed è composta da un presidente scelto fra i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, di cui almeno due appartenenti ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la predisposizione dei quesiti attinenti alla lingua inglese e all’informatica.
  4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  5. Ai sensi degli art. 35, comma 3, lett. e) e 35 bis comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere nominati coloro che siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ovvero coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Articolo 6
(Prova di esame)

  1. La prova di esame del concorso consiste in una prova pratica a carattere professionale, mediante un questionario articolato su domande a risposta multipla, tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale dei candidati, vertente sulle seguenti materie: cultura generale, nozioni di biologia forense, nozioni di ordinamento penitenziario, nozioni di diritto pubblico, nozioni di diritto e procedura penale, elementi di informatica, lingua inglese.
  2. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto all’inizio della seduta d’esame per estrazione. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata e utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
  3. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente il numero dei quesiti, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione del relativo punteggio.
  4. La prova si intende superata se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a sette decimi.
  5. La mancata presentazione del candidato alla prova di esame, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.

Art. 7
(Svolgimento della prova di esame)

  1. La prova di esame si svolgerà nel luogo e nella data che saranno successivamente comunicati con avviso che sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito www.giustizia.it.
  2. Durante lo svolgimento della prova è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è consentito, inoltre, portare nell’aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È, altresì, vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri e opuscoli di qualsiasi genere.
  3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  4. L’esito della prova di esame sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8
(Titoli ammessi a valutazione)

  1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
    1. rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21;
    2. qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta, fino a punti 12;
    3. incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 8;
    4. titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, fino a punti 6.
      Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonché gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacità tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso.
      Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purché inerenti al profilo professionale per cui si partecipa;
    5. lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6.
      Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza;
    6. speciali riconoscimenti, fino a punti 4;
    7. anzianità complessiva di servizio, fino a punti 14.
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
  3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
  4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
  5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Articolo 9
(Formazione e approvazione della graduatoria)

  1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
  2. A parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità nella qualifica, l’ordine di ruolo.
  3. Al termine del concorso con decreto del Direttore Generale del personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
  4. La graduatoria è pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Dalla pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 10
(Corso di formazione)

  1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice sovrintendenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi.
  2. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice sovrintendenti tecnici con decorrenza giuridica 1° gennaio 2024 ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Articolo 11
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati personali saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso.

Articolo 12
(Rinvio)

  1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 15 marzo 2024

Il Direttore generale
Massimo Parisi