Decreto 5 agosto 2008 - Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

5 agosto 2008

Il Capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
 
di concerto con
 
Il Ragioniere generale dello Stato

 Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1º luglio 2005–30 giugno 2008, è pari a +7.3;

Visto il decreto interdirigenziale del 17 luglio 2008, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;


DECRETA

Art. 1
  1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
    1. fino a 6 chilometri € 1,57;
    2. fino a 12 chilometri € 2,90;
    3. fino a 18 chilometri € 3,93;
    4. oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,84.
  2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
    1. fino a 10 chilometri € 0,43;
    2. oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,06;
    3. oltre i 20 chilometri € 1,57.

 

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 5 agosto 2008
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Claudio Castelli

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio