Cassa ammende- Delibera Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024 - definizione dei criteri generali da seguire per la congruità progetti

30 gennaio 2024

Delibera n. 08/2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 30 gennaio 2024

 

VISTO l'art. 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende;

VISTO il D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;

VISTO l’art. 2 comma 2 lett. a) e d) del D.P.C.M. 102/17;

VISTO l’articolo 20- ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354;

VISTO l’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del I settembre 1989 recante la determinazione degli importi dei sussidi e dei premi di rendimento per la popolazione detenuta frequentante corsi di formazione professionale;

VISTO l'ordine del giorno e la documentazione istruttoria allegata;

VERIFICATA la sussistenza del numero legale previsto;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere b e c del D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, per la definizione dei criteri generali da seguire per la valutazione e per la verifica della congruità e dell’utilità dei programmi e dei progetti da finanziare si stabilisce che per la verifica dell’utilità si fa riferimento alle linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare emanate dalla Cassa delle Ammende per ogni esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la congruità dei programmi e dei progetti si fa riferimento alle Unità di Costo Standard (U.C.S.) definite dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 ed alla circolare del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le sole voci di costo del personale.

Per le figure professionali quali operatori sociali, mediatori, consulenti legali, si stabilisce il massimale di costo orario ammissibile in € 25,00 onnicomprensivo.

Per la figura professionale di psicologo ai sensi dell’art. 80 della L. 354/75 si stabilisce il massimale del costo orario ammissibile in € 30,00 onnicomprensivo.

Per quanto riguarda il costo di altri professionisti esterni non compresi nelle predette U.C.S., si stabilisce il massimale del costo orario ammissibile in € 35,00 onnicomprensivo.

Per quanto concerne l’accoglienza alloggiativa per i destinatari degli interventi finanziati nell’ambito dei programmi e dei progetti approvati dalla Cassa, si stabilisce il massimale di costo ammissibile in € 35,00 giornaliere pro capite.

Per quanto concerne le voci di costo non previste nelle predette U.C.S. si farà riferimento ai costi sostenuti corredati di idonea documentazione giustificativa.

Per quanto riguarda le attività volontarie e gratuite rivolte a persone in esecuzione penale ai sensi dell’art 20 ter comma 2 della Legge 354/75, a parziale modifica della delibera recante Disposizioni di attuazione per il finanziamento dei progetti di pubblica utilità e fermo restando tutto quanto in essa stabilito, si stabilisce che il rimborso giornaliero forfettario destinato ai soggetti aderenti a progetti di pubblica utilità sia di euro 10 euro giornalieri.

Per quanto concerne le indennità di frequenza dei corsi di formazione e di addestramento professionale per le persone in esecuzione penale, il costo orario è pari a € 1,80, come da decreto ministeriale indicato in premessa, rivalutato sulla base dell’indice Istat;

Per quanto concerne le indennità di tirocinio, da erogarsi a favore delle persone in esecuzione penale, il costo orario è pari ad € 5,00 ed il massimale del costo mensile è pari ad € 500,00.

Per quanto riguarda le spese generali e le spese di comunicazione, pubblicità, progettazione, amministrazione, segreteria, gestione, coordinamento, rendicontazione e revisione l’importo complessivo ammissibile al finanziamento è pari al 7% del totale del programma o progetto e comunque per un importo non superiore ad € 150.000.

La presente abroga e le delibere avente pari oggetto del 13/12/2019 e la delibera del 23/01/2020 di approvazione delle Linee Guida relative agli obblighi di gestione e rendicontazione dei programmi e dei progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende.

La presente sostituisce le delibere aventi pari oggetto del 30/11/2022, del I marzo 2023 e del 20 settembre 2023.

Roma, 30 gennaio 2024

Il Presidente

Gherardo Colombo