Decreto 15 dicembre 2023 - Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»

15 dicembre 2023

(Pubblicato in G.U. n.11 del 15-1-2024)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA


Visto l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche, sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca del 9 giugno 2023, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»;

Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresi' conto dell'assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;

Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l'inserimento nell'elenco dei mediatori esperti nonchè riguardo le cause di incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco;

Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca ed altresi' del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Modifica all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Requisiti soggettivi

  1. All'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», la lettera a) è soppressa.

Art. 2

Modifica all'art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Cause di incompatibilità

  1. All'art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», le parole: «distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «circondario del tribunale».

Art. 3

Modifica dell'art. 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Disciplina transitoria

  1. L'art. 21, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», è sostituito dal seguente:

 «Art. 21 (Disciplina transitoria). - 7. Al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all'elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 6 sono altresi' presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell'attestazione di cui all'art. 8, comma 5.

  1. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla detta di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'art. 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco.».

Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica l3 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'università e della ricerca
Bernini

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 65