Circolare 3 gennaio 2024 - Magistrati onorari confermati all’esito della prima procedura valutativa di cui all’art. 29 d. lgs. 116/2017 – Doppio pagamento dei compensi per le funzioni onorarie svolte nello stesso periodo temporale – Recupero delle somme indebitamente corrisposte

3 gennaio 2024

m_dg.DAG.03/01/2024.760.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sig. Presidenti di Corte di appello
Ai sig. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

 al sig. Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
al sig. Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
 

Oggetto: CIRCOLARE - Magistrati onorari confermati all’esito della prima procedura valutativa di cui all’art. 29 d. lgs. 116/2017 – Doppio pagamento dei compensi per le funzioni onorarie svolte nello stesso periodo temporale – Recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Questa Direzione generale ha ricevuto, da diversi Uffici giudiziari, notizia di alcuni casi di duplicazione dei pagamenti delle indennità maturate, dai magistrati onorari confermati, per l’esercizio, nello stesso periodo, delle funzioni, laddove la liquidazione sarebbe avvenuta sia secondo il sistema previgente (art. 11 legge n. 374/1991 e art. 4, d. lgs n. 273/1989) sia secondo i criteri di cui all’art. 29, comma 6 o comma 7, d.lgs. 116/2017.

In particolare, è emerso che, in assenza di chiari riferimenti normativi circa la decorrenza del regime retributivo previsto dall’art. 29, commi 6 e 7, d. lgs. 116/2017, alcuni Uffici giudiziari, in epoca antecedente alla Direttiva interdipartimentale del 31.3.2023 (DAG 72653.U), avrebbero procrastinato il previgente sistema di liquidazione dei compensi sino alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione per l’esclusività delle funzioni di cui al novellato articolo 29, comma 6, d.lgs. n. 116/2017 (quindi, sino al trentesimo giorno dalla data del decreto di conferma); tuttavia, la nominata Direttiva interdipartimentale ha ricondotto, alla data del decreto ministeriale di conferma, la decorrenza del regime retributivo-trattamentale delineato dal citato art. 29 (nella misura prevista per i non esclusivisti): ragione per cui, in taluni casi, alcuni periodi già remunerati a cottimo sarebbero stati nuovamente remunerati secondo il sistema retributivo previsto per i confermati (non esclusivisti).

Sul punto, vale ricordare che, a termini della citata direttiva, il trattamento indennitario previsto dall’art. 29, commi 6 e 7, d. lgs. 116/2017, decorre, per tutti i confermati, dalla data del decreto ministeriale di conferma, nella misura prevista per i non esclusivisti; esso può essere poi aggiornato e adeguato all’ammontare dovuto agli esclusivisti, laddove sopravvenga, entro i trenta giorni dalla data del decreto di conferma, la comunicazione dell’opzione per le funzioni esclusive.

Successivamente, laddove sopraggiunga l’opzione per l’esercizio esclusivo delle funzioni, o comunque l’onorario confermato comunichi la propria intenzione di variare il regime di esercizio delle funzioni già in atto, la modifica del trattamento economico decorrerà dalla data di efficacia del provvedimento con cui il Capo dell’Ufficio, recependo i desiderata dell’onorario confermato, detti le opportune disposizioni di servizio (v. circolare prot. DAG 256008.U del 21.12.2023).

Ciò posto, al fine di procedere al recupero delle somme eventualmente versate in eccesso, tutti gli Uffici giudiziari - previa verifica della presenza ed ammontare di pagamenti a cottimo per le funzioni esercitate dall’onorario confermato, anche remunerate secondo il sistema di cui all’art. 29, comma 6 e 7, d.lgs. n. 116/2017 - dovranno richiedere la restituzione integrale dei pagamenti non dovuti; la restituzione dovrà essere necessariamente effettuata, considerando l’attuale sistema di remunerazione mediante partita stipendiale NoiPA, tramite versamento in conto entrate di quanto erroneamente accreditato.

Il versamento, da effettuare al lordo delle ritenute fiscali, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario/postale a beneficio del conto di tesoreria IT 59D 01000 03245 348 0 11 3530 03, capitolo 3530, indicando il codice fiscale del versante e la causale sintetica del versamento (es. restituzione eccedenza indennità funzioni onorarie per le udienze/per il periodo).

La quota IRPEF del lordo restituito all’Erario dello Stato potrà essere indicata come “somma versata in eccesso a titolo di Irpef”, in sede di dichiarazione presentata, nell’anno 2024, per i redditi 2023, su certificazione di avvenuta restituzione, emessa dall’Ufficio giudiziario.

In alternativa, gli Uffici giudiziari potranno comunicare, entro il mese di gennaio 2024, l’avvenuta restituzione alla Ragioneria Territoriale dello Stato avente in carico la partita stipendiale, al fine di consentire la modifica della certificazione unica per i redditi 2023.

In ogni caso, ai fini della certificazione o della comunicazione di che trattasi, gli Uffici giudiziari dovranno acquisire, dal magistrato onorario interessato, idonea documentazione comprovante l’effettuato bonifico in favore del conto di tesoreria sopra indicato.

Cordialmente

Roma, 3 gennaio 2024

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo