Circolare 21 dicembre 2023 - Magistrati onorari confermati – decorrenza del trattamento economico a far data dal provvedimento organizzativo del Capo dell’Ufficio

21 dicembre 2023

m_dg.DAG.21/12/2023.256008.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

 al sig. Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia


Oggetto: Magistrati onorari confermati – decorrenza del trattamento economico a far data dal provvedimento organizzativo del Capo dell’Ufficio.

Facendo seguito alla nota DAG 226628.U del 10.11.2023, relativa al monitoraggio sui magistrati onorari confermati all’esito della prima procedura valutativa di cui all’art 29, d. lgs. n. 116/2017, si evidenzia che, tra l’altro, alcuni Uffici giudiziari hanno inoltrato, a questa Direzione generale, le comunicazioni di variazione (da esclusivo a non esclusivo, e viceversa) del regime di esercizio delle funzioni onorarie, così come pervenute dal singolo magistrato onorario interessato.

Al riguardo, pare opportuno richiamare la direttiva interdipartimentale DAG 72653.U del 31.3.2023, laddove è precisato:

“non sussistono ragioni organizzative per precludere la possibilità di scegliere il regime di esclusività da parte di chi non abbia inizialmente, ed entro il termine di trenta giorni, esercitato l’opzione, ovvero per negare a chi abbia tempestivamente esercitato l’opzione in favore del regime di esclusività, la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto in non esclusivo. In tal caso il nuovo regime economico-trattamentale avrà corso a decorrere dal provvedimento del Capo dell’Ufficio che, in adesione alle mutate indicazioni del magistrato onorario, detterà le conseguenti disposizioni organizzative quanto allo svolgimento dell’incarico”.

In assenza di norma di diritto positivo che, attualmente, regolamenti le fattispecie considerate, tali indicazioni debbono ritenersi tuttora valide ed efficaci, sicché deve ricordarsi che la modifica del regime economico-trattamentale dei magistrati onorari confermati non possa che seguire la modifica del regime di esercizio delle funzioni, così come adottata dal Capo dell’Ufficio e trasfusa in apposito formale provvedimento (ordine di servizio) con cui, recependosi le nuove indicazioni dell’onorario, siano impartite le conseguenti disposizioni organizzative.

In sintesi, il trattamento economico correlato alla nuova scelta del regime di esercizio delle funzioni decorre non già dalla data di comunicazione, al Capo dell’Ufficio, della scelta per un regime diverso da quello già in atto, bensì dalla data di efficacia del provvedimento del Capo dell’Ufficio che, sulla base delle modifiche proposte dal magistrato onorario, detti le opportune disposizioni organizzative.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere in considerazione tali prescrizioni, in sede di comunicazione - a questo Ministero ed agli Uffici competenti ai pagamenti degli emolumenti dovuti agli onorari confermati - delle variazioni del regime di esercizio delle funzioni da parte degli onorari confermati.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porge un cordiale saluto.

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo