Circolare 1/2023 del 21 ottobre - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sugli adempimenti di cui all’art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

21 ottobre 2023

Ministero della Giustizia

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 

Circolare n. 1/2023 sugli adempimenti di cui all’art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

La presente circolare è tesa a riordinare le precedenti note e circolari emanate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari degli incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, nonché dei titolari di incarichi dirigenziali.

  1. Inquadramento normativo. La disciplina sugli obblighi di trasparenza trova fondamento nell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito Decreto trasparenza), come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha esteso gli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici dal comma 1 del medesimo art. 14, anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito), nonché ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Sono state quindi adottate da A.N.A.C., con la delibera 8 marzo 2017, n. 241, le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»”, poi modificate con la delibera A.N.A.C. 26 giugno 2019, n. 586.

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del Decreto trasparenza, nella parte in cui prevedeva che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito T.U. sul pubblico impiego). 

Successivamente, l’art. 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, anzitutto, ha ribadito che ai dirigenti generali che rientrano nell’ambito dell’art. 19, commi 3 e 4, del TU sul pubblico impiego si applica integralmente il regime di pubblicità previsto dall’art. 14 del Decreto trasparenza.

Il medesimo art. 1, comma 7, del d.l. n. 162 del 2019 ha stabilito che con un regolamento governativo da adottare – entro il termine del 30 aprile 2021 – su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuati i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.

Ancora, in attesa dell’adozione del detto regolamento governativo, il comma 7-ter dell’art. 1 del d.l. n. 162 del 2019, ha stabilito che, per i soli dirigenti non generali, non si applicano i profili di responsabilità e le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto trasparenza.

Infine, il Ministro della giustizia ha adottato il d.m. 29 ottobre 2020, in attuazione del disposto del comma 7-bis dell’art. 1 del d.l. n. 162 del 2019, che consente di introdurre per i dirigenti ministeriali una deroga agli obblighi di trasparenza, in ragione del «pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna».

  1. Dati oggetto degli obblighi di trasparenza. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del Decreto trasparenza, vanno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia i seguenti dati:

a) l'atto di nomina del dirigente con l’indicazione della durata dell'incarico;
b) il curriculum del dirigente;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei compensi spettanti;
f) la dichiarazione dei redditi del dirigente;
f) una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del dirigente, con l’analitica indicazione della titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, di azioni di società, di quote di partecipazione a società, nonché degli incarichi di amministratore o di sindaco di società rivestiti;
f) le variazioni della situazione patrimoniale in precedenza dichiarata e le successive dichiarazioni dei redditi annuali.

Inoltre, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 14 del Decreto trasparenza, ciascun dirigente deve sempre comunicare all’Amministrazione gli «emolumenti complessivi» percepiti a carico della finanza pubblica, affinché siano pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

  1. Dirigenti soggetti agli obblighi di trasparenza. L’obbligo di pubblicazione riguarda tutti i dirigenti in servizio presso il Ministero della giustizia, con le seguenti differenziazioni:
    1. tutti i titolari di incarichi dirigenziali, generali e non generali, presso il Ministero della giustizia, compresi i titolari di incarichi apicali negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (Capo e Vice-Capo di Gabinetto, Capo e Vice-Capo dell’Ufficio legislativo, Capo e Vice-Capo dell’Ispettorato generale), devono curare la pubblicazione dei dati elencati nell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), del Decreto trasparenza;
    2. i titolari di incarichi apicali nei dipartimenti (Capo e Vice-Capo Dipartimento) e i titolari di incarichi dirigenziali generali, istituti all’interno sia degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro che dei dipartimenti, hanno altresì l’obbligo di pubblicare le dichiarazioni dei redditi e quelle patrimoniali personali previste dall’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto trasparenza;
    3. i titolari di incarichi apicali nei dipartimenti (Capo e Vice-Capo Dipartimento) e i titolari di incarichi dirigenziali generali, istituti all’interno sia degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro che dei dipartimenti, hanno l’ulteriore obbligo di pubblicare le dichiarazioni dei redditi e quelle patrimoniali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, a condizione che i detti congiunti prestino il loro consenso.

3.1 Eccezioni. Non vanno pubblicati sul sito del Ministero i dati elencati nell’art. 14 del Decreto trasparenza riferiti al Capo Dipartimento, al Vice-Capo Dipartimento e ai dirigenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), quelli riferiti al Capo Dipartimento, al Vice-Capo Dipartimento e ai dirigenti del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (DGMC), nonché quelli riferiti ai dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria individuati nell’art. 1 del d.m. 29 ottobre 2020.

Per i magistrati ordinari titolari di incarichi dirigenziali, ferma la facoltà di pubblicare volontariamente i dati elencati nell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del Decreto trasparenza, si deve tenere conto del punto 4) della circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 13 novembre 2019 (prot. 19049 del 15/11/2019).

Per i titolari di incarichi apicali negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (Capo e Vice-Capo di Gabinetto, Capo e Vice-Capo dell’Ufficio legislativo, Capo e Vice-Capo dell’Ispettorato generale), ferma la facoltà di pubblicare volontariamente i dati elencati nell’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto trasparenza, si deve tenere conto del punto 2.3. della delibera A.N.A.C. 8 marzo 2017, n. 241, come modificata dalla delibera A.N.A.C. 26 giugno 2019, n. 586.

  1. Modalità e tempi di pubblicazione. I dati elencati nell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), del Decreto trasparenza sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, sezione “Amministrazione trasparente”, entro il termine di tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

I dati elencati nell’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto trasparenza, concernenti la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale del dirigente generale e, ove vi sia il consenso, quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sono pubblicati fino alla cessazione dell’incarico.

Nel caso in cui il congiunto non abbia espresso il consenso alla pubblicazione dei suoi dati reddituali e patrimoniali, il diniego opposto deve essere evidenziato sulla relativa scheda del dirigente.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche – attualmente fissato al 30 settembre per i lavoratori dipendenti e al 30 novembre per i lavoratori autonomi –, i dirigenti devono aggiornare la propria scheda, inserendo la relativa dichiarazione annuale.

Il dato riferito agli “emolumenti complessivi” previsto dall’art. 14, comma 1-ter, del Decreto trasparenza, invece, deve essere aggiornato annualmente nel sito istituzionale del Ministero, entro un termine ragionevole rispetto a quello – fissato al 30 novembre dal d.p.c.m. 23 marzo 2012 – previsto per la comunicazione dei dati all’Amministrazione da parte del dirigente e, comunque, non oltre il 30 marzo di ogni anno.

Le modalità di pubblicazione dei dati prevedono l’accesso direttamente da parte dell’interessato ad una apposita piattaforma informatica tramite il seguente link, collocato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/amministrazione_trasparente.

Per accedere alla piattaforma è necessario inserire le credenziali ADN del dichiarante; le linee guida per la compilazione della scheda si trovano in calce alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero.

Quando il dirigente, attraverso la piattaforma informatica, ha terminato di compilare personalmente la sua scheda ovvero curato il suo successivo aggiornamento, è la redazione del sito istituzionale del Ministero che provvede a renderla visibile al pubblico.

  1. Sanzioni. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14, comma 1 e comma 1-ter, del Decreto trasparenza, costituisce elemento per addivenire ad una valutazione negativa sulla responsabilità dirigenziale e determina, altresì, l’irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell’A.N.A.C., ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto trasparenza.

Il d.l. n. 162 del 2019, per i soli dirigenti non generali ha sospeso sia la responsabilità dirigenziale sia le sanzioni amministrative previste dagli artt. 46 e 47 del Decreto trasparenza, fino all’adozione del regolamento governativo di cui all’art. 1, comma 7, del medesimo decreto-legge. 

Non essendo stato ancora adottato il detto regolamento governativo, le norme sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni amministrative per il caso di mancata pubblicazione dei dati, all’attualità, trovano applicazione esclusivamente per le violazioni che riguardano i dirigenti generali di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del TU del pubblico impiego.

  1. Abrogazioni. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia della presente circolare, cessa di avere applicazione la circolare 30 settembre 2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la circolare 15 novembre 2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Roma, 21 ottobre 2023

Il R.P.C.T.
Giuseppe Fichera