Decreto 6 settembre 2023 - Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria

6 settembre 2023

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore generale del personale

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante “Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”;

Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266” e, in particolare, l’articolo 7 comma 1, lettera b) secondo cui l’accesso alla carriera dei funzionari avviene nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e una prova orale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”; 

Visto il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è stata individuata la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 1 ottobre 2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del citato decreto legislativo 146/2000, sono state definite le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54;

Visto il D.M. 9 dicembre 2022 recante “Individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale e definizione dei relativi compiti nella Direzione generale del personale e nella Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria previste all’articolo 6 del D.P.C.M. 84/2015”;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

Attesa la necessità di bandire un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per il conferimento di 60 posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
 

DECRETA

Art. 1
(Posti a concorso)

  1. È indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina di 60 vice commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi.
  2. Il venti per cento dei posti, pari a 12 posti, è riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale che consenta l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali di cui all’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 maggio 2020.
  3. La restante parte, pari a 48 posti, è riservata al personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale di cui al comma 2. Di tale contingente riservato al ruolo degli ispettori:
    1. il venti per cento, pari a 10 posti, è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti;
    2. un ulteriore venti per cento, pari a 10 posti, è riservato, ai sensi dell’art. 44, comma 22bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso del prescritto titolo di studio, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Art. 2
(Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso)

  1. Può partecipare al concorso il personale che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto" né la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.
  2. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di laurea, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
  4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso, l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti concorsuali.
  6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Direttore Generale del personale.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

  1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo i modelli allegati e indirizzate al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale - Ufficio VI Concorsi -, devono essere presentate alla direzione dell’istituto o servizio ove il dipendente, a qualunque titolo, presta servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it.
  2. Il personale assente dal servizio per tutta la durata dei termini di presentazione può presentare la domanda di partecipazione, per il tramite della direzione di appartenenza, con le medesime modalità indicate al comma 1.
  3. La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento che ne cura la protocollazione. Nel caso previsto dal comma 2, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante, ovvero la data di invio della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
  4. Alla domanda di partecipazione gli interessati devono allegare, pena la non valutabilità, copia degli eventuali titoli di cui sono in possesso, rientranti nelle categorie di cui all’articolo 9.

Art. 4
(Commissione esaminatrice)

  1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del Direttore Generale del personale, è composta da un dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
  4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 5
(Eventuale prova preliminare)

  1. In considerazione del numero delle domande pervenute l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere la prova scritta da una prova preliminare che, ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande vertenti sulle materie di cui all’articolo 6, commi 3 e 5.
  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
  3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
  4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale prova preliminare saranno pubblicate sul sito www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella scheda di sintesi del concorso, a far data dal 15 novembre 2023.
  5. La mancata presentazione del candidato alla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
  6. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
  7. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  8. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
  9. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
  10. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 600 nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
  11. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre alla formazione del voto finale di merito.
  12. L’esito della prova preliminare sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6
(Prove d'esame)

  1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.
  2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
  3. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
    1. diritto penitenziario;
    2. diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.
  4. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.
  5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su elementi di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
  6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale.
  7. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
  8. I candidati che lo abbiano indicato nella domanda possono integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, tedesco nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica;
  9. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito, in aggiunta alla votazione conseguita nella prova orale, un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 1,50 per ciascuna prova.
  10. I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.

Art. 7
(Svolgimento delle prove scritte)

  1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici.
  2. Durante lo svolgimento delle prove scritte è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è consentito, inoltre, portare nell’aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È, altresì, vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.
  3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.

Art. 8
(Convocazione prova orale e relativo svolgimento)

  1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
  2. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione di almeno ventuno/trentesimi.

Art. 9
(Titoli ammessi a valutazione)

  1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso per l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 2, del presente bando, sono stabiliti come segue:
  • CATEGORIA A) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 10,50:

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI

PUNTI

Giudizio di ottimo p. 32

3,50

Giudizio di ottimo p. 31

3,40

Giudizio di ottimo p. 30

3,30

Giudizio di ottimo p. 29

3,20

Giudizio di ottimo p. 28

3,10

Giudizio di ottimo p. 27

3,00

Giudizio di distinto p. 26

2,90

Giudizio di distinto p. 25

2,80

Giudizio di distinto p. 24

2,70

  • CATEGORIA B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10,00;
     

 ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO

PUNTI

Fino ad 10

1,00

Anni 11

1,50

Anni12

2,00

Anni 13

2,50

Anni 14

3,00

Anni 15

3,50

Anni 16

4,00

Anni 17

4,50

Anni 18

5,00

Anni 19

5,50

Anni 20

6,00

Anni 21

6,50

Anni 22

7,00

Anni 23

7,50

Anni 24

8,00

Anni 25

8,50

Anni 26

9,00

Anni 27

9,50

Da anni 28 in poi

10,00

 

Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

CATEGORIA C) – incarichi conferiti con formale provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di appartenenza, fino a punti 2,00:

DESCRIZIONE

PUNTI

Responsabile del servizio di sorveglianza generale all’interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione

0,70

Responsabile unità operativa/uffici all’interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione

0,50

Responsabile di settori di uffici presso PRAP/DAP/CGM/UEPE/DGMC

0,50

Preposto/Coordinatore all’interno di reparti detentivi

0,30

In possesso di specializzazione cinofili / cavalieri / navale / matricolista / istruttore di tiro / trattamento detenuti minorenni

0,20

Impiego presso NIC per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Impiego presso GOM per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Impiego presso USPEV per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Impiego presso il Servizio Sicurezza del DGMC per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Responsabile servizio prevenzione e protezione

0,10


Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione della Direzione di appartenenza, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA D) - Incarichi e servizi speciali che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 1,20:

 

DESCRIZIONE

PUNTI

Partecipazione missioni all’estero

0,30

Componente gruppi di lavoro o commissioni di studio

0,30


Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell’incarico, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA E) – Frequenza corsi di formazione professionale organizzati dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, con esclusione dei seminari, fino a punti 1,00.

Viene attribuito un punteggio di 0.20 punti per ogni corso.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda copia dell’attestato di partecipazione al corso, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA F) - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 3,00.
     

DESCRIZIONE

PUNTI

Medaglia d’oro al valor militare

3,00

Medaglia d’argento al valor militare

2,80

Medaglia di bronzo al valor militare

2,60

Medaglia d’oro al valor civile

2,40

Medaglia d’argento al valor civile

2,20

Medaglia di bronzo al valor civile

2,00

Promozione per merito straordinario

1,80

Encomio solenne ex art. 77, comma 3, D.P.R. n. 82/1999

1,60

Encomio ex art. 78, comma 2, D.P.R. n. 82/1999

1,40

Lode ex art. 78, comma 3, D.P.R. n. 82/1999

1,20

Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica

1,50

Attestato di pubblica benemerenza

1,00


Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale desumibili dal foglio matricolare ovvero allegate in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità. 

  • CATEGORIA G) - titoli di studio e perfezionamento competenze relative agli studi universitari, attinenti alle classi di lauree individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020, fino a punti 8,00.
     

TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Laurea magistrale / specialistica / titolo equivalente

3,00

Master universitario di I livello

1,00

Master universitario di II livello

1,50

Diploma di specializzazione universitario di durata almeno biennale

2,00

Dottorato di ricerca

3,00


Potrà essere valutato non più di un master per livello.

Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato del titolo dichiarato, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA H) – Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria organizzati dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 2.

Per ogni incarico è attribuito un punteggio pari a 0.50.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione dell’Amministrazione di appartenenza, pena la non valutabilità.

  1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso per l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 3, del presente bando, sono stabiliti come segue:

CATEGORIA A) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 10,50;
 

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI

PUNTI

Giudizio di ottimo p. 32

3,50

Giudizio di ottimo p. 31

3,40

Giudizio di ottimo p. 30

3,30

Giudizio di ottimo p. 29

3,20

Giudizio di ottimo p. 28

3,10

Giudizio di ottimo p. 27

3,00

Giudizio di distinto p. 26

2,90

Giudizio di distinto p. 25

2,80

Giudizio di distinto p. 24

2,70

  • CATEGORIA B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10,00;
     

ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO

PUNTI

Fino ad 10

1,00

Anni 11

1,50

Anni12

2,00

Anni 13

2,50

Anni 14

3,00

Anni 15

3,50

Anni 16

4,00

Anni 17

4,50

Anni 18

5,00

Anni 19

5,50

Anni 20

6,00

Anni 21

6,50

Anni 22

7,00

Anni 23

7,50

Anni 24

8,00

Anni 25

8,50

Anni 26

9,00

Anni 27

9,50

Da anni 28 in poi

10,00


Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

  • CATEGORIA C) - Anzianità nel ruolo degli ispettori, fino a punti 10,00;
     

ANZIANITA’ NEL RUOLO DEGLI ISPETTORI

PUNTI

Fino ad anni 1

0,50

Anni 2

1,00

Anni 3

1,50

Anni 4

2,00

Anni 5

2,50

Anni 6

3,00

Anni 7

3,50

Anni 8

4,00

Anni 9

4,50

Anni 10

5,00

Anni 11

5,50

Anni 12

6,00

Anni 13

6,50

Anni 14

7,00

Anni 15

7,50

Anni 16

8,00

Anni 17

8,50

Anni 18

9,00

Anni 19

9,50

Da 20 anni in poi

10,00


Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

  • CATEGORIA D) – incarichi conferiti con formale provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di appartenenza, fino a punti 3,00
     

DESCRIZIONE

PUNTI

Comandante istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione/nucleo cittadino, provinciale, interprovinciale per un periodo di almeno un mese - punti 0,20 al mese

 mese mese continuativo

Fino a 1,20

Vice Comandante istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione/ nucleo cittadino, provinciale, interprovinciale

0,90

Responsabile al servizio di sorveglianza generale all’interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione

0,70

Responsabile unità operativa/uffici all’interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni/scuole di formazione/n.t.p. locale

0,50

Responsabile di settori di uffici presso PRAP/DAP/CGM/UEPE/DGMC

0,50

Preposto/Coordinatore all’interno di reparti detentivi

0,30

In possesso di specializzazione cinofili / cavalieri / navale / matricolista / istruttore di tiro / trattamento detenuti minorenni

0,20

Impiego presso NIC per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Impiego presso GOM per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Impiego presso USPEV per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Impiego presso il Servizio Sicurezza del DGMC per un periodo superiore a sei mesi

0,20

Responsabile servizio prevenzione e protezione

0,10


Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione della Direzione di appartenenza, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA E) - Incarichi e servizi speciali che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 1,20

 

DESCRIZIONE

PUNTI

Partecipazione missioni all’estero

0,30

Componente di gruppi di lavoro o commissioni di studio

0,30


Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell’incarico, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA F) – Frequenza corsi di formazione professionale organizzati dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, con esclusione dei seminari, fino a punti 1,00.

Viene attribuito un punteggio di 0.20 punti per ogni corso.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda copia dell’attestato di partecipazione al corso, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA G) - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 3,00.

 

DESCRIZIONE

PUNTI

Medaglia d’oro al valor militare

3,00

Medaglia d’argento al valor militare

2,80

Medaglia di bronzo al valor militare

2,60

Medaglia d’oro al valor civile

2,40

Medaglia d’argento al valor civile

2,20

Medaglia di bronzo al valor civile

2,00

Promozione per merito straordinario

1,80

Encomio solenne ex art. 77, comma 3, D.P.R. n. 82/1999

1,60

Encomio ex art. 78, comma 2, D.P.R. n. 82/1999

1,40

Lode ex art. 78, comma 3, D.P.R. n. 82/1999

1,20

Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica

1,50

Attestato di pubblica benemerenza

1,00


Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale desumibili dal foglio matricolare ovvero allegate in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità. 

  • CATEGORIA H) - titoli di studio e perfezionamento competenze relative agli studi universitari, attinenti alle classi di lauree individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020, fino a punti 8,00.

 

TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Laurea magistrale / specialistica / titolo equivalente

3,00

Master universitario di I livello

1,00

Master universitario di II livello

1,50

Diploma di specializzazione universitario di durata almeno biennale

2,00

Dottorato di ricerca

3,00


Potrà essere valutato non più di un master per livello.

Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato del titolo dichiarato, pena la non valutabilità.

  • CATEGORIA I) – Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria organizzati dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunità, fino a punti 2.

Per ogni incarico è attribuito un punteggio pari a 0.50.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione dell’Amministrazione di appartenenza, pena la non valutabilità.

  1. La commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti, procede alla valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando, riportando i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali relative a ciascun candidato. Le schede individuali sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione e fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige processo verbale delle operazioni effettuate.
  2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
  3. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove di esame scritte.

Art. 10
(Graduatorie)

  1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
  2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma le graduatorie di merito. A parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità nella qualifica, l’ordine di ruolo.
  3. Con decreto del Direttore Generale del personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
  4. Le graduatorie sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11
(Corso di formazione)

  1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari di Polizia penitenziaria e frequentano, presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, un corso di formazione, secondo le modalità che saranno determinate con Decreto del Capo del Dipartimento, della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all’espletamento delle funzioni previste dall’articolo 6, del decreto legislativo n. 146/2000, nonché all’acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche rientrante tra quelle individuate dal decreto ministeriale 13 maggio 2020.
  2. I funzionari che superano gli esami finali del corso di formazione e sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario di Polizia penitenziaria secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
  3. I funzionari saranno assegnati nelle sedi individuate dall’Amministrazione secondo l’ordine di graduatoria di fine corso.

Roma, 6 settembre 2023

Il Direttore generale
Massimo Parisi