Decreto 3 marzo 2022 –Misure organizzative per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell’art. 29, comma 1, 3, e 4 del Decreto legislativo n. 116/2017

3 marzo 2022

Il Ministro della Giustizia

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento Giudiziario”;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante “Istituzione del giudice di pace”;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”;

Visto in particolare, l’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e di vice-procuratore onorario;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;

Visto in particolare, l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede l’espletamento di procedure valutative per la conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio e che le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Visto l’art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini egli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Rilevato che occorre adottare le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, espresso nella seduta del 16 febbraio 2022;

Decreta

Art. 1
(Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio)

  1. Le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell’articolo 29, commi 1, 3, e 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono determinate secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2
(Termini di presentazione delle domande)

  1. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera, da adottarsi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024 entro il 30 aprile di ciascun anno, ad indire tre distinte procedure valutative secondo le classi di anzianità indicate dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, da intendersi riferita cumulativamente a tutti gli incarichi onorari svolti nel tempo dal candidato.
  2. Le domande di conferma di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, devono essere inviate con le modalità indicate nella delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di cui al comma precedente, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale che recepisce la richiamata delibera consiliare.
  3. L’inoltro ed il deposito delle domande di cui al comma precedente sono ammessi anche tramite canale telematico, con modalità che saranno specificate nella delibera di cui al comma 1.

Art. 3
(Data di inizio della procedura)

Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all’art. 2.

Art. 4
(Modalità di sorteggio per l’espletamento del colloquio orale)

  1. Le Commissioni sono costituite, in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con decreto del Presidente della Corte di Appello nell’ambito del cui distretto insistono i circondari ove devono svolgersi le procedure valutative. Esse sono presiedute dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato.
  2. Nei circondari in cui sono costituite più Commissioni, il Presidente del tribunale o un suo delegato procede alla ripartizione dei candidati da esaminare in gruppi da cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovrà essere assegnato ciascun gruppo di candidati.
  3. Il Presidente di ciascuna Commissione procede al sorteggio, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura di valutazione assegnati alla Commissione.
  4. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 5
(Pubblicità delle sedute di esame)

  1. L’esame è pubblico. Il colloquio orale si svolge con la presenza della Commissione, del candidato e del segretario. Lo svolgimento della prova orale avviene presso gli uffici giudiziari del circondario, nel rispetto delle prescrizioni normative per l’accesso agli uffici predetti tempo per tempo vigenti ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19.
  2. In ragione delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, ogni Commissione esaminatrice stabilisce il numero massimo di visitatori ammessi per ogni sessione.
  3. Fino al permanere dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera di indizione della procedura di valutazione, a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, di almeno un membro della commissione, del segretario e del candidato da esaminare.

Roma, 3 marzo 2022

La Ministra
Marta Cartabia