Decreto 29 maggio 2017 – Modifiche al decreto 27 maggio 2016, esclusione degli uffici del Giudice di pace di LUNGRO, di NICOTERA e di ORTONA dall’elenco delle sedi ripristinate

29 maggio 2017

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2017)

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, concernente: “Ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11”. Esclusione degli uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona dall’elenco delle sedi ripristinate

Il Ministro

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le Procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con cui, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso acclusa con la tabella di cui all’allegato 1 del citato provvedimento;

Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi gli uffici del Giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del Giudice di pace;

Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli Enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli Enti medesimi”;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, con cui la tabella A, allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A, allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e la tabella A, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l’articolo 21-bis del citato decreto, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del Giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del Giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis, con cui il termine previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli Enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, con cui sono stati ripristinati gli uffici del Giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, con cui è stato previsto il differimento al 1° aprile 2017 della data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di pace ripristinati, specificamente indicati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, n. 76, con cui la data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di pace ripristinati di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti è stata differita al 1° giugno 2017;

Vista la nota del 19 maggio 2017, con cui il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha rappresentato il venir meno dell’interesse del Comune di Lungro al ripristino del relativo ufficio del Giudice di pace;

Vista la nota del 22 maggio 2017, con cui il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia ha confermato l’assoluta inidoneità dei locali destinati ad ospitare il presidio giudiziario e l’insussistenza delle condizioni necessarie per l’inizio dell’attività giudiziaria;

Vista la nota del 22 maggio 2017, con cui il Presidente del Tribunale di Chieti ha comunicato che “la sede di Ortona non risulta ancora operativa”, in tal modo confermando il mancato superamento delle criticità in precedenza riscontrate;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento ed alla erogazione del servizio giustizia da parte dell’Ente richiedente il mantenimento o il ripristino costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Rilevato che, in relazione all’ufficio del Giudice di pace di Lungro, la rappresentata impossibilità di assicurare il fabbisogno di personale necessario a garantire l’attività giudiziaria e di sostenere gli oneri economici derivanti dalla erogazione del servizio giudiziario da parte dell’Ente locale richiedente si configura quale revoca espressa dell’istanza di ripristino;

Rilevato che, in relazione agli uffici del Giudice di pace di Nicotera e di Ortona, l’inidoneità dei locali destinati ad ospitare i rispettivi presidi giudiziari – attestata dai Presidenti di Tribunale con le note innanzi citate – non consente di ritenere superate le criticità in precedenza riscontrate, che già hanno determinato il rinvio dell’inizio dell’attività degli uffici medesimi, fissato per il 2 gennaio 2017, al 1° aprile e, da ultimo, al 1° giugno 2017;

Valutato che l’approntamento delle sedi degli uffici del Giudice di pace ripristinati di Nicotera e di Ortona rientra nell’ambito degli oneri assunti dagli Enti locali interessati con l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, positivamente valutata nella fase istruttoria del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Considerato che la mancata ottemperanza da parte degli Enti locali interessati agli oneri connessi alla riattivazione del rispettivo ufficio del Giudice di pace comporta il venir meno di un requisito essenziale dell’istanza di ripristino del presidio giudiziario;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere gli uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona dall’elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli Enti locali, specificamente individuate dall’allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, ristabilendo la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta

Art. 1

1. Gli uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona sono esclusi dall’elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
2. Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, nonché l’allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dal comma 1.


Art. 2

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.


Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2017

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1232