Decreto 30 marzo 2017 – Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di LUNGRO, NICOTERA, ORTONA, OSIMO e SAN SOSTI, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016

30 marzo 2017

(G.U. n. 76 del 31 marzo 2017)
 

Il Ministro della Giustizia  

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, e successive variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati - ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n.11 - ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, e successive variazioni, con il quale è stato disposto il differimento al 1° aprile 2017 del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati specificamente individuati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Rilevato che il controllo sullo stato di approntamento delle dotazioni necessarie ha accertato la piena sussistenza di tutti i requisiti necessari al ripristino degli uffici del giudice di pace di Finale Emilia, Barrafranca, Venafro, Belvedere Marittimo, Cetraro, Empoli, Guardiagrele, Alì Terme, Abbiategrasso, Frattamaggiore, Maddaloni, Polizzi Generosa, Irsina, Siderno, Subiaco, Montecorvino Rovella, Grottaglie, Dolo e Legnago, mentre è stata rilevata l’esistenza di talune criticità, connesse all’approntamento dei locali nonché alle infrastrutture informatiche per gli uffici di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti;

Ritenuto che, per quanto i motivi sopra esposti, il termine di cui all’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di ulteriore proroga per gli uffici di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti, al fine di consentire loro il superamento delle rilevate criticità;
 

DECRETA
 

Articolo 1

La data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Finale Emilia, Barrafranca, Venafro, Belvedere Marittimo, Cetraro, Empoli, Guardiagrele, Alì Terme, Abbiategrasso, Frattamaggiore, Maddaloni, Polizzi Generosa, Irsina, Siderno, Subiaco, Montecorvino Rovella, Grottaglie, Dolo e Legnago è fissata per il giorno 1° aprile 2017.

Articolo 2

La data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, è differita al giorno 1° giugno 2017.
 

Articolo 3

  1. In attuazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 27 maggio 2016 e dell’articolo 2 del decreto ministeriale 20 dicembre 2016, la vigente tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto.
  2. Al termine delle attività di monitoraggio programmate si provvederà, ove necessario, alla ricognizione dell’assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.
     

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2017

 Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti  il 31 marzo 2017,
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne  prev. n. 694