Decreto 29 dicembre 2016 – Integrazione dell’allegato 1 del decreto 20 dicembre 2016, concernente il differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016

29 dicembre 2016

(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017)

Il Ministro



Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A) allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell’Amministrazione, esplicativa dei requisiti per la formulazione dell’istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l’articolo 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n.11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, con il quale è stato disposto, il differimento al 1 aprile 2017 della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace individuati nel relativo allegato 1, quali sedi ripristinate ai sensi del richiamato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Vista la nota del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria in data 29 dicembre 2016 nella quale si rappresenta che successivamente all’adozione del predetto provvedimento sono state rilevate ulteriori criticità, in ordine allo stato di approntamento delle dotazioni necessarie e alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla riapertura per la data del 2 gennaio 2017 degli uffici ripristinati, relativamente alle sedi del giudice di pace di Abbiategrasso e Ortona;

Ritenuto pertanto, che anche per gli uffici di Abbiategrasso e Ortona il termine di cui all’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga, procedendo all’integrazione delle sedi di cui all’allegato 1 del richiamato decreto ministeriale 20 dicembre 2016;

Decreta

Art. 1

  1. L’allegato 1 del decreto ministeriale 20 dicembre 2016 è integrato con l’ulteriore previsione delle sedi individuate dall’allegato 1 al presente decreto.


Roma, 29 dicembre 2016

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2016,
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3330

 

Allegato 1

Uffici del giudice di pace ripristinati di cui è previsto il differimento dell'avvio dell'attività
Distretto Circondario Giudici di pace
L'AQUILA CHIETI ORTONA
MILANO PAVIA ABBIATEGRASSO