Cassa ammende - Delibera Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 2023 - Criteri di utilità e congruità dei progetti in attuazione del programma nazionale di Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale

1 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 1 marzo 2023

 

VISTO l’art. 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende;

VISTO il D.P.C.M. 10 Aprile 2017, n.102 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;

VISTO il Programma nazionale Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale;.

RILEVATA la necessità di individuare i criteri generali da seguire per la valutazione e per la verifica della congruità e dell’utilità dei progetti da finanziare in attuazione del predetto Programma nazionale, anche al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti connessi alla presentazione delle domande di finanziamento ed all’istruttoria delle stesse;

VISTO l’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 1 settembre 1989;

VISTO l’indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) ISTAT, aggiornato alla data odierna ed utilizzato per le rivalutazioni monetarie;

VISTO l’ordine del giorno e la documentazione istruttoria allegata;

VERIFICATA la sussistenza del numero legale previsto

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere b e c del D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, per la definizione dei criteri generali da seguire per la valutazione e per la verifica della congruità e dell’utilità dei programmi e dei progetti da finanziare in attuazione del Programma nazionale Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale si stabilisce che per la verifica dell’utilità si fa riferimento alle linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare emanate dalla Cassa delle Ammende, nonché alle linee di indirizzo approvate dalla Cassa per il predetto Programma nazionale.

Per la verifica della congruità si stabilisce che:

  • per quanto riguarda il costo dei docenti che erogano la formazione per i destinatari degli interventi, si stabilisce il massimale del costo orario ammissibile in € 35,00 onnicomprensivo;
  • per le figure professionali quali psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali, si stabilisce il massimale di costo orario ammissibile in € 25,00 onnicomprensivo;
  • per le figure professionali, comunque denominate, quali tutor, orientatori, operatori amministrativi e di segreteria, operatori tecnici, personale di supporto e figure professionali assimilabili, si stabilisce il massimale di costo orario ammissibile in € 25,00 onnicomprensivo;
  • per quanto riguarda il costo di altri professionisti esterni non riconducibili alle predette figure professionali, si stabilisce il massimale del costo orario ammissibile in € 35,00 onnicomprensivo;
  • per quanto concerne le indennità di frequenza ai corsi di formazione e di addestramento professionale per le persone in esecuzione penale ex art. 45 D.P.R. 230/2000, si stabilisce il costo orario in € 1,80 onnicomprensivo;
  • per quanto concerne le indennità di tirocinio comunque denominate, da erogarsi a favore delle persone in esecuzione penale, si stabilisce il costo orario in € 5,00 onnicomprensivo ed il massimale del costo mensile in € 500,00 onnicomprensivo.

Resta salva la possibilità di valutare l’ammissibilità delle voci di costo al finanziamento della Cassa sulla base dei criteri di utilità e congruità dei programmi e progetti individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende del 30/11/2022.

 

Roma, 1 marzo 2023

Il Presidente

Gherardo Colombo