Provvedimento 28 febbraio 2023 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario e contestuale assunzione a tempo indeterminato (“stabilizzazione”) del suddetto personale in possesso dei requisiti

28 febbraio 2023


Prot. m_dg.DOG.28/02/2023.0003659.ID

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione

IL DIRETTORE GENERALE

Proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario, area seconda, prima fascia economica, ai sensi dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (autorizzata dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023, n.14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.49 del 27 febbraio 2023) e contestuale assunzione a tempo indeterminato (“stabilizzazione”) del suddetto personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 17-ter, legge 29 giugno 2022 n.79 alle nuove scadenze contrattuali.

 

 

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, concernente la “Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161”, che prevede, quale requisito per l’accesso dall’esterno al profilo di operatore giudiziario: “Diploma di istruzione secondaria di primo grado”;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali, periodo 2019-2021 e, per gli istituti che non trovano in esso disciplina, il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali, periodo 2016-2018;

Vista la sentenza pronunciata dalla VI sezione della Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 del 18 ottobre 2012 con la quale è stato sancito, ai fini del computo del periodo di anzianità, il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato secondo il quale “i lavoratori a tempo determinato, avuto riguardo anche alla natura delle funzioni esercitate, non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorano a tempo determinato, salvo che ragioni oggettive giustifichino un trattamento differente. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”;

Visto l’articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e s.m.i. secondo il quale “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato;

Visto l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la procedura di stabilizzazione al fine del superamento del precariato, della riduzione del ricorso ai contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

Vista la circolare n. 2 del 2018 dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze con la quale, relativamente agli effetti del principio di non discriminazione sancito dall’articolo25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, è stato previsto che “in considerazione del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite, previsto dall’articolo5, comma 8, del d.l. 95/2012, tali ferie possono essere conservate in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, senza soluzione di continuità. Analogo trattamento potrà essere riconosciuto con riferimento alle ore di permesso maturate e non fruite in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché'

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con particolare riferimento agli articoli 248, 249, 252 e 255 (rubricato “Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti”), che prevede che “l’Amministrazione procede – con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate– all’assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli (tra i quali titoli sono espressamente indicati quelli di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con legge 6 agosto 2021 n.113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

Visto il decreto recante protocollo n.0010939.ID del 15 settembre 2020 con il quale, è stato approvato il bando di concorso pubblico mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell’ area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV - Serie Speciale - concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020, in forza suddetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il Provvedimento recante numero di protocollo 1 dell’11 febbraio 2021 con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito e dei vincitori, relativa al suddetto concorso pubblico;

Visto il Provvedimento recante numero di protocollo 2 dell’11 febbraio 2021, con il quale è stata disposta l’assunzione a tempo determinato per 24 mesi di n. 950 unità di personale nel profilo di Operatore Giudiziario Area seconda, fascia economica F1;

Visto il Provvedimento recante protocollo numero m_dg.DOG.28/04/2021.0005421.ID con il quale è stata disposta l’assunzione, a tempo determinato, per il periodo di 24 mesi, di n.50 candidati dichiarati vincitori del suddetto concorso e di n.32 candidati dichiarati idonei mediante scorrimento della suddetta graduatoria generale di merito;

Visto l’articolo 1 comma 925 della legge 30 dicembre 2020 n.278 il quale dispone che “il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, un contingente complessivo di 1080 di personale amministrativo non dirigenziale di area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022” “mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”;

Visto il Provvedimento recante numero di protocollo 0007258.ID del 3 giugno 2021, con il quale è stata disposta l’assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 290 unità di personale nel profilo di Operatore Giudiziario, Area seconda, fascia economica F1;

Visto il Provvedimento recante numero di protocollo 0012140.ID del 24 settembre 2021, con il quale è stata disposta l’assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 240 unità di personale nel profilo di Operatore Giudiziario, Area seconda, fascia economica F1;

Visto il Provvedimento recante numero di protocollo 0016100.ID del 7 dicembre 2021, con il quale è stata disposta l’assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 550 unità di personale nel profilo di Operatore Giudiziario, Area seconda, fascia economica F1;

Visto l’articolo17-ter, della legge 29 giugno 2022 n.79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicata nella G.U. del 29 giugno 2022 n.150;

Visto il Provvedimento recante protocollo numero m_dg.DOG.30/06/2022.0009564.ID, con il quale è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2022 di n. 345 contratti individuali di lavoro relativi agli operatori giudiziari a tempo determinato assunti, nell’anno 2021, mediante scorrimento (espletato ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020 n. 178) della graduatoria del concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale nel profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale seconda, fascia economica F1;

Visto il Provvedimento numero m_dg.DOG.10/11/2022.0015117.ID, pubblicato l’11 novembre 2022 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, con il quale è stata avviata la procedura di assunzione a tempo indeterminato (c.d. “stabilizzazione”) riservata al personale in servizio a tempo determinato nella qualifica di operatore giudiziario, Area II F1 in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo17-ter, legge 29 giugno 2022 n.79 (richiamati all’articolo 1 del suddetto avviso);

Visti i provvedimenti m_dg.DOG.21/12/2022.0017531.ID, m_dg.DOG.22/12/2022.0017711.ID, e m_dg.DOG.27/02/2023.0003593.ID che si richiamano nella loro interezza, con i quali sono stati assunti a tempo indeterminato (“stabilizzati”) n.902 operatori giudiziari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 17-ter della legge 29 giugno 2022 n.79;

Visto l’articolo 8, comma 10, del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. decreto "Milleproroghe")”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 29 dicembre 2022 n.303 che stabilisce che “al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico è prorogata sino al 28 febbraio 2023 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

Visto il provvedimento m_dg.DOG.03/01/2023.0000160.ID con il quale è stata disposta la proroga, fino al 28 febbraio 2023, della scadenza dei contratti individuali di lavoro di 188 operatori giudiziari, assunti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quali idonei mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale nella qualifica operatore giudiziario, Area funzionale seconda, Fascia economica F1;

Visto il provvedimento m_dg.DOG.15/02/2023.0002687.ID con il quale è stata avviata la fase di ricognizione interna del personale non dirigenziale a tempo determinato, in servizio con la qualifica di operatore giudiziario, Area II F1, potenzialmente in possesso dei requisiti previsti dall’art.17-ter della legge 29 giugno 2022 n.79, alle scadenze contrattuali previste;

Visto l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023, n.14 (in G.U. n.49 del 27 febbraio 2023) che, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizza la proroga della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sino al 31 marzo 2025;

Visto il comma 1-bis del citato articolo 8, introdotto dalla suddetta legge di conversione del 24 febbraio 2023, n.14 (in G.U. n.49 del 27 febbraio 2023) che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.251 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possegga i requisiti previsti dall’art.17-ter della legge 29 giugno 2022 n.79 sino al 31 dicembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proroga della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, con i provvedimenti in premessa richiamati, nella qualifica di Operatore Giudiziario, Area seconda, fascia economica F1, ai sensi dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (meglio individuato nell’Allegato A) e ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (meglio individuato nell’Allegato B) per il periodo necessario al raggiungimento di 36 mesi di servizio (comma 1 lett.c) art.17-ter), come determinato nei suddetti elenchi in allegato (“nuova scadenza contratto a tempo determinato”);

Ritenuto, altresì, di dover procedere, contestualmente, all’assunzione a tempo indeterminato (“stabilizzazione”), presso le sedi in cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022, dei suddetti operatori giudiziari che matureranno, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, il requisito previsto dall’art.17-ter, comma 1, lett.c), alle nuove scadenze contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo alla suddetta scadenza (“decorrenza stabilizzazione”);

DISPONE

la proroga della durata dei contratti a tempo determinato di n.324 operatori giudiziari, già assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, meglio individuati negli allegati elenchi A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo determinato nei suddetti elenchi e la contestuale assunzione a tempo indeterminato (“stabilizzazione”) dei suddetti operatori giudiziari, presso le sedi in cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, con decorrenza dal giorno successivo alle nuove scadenze contrattuali, così come determinata negli elenchi A e B in allegato al presente provvedimento

Si allegano:

  1. Elenco operatori giudiziari assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con periodo di proroga e decorrenza stabilizzazione;
  2. Elenco operatori giudiziari assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con periodo di proroga e decorrenza stabilizzazione.

Il Direttore Generale Reggente
Lucio Bedetta