Circolare 14 giugno 2018 - Procedimenti in materia di negoziazione assistita – contributo unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del tribunale

14 giugno 2018

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Ai sigg. Presidenti dei tribunali

E, p.c., ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(rif. prot. GAB n. 18858.U del 4.6.2018)

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
(rif. prot. IGE n. 4475.U del 16.3.2018)

e, p.c., al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
 

Oggetto: Procedimenti in materia di negoziazione assistita – Contributo Unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del tribunale

Come nota il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, all’art. 6, ha introdotto un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una «convenzione di negoziazione assistita» che, senza l’intervento del giudice, incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti; come precisato dal comma 3 della norma in esame, l’accordo produce gli effetti e tiene luogo “dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. La procedura si articola diversamente a seconda che il Pubblico Ministero sia chiamato a rendere un nullaosta (assenza di figli minori o equiparati) o una autorizzazione (presenza di figli minori o equiparati): in tale ultimo caso, ove il PM non ritenga di autorizzare l’accordo, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale provvede senza ritardo.

Con circolare di questa Direzione generale del 29 luglio 2015 (prot. DAG n. 111198.U), si è chiarito che il procedimento instaurato davanti al Procuratore della Repubblica, ed eventualmente proseguito davanti al Presidente del Tribunale, è gratuito: non sono dovuti, cioè, il contributo unificato di iscrizione a ruolo né l’imposta di bollo. Non sono nemmeno dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta e dell’autorizzazione che il pubblico ministero è chiamato ad apporre sull’accordo concluso ai sensi dell’art. 6 d.l. 132 del 2014. In quella sede si è in particolare osservato quanto segue: «In merito alla gratuità o meno del procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del “nulla osta” o della “autorizzazione”, questa Direzione generale ritiene di dovere escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 9, decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002 n. 115, dovuto “per ciascun grado di giudizio” su richiesta di attività giurisdizionale delle parti. Invero, il Procuratore della Repubblica, svolge un’attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha “degiurisdizionalizzato” la materia in oggetto. Analogo esenzione di ritiene che il legislatore abbia voluto estendere anche alla parte relativa alla prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del tribunale. Tale fase infatti non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento che per definizione legislativa è degiurisdizionalizzato. A conferma della gratuità dell’istituto depone invero anche l’art. 22 del d.l. n. 132 del 2014 che espressamente prevede una copertura straordinaria per “le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 12 del presente decreto”. Infatti il legislatore, ben consapevole che dalle nuove disposizioni sarebbe derivata una minore iscrizione di causa a ruolo e, quindi, una diminuzione delle entrate per l’Erario, nel successivo comma 2 demanda al Ministro della giustizia “il monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente decreto” al fine di provvedere, nella ipotesi in cui si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni, all’aumento degli importi di contributo unificato di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate».

Nel senso della gratuità del procedimento in esame, anche ove eventualmente proseguito davanti al Presidente del Tribunale, si è anche espresso l’Ispettorato generale del Ministero della giustizia con nota del 16 marzo 2018, ribadendo che, in realtà “in tali procedimenti, il contributo unificato non deve essere versato neppure nell’eventuale fase presidenziale, fermo restando l’obbligo del versamento del c.u. stesso solo se e quanto vi sia una effettiva attività di impulso delle parti volta a promuovere consensualmente o congiuntamente procedimenti, diversi da quelli in esame, di separazione ex art. 711 c.p.c., di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ex art. 4, comma 16, l. n. 898 del 1970 oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio ex artt. 710 c.p.c., 9 legge n. 898 del 1970”.

Avendo tuttavia l’Ispettorato generale segnalato l’esistenza di prassi diverse con riferimento alla fase del procedimento in esame che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale (che, giova ricordarlo, non è stata disciplinata dal legislatore del 2014) e, in particolare, che, in taluni uffici giudiziari è in tali casi richiesto il versamento del contributo unificato, appare opportuno ribadire il sopracitato orientamento interpretativo nei termini di cui a seguire, al fine di promuovere uniformità di comportamento nell’ambito degli uffici sul territorio e prevenire un possibile contenzioso (per il caso di richiesta di contributo unificato non dovuto).

Quesito: Se nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all’art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, sia dovuto il contributo unificato per la fase di competenza del Pubblico ministero e per quella eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale;

Risposta: Nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all’art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, non è dovuto il contributo unificato, sia per la fase di competenza del Pubblico ministero, sia per quella eventualmente di competenza del Presidente del tribunale.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota.

Roma, lì 14 giugno 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati