ARCHIVIO - Nota 11 gennaio 2023 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Chiarimenti in merito a richieste di regolarizzazione contributiva e di riconoscimento delle differenze retributive da parte dei tirocinanti

11 gennaio 2023


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio Primo – Affari Generali

m_dg_DOG.11.01.2023.0000456.ID
 

Oggetto: Chiarimenti in merito a richieste di regolarizzazione contributiva e di riconoscimento delle differenze retributive da parte dei tirocinanti.

Sono pervenute a questa Amministrazione Centrale diverse richieste di regolarizzazione contributiva, nonché di riconoscimento delle differenze retributive, da parte di alcuni tirocinanti e comunque di soggetti che hanno aderito anche ad attività formative svoltesi nell’ambito degli uffici giudiziari.

Al riguardo, rilevando preliminarmente la mancata osservanza delle formalità previste per il rituale inoltro di istanze di qualsiasi natura da parte dei soggetti interessati, si ritiene comunque di fornire i chiarimenti che seguono.

Occorre premettere che questa Amministrazione Centrale ha assunto in passato esclusivamente la titolarità dei tirocini ex art. 37, co.11, del D.L. 06.07.2011, n. 98, convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 1, co. 25. della l. 24.12.2012, n. 228 e successive integrazioni e modificazioni.

Lo svolgimento delle predette attività formative (che si è concluso nell’anno 2018) non ha determinato l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il Ministero della Giustizia e/o con l’Ufficio Giudiziario interessato (e neppure l’assunzione di obblighi di natura previdenziale in capo all’Amministrazione), come chiaramente esplicitato nelle schede progetto sottoscritte da ciascun tirocinante.

In tale contesto, appare pertanto opportuno aggiungere che ogni eventuale, ulteriore iniziativa formativa che abbia avuto luogo o si sia protratta negli anni 2019 e seguenti (e con enti promotori diversi, quali Regioni, Province, Università ecc.) è da ritenere del tutto aliena rispetto ai tirocini formativi, patrocinati da questa Amministrazione Centrale, di cui si è fatto cenno in premessa.

Inoltre, quand’anche possa essere stato utilizzato lo strumento “convenzionale”, occorre comunque precisare che ai sensi dell’art. 1, comma 787, L. 28.12.2015, n. 208, è prevista, per lo stesso, la necessità di una preventiva autorizzazione, a pena di inefficacia, ad opera del Ministero della Giustizia che può essere concessa al solo ricorrere di determinate condizioni, tra cui:

  • l’assenza di alcun onere, anche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
  • l’assunzione da parte dell’altra amministrazione pubblica che mette a disposizione il personale dell’obbligo della copertura assicurativa INAIL, nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
  • la previsione espressa che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, con l’Amministrazione, nonché la durata massima di utilizzo del personale direttamente o indirettamente fornito da altra amministrazione, non superiore ad un anno.

Sul presupposto della mancata instaurazione di alcun rapporto di lavoro di natura subordinata da parte dei ricorrenti con questa Amministrazione (di cui è prova anche la mancata applicazione dei relativi istituti contrattuali, quali, ad esempio, ferie, permessi, malattia, ecc.) non appaiono conseguenzialmente accoglibili le avanzate richieste di regolarizzazione contributiva, nonché di riconoscimento delle differenze retributive.

Con riferimento a queste ultime, occorre infine sottolineare che durante lo svolgimento dei tirocini “ministeriali” gli interessati hanno percepito esclusivamente un’indennità per la partecipazione alle attività di formazione e non una retribuzione che costituisce invece il corrispettivo della prestazione fornita da colui che assume lo status giuridico di lavoratore.

In termini analoghi si è espressa una delle direzioni territoriali dell’INPS, destinataria anch’essa delle richieste di cui in oggetto, sostenendo che “Per tali tipologie di attività non è previsto infatti nemmeno il versamento della contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto a pensione”.

Peraltro, non sono mancate, per chi avesse espletato i tirocini presso gli Uffici giudiziari, specifiche prospettive assunzionali secondo i canali ordinari (e costituzionalmente imposti) delle procedure concorsuali, che hanno in concreto, per norma primaria e per la lex specialis contenuta nel bando, avuto in adeguata considerazione il bagaglio curricolare precedentemente acquisito.

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi