Circolare 15 febbraio 2021 - Contributo unificato nei ricorsi ex art. 669-duodecies c.p.c. aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare

15 febbraio 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali

e, p.c.

al sig. Capo di Gabinetto
(rif. nota prot. GAB 4055.U del 4.2.2021)
al sig. Capo dell’Ufficio legislativo
(rif. prot. LEG 997.U del 3.2.2021)
Al sig. Capo dell’Ispettorato generale
alla sig.ra Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 

Oggetto: contributo unificato nei ricorsi ex art. 669-duodecies c.p.c. aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – Circolare.

Sono pervenuti alla Direzione generale degli affari interni alcuni quesiti relativi al pagamento del contributo unificato per i ricorsi ex art. 669-duodecies c.p.c. volti all’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare.

In particolare, è emerso che alcuni uffici richiedono l’assolvimento del contributo unificato ridotto della metà, trattandosi di misure appartenenti alla categoria dei procedimenti cautelari (art.13, comma 3, d.P.R. n.115/2002), mentre altri ritengono che per tale tipologia di ricorsi il contributo unificato non debba essere versato, poiché non instaurano un autonomo procedimento ma introducono una “fase” del giudizio cautelare che prosegue tra le stesse parti e dinanzi al medesimo giudice.

In considerazione delle difformi interpretazioni adottate dagli uffici e al fine di uniformarne il comportamento, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 669-duodecies c.p.c., rubricato "Attuazione", dispone che "Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito".

La formulazione dell'articolo in esame, e in particolare l’impiego del termine «attuazione» anziché «esecuzione», evidenzia l’intenzione del legislatore di conferire specialità alla procedura in questione, traendo essa origine da un provvedimento cautelare che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., titolo esecutivo.

In linea generale, la disciplina dell'attuazione delle misure cautelari contempla una distinzione tra i provvedimenti contenenti una condanna al pagamento di una somma di denaro, per la cui attuazione si instaura un autonomo giudizio al quale si applicano le disposizioni che regolano il pignoramento e la vendita forzata, a cui la norma rinvia -sia pure solo in quanto compatibili- nel rispetto della par condicio creditorum, e i provvedimenti che hanno per oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, prevedendo per questi ultimi che l’attuazione avvenga sotto il controllo e la direzione del giudice cautelare.

La disciplina si applica ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ai provvedimenti interdittali nei giudizi possessori, ai provvedimenti di natura cautelare previsti dal codice civile e dalle leggi speciali cui rinvia l'art. 669-quaterdecies c.p.c. Restano esclusi i sequestri, sia giudiziario che conservativo, per i quali continuano a trovare applicazione le regole sancite per la loro esecuzione dagli artt. 677-679 c.p.c., ed i provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669 nonies c.p.c., essendo tali provvedimenti privi di natura cautelare. Rispetto a questi ultimi, la Suprema Corte ha evidenziato che, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo, non essendo applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. “la quale, attribuendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo della sola "attuazione" delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, e stabilendo che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito, non attiene alla rimozione degli effetti della misura divenuta inefficace” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 712 del 16/01/2006).

Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, si osserva che può considerarsi “attuazione” dei provvedimenti che hanno per oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare ogni attività volta ad adeguare la realtà materiale a quanto disposto dal contenuto precettivo del provvedimento. Secondo quanto previsto espressamente dall’art. 669-duodecies c.p.c., al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare compete sia un controllo sulla sua attuazione, sia la risoluzione di contestazioni o difficoltà attuative, previa assunzione di ogni provvedimento opportuno, salva, in ogni caso, la proposizione nelle competenti sedi di merito delle eventuali questioni che esorbitino dai limiti della attuazione.

I provvedimenti emessi dal giudice per regolare l'attuazione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. sono privi del carattere della decisorietà, avendo natura strumentale e non essendo idonei al giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. Ordinanza n. 10758 del 17/04/2019; Cass. 24543/2009; Cass. 9808/2000; Cass. 10740/1998; Cass. 1028/1998), ed essendo impugnabili con i rimedi contemplati dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme.

Alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte, "l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21062 del 19/10/2016; Cass. n. 5010/2008). A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di merito considera il ricorso di cui all'art. 669-duodecies c.p.c. come atto avente natura endoprocessuale, come tale soggetto all’obbligo del deposito con modalità telematiche (Tribunale Trani Ord., 24/11/2015).

Ne discende che, pur se la fissazione delle modalità attuative può avvenire in un momento successivo a quello dell’emanazione del provvedimento d’urgenza, trattandosi di fase meramente eventuale in quanto subordinata sia all’inadempimento del soggetto obbligato secondo il dictum cautelare, sia all’istanza di parte, essa si innesta pur sempre nell’ambito del medesimo procedimento cautelare, per il quale è già stato previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall’art.13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002.

Secondo l’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 9, comma 1) il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto “per ciascun grado di giudizio”, per cui, nel caso di specie, la successiva ed eventuale “fase” di attuazione della misura cautelare che avvenga con le modalità sopra descritte non è assoggettata a tale onere fiscale.

Tale soluzione è stata condivisa dall’Ufficio Legislativo di questo Ministero che, con nota prot. LEG 997.U del 3.2.2021, ha osservato che “il procedimento in esame va configurato come una prosecuzione eventuale del procedimento cautelare in quanto proposto innanzi al medesimo giudice e tra le medesime parti. Ne consegue che, non avendo propria autonomia rispetto al giudizio cautelare, lo stesso non risulta soggetto al contributo unificato”.

In conclusione, tenuto conto dei rilievi appena svolti, deve ritenersi che i ricorsi ex art.669-duodecies c.p.c. relativi all’attuazione di una misura cautelare avente ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, non introducendo un nuovo procedimento contenzioso ma rappresentando una fase del giudizio cautelare già azionato, non sono soggetti all’obbligo del pagamento del contributo unificato.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 15 febbraio 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo