Circolare 23 novembre 2022 - Riscossione del contributo unificato - pagamento con bonifico bancario - rimborso

23 novembre 2022

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale

LORO SEDI

e, p.c.

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
all’Ispettorato generale
Alla società Equitalia giustizia S.p.A.
(vs rif. 583361/2022)
alla Direzione generale del bilancio e della contabilità
 

Oggetto: riscossione del contributo unificato -pagamento con bonifico bancario- rimborso. Circolare

Pervengono a questa Direzione generale diverse istanze di rimborso del contributo unificato pagato con bonifico bancario a fronte di nota modello “C” trasmessa dalla società Equitalia giustizia S.p.A. nell’ambito delle attività di riscossione affidate a tale ente, in virtù della Convenzione stipulata con il Ministero della giustizia.

Come noto, infatti, la società Equitalia giustizia S.p.A. è demandata, per convenzione, al recupero dei crediti di giustizia, tra i quali figura anche il contributo unificato omesso o insufficiente; l’attività di riscossione del contributo unificato inizia con l’inoltro al debitore della nota “C”, contenente l’invito al pagamento e l’indicazione della modalità da seguire per l’estinzione del debito, che attualmente consistono nel pagamento con modello F23, se eseguito dall’Italia, oppure nel pagamento con bonifico bancario, se eseguito fuori dal territorio dello Stato italiano.

Tuttavia, spesso accade che la parte debitrice, residente in Italia, provveda erroneamente al pagamento del contributo omesso o insufficiente con bonifico bancario, anziché con modello F23; a fronte di tale errato pagamento, la Società Equitalia giustizia, non riconoscendo la validità del bonifico bancario, richiede un nuovo versamento mediante modello F23, determinando nella parte che ha eseguito il doppio pagamento la necessità di richiedere il rimborso della somma versata in eccedenza.

Equitalia giustizia ritiene che la competenza a provvedere su tali istanze sia degli uffici giudiziari, mentre questi ultimi sostengono di non poter provvedere al rimborso in quanto non hanno alcuna possibilità di verificare il buon esito del pagamento eseguito con bonifico bancario.

Per risolvere tale criticità e dare risposta agli utenti in attesa di rimborso delle somme pagate in eccedenza, questa Direzione generale ha sottoposto la questione al vaglio del Gabinetto del Ministro per verificare se Equitalia Giustizia potesse accettare il pagamento del contributo unificato omesso anche se effettuato con bonifico bancario eseguito dall’Italia.

A tale proposito preme, infatti, rammentare che tale modalità di pagamento del contributo unificato è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla normativa comunitaria in tema di procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Regolamento del 12/12/2006 - N. 1896, “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento”), così come risulta illustrato nella circolare della Direzione generale della giustizia civile, di concerto con la Direzione generale del bilancio e della contabilità, prot. DAG. 113135.U del 2 settembre 2010.

Sulla questione in esame è stato acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, secondo il quale “il principale ostacolo per il concessionario alla riscossione all’accettazione del pagamento attraverso bonifico bancario sia rappresentato dalle modalità di prova dell’avvenuta estinzione…il pagamento del contributo unificato tramite bonifico bancario, a differenza di quanto accade con il pagamento bancario a mezzo del mod. F23, non determina l’estinzione immediata con efficacia satisfattiva del credito in quanto la disposizione, come noto, consiste nell’ordine impartito alla propria banca di corrispondere ad un terzo, e che produce effetto estintivo solo quando tale pagamento è effettuato (quando vi è la provvista sul conto e la banca vi ha provveduto). In detta ipotesi il debitore adempiente non potrebbe quindi essere in grado di “depositare la ricevuta di versamento” come invece prescritto dall’articolo 248” (del d.P.R. n. 115/2002).

Rispetto a tale modalità di pagamento l’Ufficio legislativo ha poi chiarito che: “1) eventuali “autorizzazioni” richieste da Equitalia Giustizia S.p.A. per l’utilizzo del bonifico bancario, quale mezzo idoneo a quietanzare la partita di credito, non trovino fondamento nella legislazione vigente, non potendo perciò essere riscontrate dagli Uffici giudiziari e restando - di riflesso - superata la questione se sia il medesimo concessionario a dover svolgere “valutazioni” in merito all’acquisibilità di detti bonifici; 2) parimenti resta assorbita la questione di eventuali “verifiche preliminari” di cui gravare l’Ufficio recupero crediti degli Uffici giudiziari, ai fini dell’accertamento del buon fine del bonifico”.

A tali valutazioni deve poi aggiungersi quanto rappresentato dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità, destinataria di diverse istanze di rimborso del contributo unificato pagato tramite bonifico bancario, che ha evidenziato l’essere il Ministero della giustizia carente di competenza al rimborso in quanto “nel caso in esame, la somma, avente peraltro natura tributaria, risulta versata sul capo VIII di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze”.

Le considerazioni sopra esposte rendono necessario il superamento delle disposizioni impartite in precedenza con nota n. prot. 54390.U del 15.03.2021, dal momento che l’ufficio giudiziario non può compiere alcuna valutazione in merito al diritto al rimborso in favore dell’istante, in quanto impossibilitato a verificare il buon esito del pagamento effettuato con bonifico e l’effettivo incameramento delle relative somme al capo VIII del Bilancio dello Stato che, come evidenziato, è di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

Acclarata l’impossibilità per l’ufficio giudiziario di curare l’istruttoria delle istanze di rimborso, questa Direzione generale ritiene che le citate istanze debbano essere sottoposte al vaglio di Equitalia giustizia S.p.A., in quanto già investita del recupero di tali partite di credito; la società, previa opportuna interlocuzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, potrà appurare (o meno) l’effettivo riversamento, al pertinente capitolo del Capo VIII del bilancio di previsione dell’entrata, della somma pagata, con bonifico bancario, a titolo di contributo unificato. Tale verifica – impossibile agli uffici giudiziari – unitamente alla dimostrazione del (secondo) pagamento del contributo, mediante modello F23, appare idonea e sufficiente ai fini del rimborso, di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Roma, 23 novembre 2022

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo