Circolare 6 giugno 2022 - Modalità di rimborso del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ex art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 versato in eccesso dal creditore procedente — applicabilità della circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007
6 giugno 2022
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza Ufficio XI
all’Agenzia delle entrate - Divisione Contribuenti
div.contr.interpello@agenziaentrate.it
all’Agenzia delle entrate-Riscossione - Amministrazione finanza e controllo
fiscale.tributario@pec.agenziariscossione.gov.it
al sig. Capo di Gabinetto
all’Ispettorato generale
al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Oggetto: circolare su modalità di rimborso del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ex art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 versato in eccesso dal creditore procedente — applicabilità della circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione (d’ora in poi anche ADER) ha formulato un quesito relativo alle modalità di assolvimento e alla quantificazione dell’importo da pagare a titolo di contributo previsto dall’art. 18-bis, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.
In particolare, ADER ha evidenziato che secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. n. 602 del 1973, a norma del quale «le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario», l’agente della riscossione dovrebbe versare, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, solo il 50% dell’importo previsto dal citato art. 18bis del Testo Unico sulle spese di giustizia mentre il restante 50% dovrebbe essere prenotato a debito a cura della stessa Agenzia.
Tuttavia, ha sottolineato ADER, «non risulta al momento possibile eseguire la prenotazione a debito, come previsto dalla normativa in questione, sul portale del sito PVP (https://pvp.giustizia.it/pvp/): manca infatti su tale applicativo una funzione che permetta di attivare le modalità autorizzative alla pubblicazione per le operazioni poste in essere dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, la cui prenotazione a debito è (...) prevista per legge, senza quindi necessità di specifico provvedimento del Giudice. Andrebbe inoltre prevista l’applicazione automatica del contributo nella misura ridotta del 50%»
Inoltre, ha precisato ADER, «tale sezione del portale» dovrebbe essere «integrata con un campo che consenta all’Agenzia delle entrate - Riscossione di utilizzare la prenotazione a debito in applicazione dell’articolo 48 del DPR n. 602/1973 (cioè senza autorizzazione del Giudice) e nella misura ridotta del 50% (pari ad euro 50,00)».
Di conseguenza l’Agenzia delle entrate-riscossione sta provvedendo al pagamento dell’intero importo (pari ad euro 100.00), ma ha chiesto di conoscere «quali siano le modalità per ottenere il rimborso del 50% delle somme già versate in eccesso e di quelle che saranno versate, tramite le banche aderenti all’infrastruttura “PagoPA”, fino all’adeguamento del portale».
Per fornire risposta al quesito in esame è stata avviata interlocuzione:
- con l’Agenzia delle Entrate, per verificare la natura del contributo previsto dall’articolo 18bis del d.P.R. n. 115 del 2002, e per delineare la modalità operativa da seguire quando l’istanza di rimborso sia proposta da ADER;
- con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati di questo Ministero, al fine di sollecitare una modifica evolutiva del portale con una implementazione idonea a consentire la prenotazione a debito dell’importo in esame in favore dei soggetti legittimati dall’articolo 48 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Con riferimento invece al problema connesso al rimborso delle eccedenze versate da ADER o comunque relative a un errato pagamento del contributo previsto dall’art. 18bis del d.P.R. n. 115 del 2002, questa Direzione generale ha richiesto, al Ministero dell’Economia e finanze, di chiarire se la procedura delineata dalla circolare n. 33/2007 (relativa al rimborso del contributo unificato e che vede il coinvolgimento degli uffici giudiziari nell’attività istruttoria di accertamento della sussistenza del diritto al rimborso) possa essere osservata anche nel caso in esame, sul presupposto della assimilabilità di tale contributo, sotto il profilo della natura tributaria, al contributo unificato pagato in via telematica.
In particolare è stato evidenziato al MEF che nel caso in cui il rimborso fosse chiesto da ADER, la relativa istanza di rimborso potrebbe essere rivolta direttamente all’Agenzia delle entrate, previa dimostrazione, ovviamente, dell’avvenuto pagamento del contributo in misura superiore a quella dovuta e senza una preliminare fase istruttoria da parte dell’ufficio giudiziario in quanto, in questo caso, il diritto al rimborso troverebbe giustificazione direttamente nel dettato normativo (art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 sopra richiamato).
Con nota prot. 195628|20-07-2021, l’Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, ha risposto all’interpello formulato dalla Direzione generale della giustizia civile, affermando di condividere la tesi prospettata dal Ministero della giustizia in quanto “la natura tributaria del contributo in esame appare desumibile, oltre che dal nomen iuris di ‘contributo’, dall’istituzione in forza di legge e dalla collocazione sistematica della norma stessa nel Titolo I, della Parte II, del d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato “Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che “dalla interpretazione letterale della disposizione di cui al citato articolo18-bis, emergono i seguenti elementi, che lo accomunano al contributo unificato: il collegamento del suddetto contributo alla spesa pubblica. Le somme sono, infatti, imputate all’apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari, nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati; la doverosità del contributo, il cui pagamento per la pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche è obbligatorio dal 19 febbraio 2018”.
L’Agenzia delle entrate non ha invece espresso alcuna valutazione circa la possibilità di applicare al rimborso dell’importo in parola la circolare MEF n. 33 del 2007, rappresentando “la necessità di acquisire il relativo parere direttamente dal competente ufficio che ha emanato la citata Circolare”.
Il Ministero dell’Economia e finanze, tuttavia, non ha fornito esplicito riscontro alle richieste formulate da questa Direzione generale; di conseguenza, ravvisandosi in tale silenzio la tacita condivisione delle conclusioni prospettate da questa articolazione ministeriale, si può ritenere che per il rimborso del contributo previsto dall’art. 18bis del d.P.R. n. 115 del 2002, si possano seguire le indicazioni operative contenute nella circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007 nonché le ulteriori specifiche diramate da questa Direzione generale con circolare DAG 29718.U dell’11.02.2021 in tema di rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.
Nel caso in cui il rimborso sia richiesto da ADER le istanze dovranno essere presentate direttamente all’Agenzia delle Entrate senza alcun adempimento da parte degli uffici giudiziari, essendo l’agente della riscossione in possesso di tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rimborso.
Per quanto concerne, infine, le modifiche da apportare al portale delle vendite pubbliche, mercé implementazione idonea a consentire la prenotazione a debito dell’importo in esame, in favore dei soggetti legittimati dall’articolo 48 del d.P.R. n. 602 del 1973, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha comunicato che “le modifiche evolutive…sono in fase di sviluppo. Si prevede il rilascio in produzione entro la fine dell’anno”.
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota.
Roma, 6 giugno 2022
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo