Decreto 19 ottobre 2022 - Individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna

19 ottobre 2022

Il Ministro della Giustizia

Decreto del Ministro della Giustizia concernente l’individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna

 

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;

Viste le Raccomandazioni R (2010)1 e R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation e sulle misure e sanzioni di comunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, ed in particolare l’articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché l’articolo 16, comma 1, che prevede l’adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 23 febbraio 2017 concernente l’individuazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del dipartimento della giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che all’articolo 17 prevede misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Capo I
DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. “ordinamento penitenziario”, la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
    2. “regolamento”, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
    3. “Ministero”, il Ministero della giustizia;
    4. “Ministro”, il Ministro della giustizia;
    5. “Dipartimento”, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    6. “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    7. “Direzione generale”, la Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
    8. “Direttore generale”, il Direttore generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
    9. “Ufficio interdistrettuale”, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022;
    10. “Ufficio distrettuale”, l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di cui agli articoli 8 e 10 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022;
    11. “Ufficio locale”, l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna diverso dall’Ufficio interdistrettuale e dall’Ufficio distrettuale;
    12. “Ufficio di esecuzione penale esterna”, gli Uffici interdistrettuali, distrettuali e locali.

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente decreto, al fine di completare l’assetto dell’articolazione territoriale del Dipartimento, individua gli Uffici locali e definisce le articolazioni interne degli stessi. Sono altresì adottate misure di coordinamento tra gli Uffici interdistrettuali e distrettuali e gli Uffici locali.

Capo II
INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI LOCALI, COMPITI DELL’UFFICIO INTERDISTRETTUALE E MISURE DI COORDINAMENTO

Art. 3
(Individuazione degli Uffici locali)

  1. Gli uffici di esecuzione penale esterna di cui all’articolo 72 dell’ordinamento penitenziario sono individuati negli uffici interdistrettuali e distrettuali indicati nella tabella B del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022, nonché negli uffici locali istituiti nelle città elencate nella tabella A, allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.
  2. Gli Uffici locali esercitano i loro compiti nell’ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nella tabella A.
  3. Gli Uffici di esecuzione penale esterna si avvalgono delle sezioni distaccate del distretto di competenza, istituite nelle città elencate nella tabella B, allegata al presente decreto di cui fa parte integrante, che dipendono amministrativamente e contabilmente dall’ufficio di esecuzione penale esterna presso cui sono istituite.

Art. 4
(Attribuzioni dell’ufficio interdistrettuale)

  1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8 comma 2 e 9, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022, l’Ufficio interdistrettuale, in coerenza con le direttive del Capo del Dipartimento:
    1. elabora linee di intervento interdistrettuale in materia di esecuzione penale esterna;
    2. svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica e controllo dell’attività degli uffici di esecuzione penale esterna della circoscrizione di competenza;
    3. cura i rapporti con le Regioni e con altri soggetti pubblici o privati del territorio di competenza, al fine di realizzare iniziative, progetti e programmi per il trattamento e l’inclusione e l’educazione alla cittadinanza responsabile delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico dagli uffici;
    4. stipula, previo nulla osta della Direzione Generale, protocolli di intesa per l’attuazione delle linee di intervento in materia di esecuzione penale esterna;
    5. cura e coordina, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria che ha sede nel proprio territorio di competenza, la collaborazione operativa tra gli uffici di esecuzione penale esterna e gli istituti penitenziari;
    6. supporta, nel territorio di competenza, le attività di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale e le iniziative formative e di aggiornamento della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    7. effettua, per gli uffici del territorio interdistrettuale, la programmazione delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali, nonché la gestione dei fondi di bilancio assegnati dall’amministrazione centrale;
    8. provvede alla gestione del personale, dei beni e dei servizi.
  2. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il direttore dell’Ufficio interdistrettuale si avvale della collaborazione dei direttori degli Uffici di esecuzione penale esterna che hanno sede nel proprio territorio competenza.

Art. 5
(Misure di coordinamento tra gli Uffici distrettuali e gli Uffici locali)

  1. I direttori degli Uffici locali trasmettono all’Ufficio distrettuale di riferimento l’analisi dei fabbisogni e formulano proposte di intervento in tema di politiche di esecuzione penale esterna.
  2. Gli Uffici distrettuali, avvalendosi dei contributi degli Uffici locali, provvedono a trasmettere all’Ufficio interdistrettuale le proposte di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022.
  3. Gli Uffici interdistrettuali propongono al Dipartimento un programma unitario dei fabbisogni degli uffici dell’interdistretto. Presentano altresì, laddove necessario, eventuali proposte per la ridefinizione della ripartizione e assegnazione delle risorse operata dal Dipartimento.

Capo III
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Art. 6
(Articolazioni interne)

  1. Ciascun Ufficio di esecuzione penale esterna è articolato nelle seguenti aree:
    1. Area I - affari generali e personale;
    2. Area II - misure e sanzioni di comunità;
    3. Area III – amministrazione contabile.
  2. Negli uffici locali privi di autonomia contabile può essere istituita un’unica area cui afferiscono le funzioni dell’area I e dell’area III.
  3. Presso gli Uffici interdistrettuali è altresì istituita l’Area IV – programmazione, monitoraggio e coordinamento.

Art. 7
(Direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna)

  1. Ad ogni Ufficio di esecuzione penale esterna è preposto un direttore. Negli uffici locali, la funzione di direttore è assegnata a un funzionario con adeguata competenza e capacità, nominato, su proposta del Direttore generale, con provvedimento motivato del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento.
  2. Il direttore:
    1. attua gli indirizzi e le direttive del Dipartimento;
    2. promuove, indirizza, coordina e controlla le attività di servizio e di supporto dell’ufficio;
    3. promuove nel territorio, anche di concerto con enti pubblici e privati, progetti di inclusione e di educazione alla cittadinanza responsabile per le persone sottoposte a misure penali, finalizzati alla riduzione della recidiva e alla sicurezza sociale, nonché progetti di giustizia riparativa;
    4. stipula convenzioni e protocolli operativi con enti e associazioni pubbliche e del privato sociale, al fine di rendere effettiva la partecipazione della comunità locale all’esecuzione delle sanzioni di comunità;
    5. rappresenta i fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali, gestisce le risorse assegnate e ne risponde secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza;
    6. adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 8
(Area programmazione, monitoraggio e coordinamento)

  1. L’Area IV – programmazione, monitoraggio e coordinamento dell’Ufficio interdistrettuale svolge le attività funzionali ai compiti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022 e di cui all’articolo 4 lettere a), b), c), d), e) e f).
  2. L’area svolge, in particolare, la propria attività nelle seguenti materie:
    1. programmazione, indirizzo, coordinamento, supporto e verifica dell’attività svolta dagli Uffici distrettuali e locali;
    2. programmazione interdistrettuale e monitoraggio delle attività e degli interventi, in raccordo con l’Area III;
    3. promozione delle circolari e dei protocolli tecnico-operativi e monitoraggio della relativa applicazione;
    4. rapporti ed intese con Regioni, enti ed associazioni regionali;
    5. coordinamento delle attività di giustizia riparativa e mediazione penale;
    6. attività inerenti alla gestione e alla diffusione dei dati gestionali e statistici;
    7. controllo di gestione.
  3. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

 Art. 9
(Area affari generali e personale)

  1. L’Area I - affari generali e personale gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge agli Uffici di esecuzione penale esterna.
  2. La medesima area svolge, in particolare, la propria attività nelle seguenti materie:
    1. affari generali, personale e, negli uffici di livello dirigenziale, relazioni sindacali;
    2. protocollo, corrispondenza e archivio;
    3. servizio di prevenzione e protezione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
    4. servizi amministrativi inerenti alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione e all’accesso agli atti,
    5. contributo alle attività di programmazione e progettazione.
  3. Nelle materie di cui al presente articolo, l’Area I degli Uffici interdistrettuali assicura coordinamento e supporto alle corrispondenti Aree degli Uffici distrettuali e locali.
  4. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 10
(Area misure e sanzioni di comunità)

  1. L’Area II - Misure e sanzioni di comunità gestisce i processi di servizio e di supporto necessari per lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge agli Uffici di esecuzione penale esterna, in conformità agli indirizzi del Dipartimento e dell’Ufficio interdistrettuale.
  2. L’area svolge in particolare la propria attività nelle seguenti materie:
    1. esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria relativi alle sanzioni e misure di comunità e alle sanzioni sostitutive delle pene brevi;
    2. osservazione e trattamento delle persone detenute;
    3. attività di indagine socio-comportamentale delle persone che richiedono di essere ammesse ad una sanzione o ad una misura di comunità;
    4. attuazione delle iniziative progettuali;
    5. relazioni con il pubblico per il segretariato sociale, gli sportelli informativi e le altre attività di comunicazione;
    6. gestione dell’archivio anagrafico delle persone assunte in carico, delle posizioni giuridiche e delle banche dati.
  3. Lo svolgimento delle attività dell’area si realizza prevalentemente con il metodo del lavoro di gruppo multiprofessionale.
  4. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 11
(Area amministrazione contabile)

  1. L’Area III – amministrazione contabile gestisce i processi di supporto amministrativo-contabili necessari per assicurare lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge agli Uffici di esecuzione penale esterna.
  2. Negli uffici dotati di autonomia contabile, l’area svolge, in particolare, la propria attività nelle seguenti materie:
    1. gestione dei fondi di bilancio assegnati;
    2. programmazione e riscontro contabile;
    3. contabilità generale e monitoraggio delle spese;
    4. contabilità del materiale, inventario;
    5. attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi.
  3. Negli uffici interdistrettuali assicura, altresì:
    1. supporto per la programmazione interdistrettuale e monitoraggio delle attività e degli interventi, in raccordo con l’Area IV;
    2. salvaguardia delle dotazioni di bilancio attribuite e dei limiti di spesa dei direttori degli Uffici interdistrettuali e degli Uffici distrettuali e locali;
    3. coordinamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi e per i lavori, con funzioni di stazione appaltante;
    4. coordinamento delle tenute della contabilità del materiale, degli inventari e della gestione dei fondi di bilancio;
    5. nelle materie di cui al presente articolo, coordinamento e supporto alle corrispondenti Aree degli Uffici distrettuali e locali.
  4. Per gli uffici privi di autonomia contabile, gli adempimenti relativi alle materie di cui al presente articolo sono assicurati dall’ufficio interdistrettuale di riferimento o, su delega del medesimo, dall’ufficio distrettuale di riferimento, anche avvalendosi di personale dell’ufficio interessato, con particolare riferimento alle funzioni di consegnatario.
  5. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 12
(Sezioni distaccate)

  1. Le sezioni distaccate operano secondo le direttive del direttore dell’ufficio presso il quale sono istituite e sono dotate dell’autonomia necessaria per l’organizzazione e la gestione delle attività di cui all’articolo 10.
  2. Il responsabile della sezione distaccata cura le attività gestionali delegate dal direttore.
  3. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna, può attivare con proprio provvedimento sedi temporanee di recapito presso gli enti pubblici e le istituzioni territoriali.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Disposizioni finali)

  1. Il decreto ministeriale 23 febbraio 2017 concernente l'individuazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, il 19 ottobre 2022

LA MINISTRA
Marta Cartabia

Vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 07.11.2022
Registrato alla Corte dei Conti il 11.11.2022

 

Tabella A (art. 3 comma 2)

Uffici locali di esecuzione penale esterna

Ufficio interdistrettuale di riferimento

Distretto di riferimento

Sede dell’ufficio locale

Territorio di competenza - province

Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria

Torino

Alessandria

Alessandria

Cuneo

Cuneo

Novara

Novara, Verbano-Cusio-Ossola

Vercelli

Vercelli, Biella

Genova

Imperia

Imperia

Massa

Massa-Carrara, La Spezia

Savona

Savona

Lombardia

Brescia

Bergamo

Bergamo

Mantova

Mantova, Cremona

Milano

Pavia

Pavia

Como

Varese

Varese

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano

Trento

Bolzano

Bolzano

Venezia

Padova

Padova, Rovigo

Treviso

Treviso, Belluno

Trieste

Udine

Udine, Pordenone

Emilia-Romagna, Marche

Bologna

Forlì-Cesena

Forlì-Cesena, Rimini

Modena

Modena

Ancona

Macerata

Macerata, Fermo, Ascoli Piceno

Toscana, Umbria

Pisa

Livorno

Livorno

Firenze

Pistoia

Pistoia

Prato

Prato

Siena

Siena, Grosseto

Perugia

Terni

Terni

Lazio, Abruzzo, Molise

Pescara

Campobasso

Campobasso, Isernia

L'Aquila

L'Aquila

Teramo

Teramo

Roma

Frosinone

Frosinone

Latina

Latina

Viterbo

Viterbo, Rieti

Campania

Salerno

Avellino

Avellino

Benevento

Benevento

Napoli

Caserta

Caserta

Puglia, Basilicata

Lecce

Brindisi

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Foggia

Foggia

Potenza

Matera

Matera

Calabria

Catanzaro

Crotone

Crotone

Cosenza

Cosenza

Sicilia

Caltanissetta

Agrigento

Agrigento

Catania

Messina

Messina

Ragusa

Ragusa

Siracusa

Siracusa

Palermo

Trapani

Trapani

Sardegna

Cagliari

Oristano

Oristano

Sassari

Nuoro

Nuoro, Ogliastra

 

Tabella B (art. 3 comma 3)

Sezioni distaccate

Ufficio interdistrettuale di riferimento

Ufficio di riferimento

Sezioni distaccate dipendenti

Territorio di competenza- province

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria

Torino

Aosta

Aosta

Novara

Verbania

Verbano-Cusio-Ossola

Massa

La Spezia

La Spezia

Lombardia

Como

Sondrio

Sondrio

Mantova

Cremona

Cremona

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano

Verona

Vicenza

Vicenza

Trieste

Gorizia

Gorizia

Emilia-Romagna, Marche

Bologna

Ferrara

Ferrara

Ravenna

Ravenna

Reggio Emilia

Parma

Parma

Piacenza

Piacenza

Forlì – Cesena

Rimini

Rimini

Toscana, Umbria

Firenze

Arezzo

Arezzo

Pisa

Lucca

Lucca

Siena

Grosseto

Grosseto

Calabria

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Vibo Valentia

Puglia, Basilicata

Bari

Trani

Barletta-Andria-Trani