Cassa ammende - Delibera Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2022 - criteri utilità e congruità programmi e progetti

30 novembre 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 30 novembre 2022


VISTO l'art. 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende;
VISTO il D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;
VISTO l'ordine del giorno e la documentazione istruttoria allegata;
VERIFICATA la sussistenza del numero legale previsto;


DELIBERA ALL'UNANIMITA'


Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere b e c del D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, per la definizione dei criteri generali da seguire per la valutazione e per la verifica della congruità e dell’utilità dei programmi e dei progetti da finanziare si stabilisce che per la verifica dell’utilità si fa riferimento alle linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare emanate dalla Cassa delle Ammende per ogni esercizio finanziario.
Per quanto riguarda la congruità dei programmi e dei progetti si fa riferimento alle Unità di Costo Standard (U.C.S.) definite dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 ed alla circolare del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le sole voci di costo del personale.
Per le figure professionali quali psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali, si stabilisce il massimale di costo orario ammissibile in € 25,00 onnicomprensivo.
Per quanto riguarda il costo di altri professionisti esterni non compresi nelle predette U.C.S., si stabilisce il massimale del costo orario ammissibile in € 35,00 onnicomprensivo .
Per quanto concerne l’accoglienza alloggiativa per i destinatari degli interventi finanziati nell’ambito dei programmi e dei progetti approvati dalla Cassa, si stabilisce il massimale di costo ammissibile in € 35,00 giornaliere pro capite.
Per quanto concerne le voci di costo non previste nelle predette U.C.S. si farà riferimento ai costi sostenuti corredati di idonea documentazione giustificativa.
Per quanto riguarda le spese generali e le spese di comunicazione, pubblicità, progettazione, amministrazione, segreteria, gestione, coordinamento, rendicontazione e revisione l’importo complessivo ammissibile al finanziamento è pari al 7% del totale del programma o progetto e comunque per un importo non superiore ad € 150.000.
La presente abroga la delibera avente pari oggetto del 13/12/2019 e la delibera del 23/01/2020 di approvazione delle Linee Guida relative agli obblighi di gestione e rendicontazione dei programmi e dei progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende.


Roma, 30 novembre 2022

Il Presidente
Gherardo Colombo