Provvedimento 10 novembre 2022 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Avviso di stabilizzazione operatori giudiziari- Assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.200 unità, riservata al personale in servizio con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’art.17-ter, legge 29 giugno 2022 n.79

10 novembre 2022

Prot. n. m_dg.DOG.10/11/2022.0015117.ID

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione

 

Avviso di stabilizzazione operatori giudiziari - Assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1200 unità complessive di personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, Fascia economica F1, riservata al personale in servizio con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’art.17-ter, legge 29 giugno 2022 n.79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)», pubblicata nella G.U. del 29 giugno 2022 n.150.

E’ indetta una procedura di assunzione con contratto a tempo indeterminato (c.d. “stabilizzazione”) riservata al personale in servizio a tempo determinato nella qualifica di operatore giudiziario, Area II F1, che intenda aderire alla stabilizzazione, laddove in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17-ter, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge 29 giugno 2022, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)», pubblicata nella G.U. del 29 giugno 2022 n.150.

ART. 1
Requisiti

E’ legittimato ad aderire il solo personale dell’organizzazione giudiziaria che:

  1. risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
  2. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall’amministrazione giudiziaria;
  3. abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito a decorrere dalla pubblicazione della legge.

Il requisito di cui alla lettera c) si intende posseduto, altresì, da coloro che abbiano maturato, entro la fine dell’anno 2023, almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell’amministrazione giudiziaria al quale si aggiungono i seguenti periodi, maturati, anche in modo non continuativo, negli ultimi dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della legge:

  1. di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi del comma 1 -bis dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  3. di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l’ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  4. di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l’ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  5. di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

Sono esclusi da tale computo i periodi lavorativi o di tirocinio maturati con contratti di somministrazione o alle dipendenze di soggetti giuridici che forniscono servizi in appalto all’amministrazione giudiziaria.

ART. 2
Inammissibilità

E’ inammissibile la domanda di coloro che siano già titolari di altro contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato presso la medesima o altra pubblica amministrazione, in un profilo e inquadramento uguale o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

È, altresì, inammissibile la domanda dell’operatore a tempo determinato che risulti, successivamente alla presentazione della domanda, non più in servizio, per qualsiasi motivo, presso l’amministrazione giudiziaria nella medesima qualifica.

La domanda è, infine, inammissibile nell’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 4, del presente avviso.

ART. 3
Sede

Gli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art.1 saranno assunti a tempo indeterminato presso la sede in cui prestano servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2022.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 35, comma 5 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 4
Domanda di adesione

La domanda di adesione dell’operatore a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art.1 deve essere presentata tramite procedura telematica, accedendo, attraverso l’utilizzo delle credenziali ADN, al sistema di gestione unica del personale (SUP), nella sezione “Gestione interpelli”.

La domanda deve essere inoltrata dalle ore 8:00 del 15 novembre alle ore 15:00 del 2 dicembre 2022, termine di chiusura della piattaforma.

Entro e non oltre tale data sarà possibile apportare modifiche, correzioni o integrazioni alla domanda, la quale sarà sostituita da quella definitivamente inoltrata al momento della chiusura della piattaforma e che sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e, per l’effetto, le domande presentate oltre il termine di cui al comma 3 sono inammissibili.

ART. 5
Controlli

Scaduto il termine di presentazione della domanda di adesione, l’Amministrazione effettuerà le verifiche e i controlli necessari in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e alla veridicità delle dichiarazioni e del contenuto della domanda inoltrata attraverso le modalità di cui all’art. 4.

È escluso dalla procedura l’operatore a tempo determinato che abbia rilasciato dichiarazioni mendaci e/o abbia formato o fatto uso di atti falsi.

Sono, altresì, applicabili le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

ART. 6
Stabilizzazione

Gli operatori idonei, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art.1, saranno assunti (stabilizzati), in numero non superiore a 1.200 unità complessive, con contratto a tempo indeterminato, nella qualifica di operatore giudiziario, area funzionale II, fascia economica 1.

La procedura di stabilizzazione si articolerà in due distinte fasi.

Prima stabilizzazione: immissione in ruolo a decorrere dal 02.01.2023 degli operatori che abbiano dichiarato di aver già maturato al momento di presentazione della domanda o di aver maturato al 31.12.2022 i requisiti di cui all’articolo 1.

Seconda stabilizzazione: immissione in ruolo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato degli operatori che abbiano dichiarato di maturare i requisiti di cui all’articolo 1 entro la fine dell’anno 2023, entro la data di scadenza del contratto a tempo determinato.

Laddove sia dichiarato idoneo un numero di operatori superiore a quello delle unità da assumere a tempo indeterminato di cui al comma 1, la priorità ad essere assunto sarà determinata dall’aver già conseguito, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’art.1.

L’assunzione avviene, nei limiti dell’attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

Il DIRETTORE GENERALE
Alessandro LEOPIZZI