Circolare 9 settembre 2022 - Attivazione e gestione di un’identità alias per persone in transizione di genere

9 settembre 2022

Prot. 12021

 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale


ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN’IDENTITÀ ALIAS PER PERSONE IN TRANSIZIONE DI GENERE

VISTI gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili della persona, tra i quali il diritto all’identità personale;

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare l’articolo 1, in tema di rispetto e tutela della dignità umana;

VISTA la legge 14 aprile 1982, n. 164, recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, e successive modificazioni;

VISTE la sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea (UE) n. 679/2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

VISTO l’articolo 21 del CCNL 2019/2021, firmato il 9 maggio 2022, secondo cui “1. Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano determinarsi forme di discriminazioni nei confronti del lavoratore che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i., le Amministrazioni riconoscono un’identità alias - con modalità che saranno specificate in apposita regolamentazione interna - al dipendente che ne faccia richiesta supportata da adeguata. documentazione medica. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale di cui all’art. 20 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio.
2.Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato”;

RITENUTA la necessità di procedere all’emanazione di disposizioni che disciplinino l’attivazione e la gestione di una identità alias per i dipendenti che abbiano avviato un percorso di transizione di genere e che ne facciano richiesta;

DISPONE

Articolo 1
(Finalità)

La presente Circolare ha la finalità di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere per i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria, al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

A tal fine sarà possibile assumere in via interinale “un’identità alias”, utilizzando un prenome (articolo 6, comma 2, del codice civile) differente da quello risultante dall’anagrafica del Ministero della Giustizia, per le attività interne all’Amministrazione giudiziaria, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge n. 164 del 1982, porti al rilascio di una documentazione definitiva.

L’identità alias costituisce un’anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il soggetto sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che ne rettifichi l’attribuzione di sesso e il nome attribuito alla nascita. L’identità alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita al richiedente e resterà attiva fintantoché proseguirà l’attività lavorativa, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal richiedente o quanto previsto dal successivo articolo 6.

Articolo 2
(Soggetti legittimati)

La richiesta di avvio della procedura di attivazione può essere presentata da tutti i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria che abbiano avviato un percorso di transizione di genere, documentato dall’attestazione di una struttura, centro o specialista di salute mentale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 3
(Modalità di attivazione dell’identità alias)

La procedura per l’attivazione di un’identità alias si articola nelle fasi seguenti:

  1. Il dipendente che intenda ottenere l’assegnazione di un’identità provvisoria, ai sensi della presente Circolare, presentare istanza al Direttore Generale del Personale e della Formazione o a un suo delegato appositamente designato, inviandola all’indirizzo di posta elettronica ufficio4.dgpersonale.dog@giustizia.it; il Direttore generale o il delegato, verificata con esito positivo la documentazione prodotta dal soggetto richiedente, lo ammette alla sottoscrizione di un Accordo confidenziale.
  2. Sottoscrizione congiunta, da parte del Direttore Generale del Personale, o di un suo delegato, e del soggetto richiedente, di un Accordo confidenziale in cui verrà indicato il responsabile del procedimento e, se persona diversa, anche un funzionario amministrativo responsabile, scelti sulla base di esperienza e competenze, anche relazionali, che guiderà il richiedente nel completamento della pratica.
  3. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, il Direttore Generale del personale o il suo delegato trasmette la documentazione al responsabile del procedimento, il quale attiverà l’“identità alias”, provvederà ai necessari adeguamenti amministrativi e informatici, coordinandosi con le competenti articolazioni ministeriali.
  4. Definitivo riconoscimento e rilascio da parte del Ministero della Giustizia di:
    1. un badge (tessera di riconoscimento) indicante cognome, nome alias e numero di matricola ministeriale;
    2. un account alias;
    3. ove necessario, una targhetta identificativa sulla porta dell’ufficio in cui presta servizio che indichi il cognome e il nome alias.

Ogni altra misura potrà essere valutata caso per caso.
Resta fermo, per tutti coloro che intervengono nel procedimento e per coloro cui viene comunicata l’identità alias del richiedente, l’obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili dei richiedenti l’identità alias.

Articolo 4
(Rilascio delle certificazioni)

Il Ministero della Giustizia non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente l’identità alias.
Il dipendente che ha richiesto l’identità alias, una volta definito il percorso di attribuzione presso il Tribunale, avrà diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica. Fino a che non sarà emessa la sentenza di cui alla legge n. 164 del 1982, la persona potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera lavorativa ministeriale, e qualsiasi altro atto procedimentale con rilevanza esterna, esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

Articolo 5
(Obblighi del richiedente)

Il dipendente che ha richiesto l’identità alias si impegna a non rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera lavorativa ministeriale, e qualsiasi altro atto procedimentale con rilevanza esterna usando la propria identità elettiva, nonché ad informare il Ministero della Giustizia di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

Articolo 6
(Violazione della presente Circolare)

Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il soggetto richiedente abbia violato quanto disposto dalla presente Circolare e dall’Accordo confidenziale, l’identità alias sarà immediatamente sospesa in via cautelare con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione e se ne darà comunicazione all’interessato.
Qualora risulti accertata l'effettiva violazione dell’Accordo confidenziale, il richiedente sarà deferito al titolare dell’azione disciplinare, l’identità alias sarà disattivata e il richiedente dovrà restituire il tesserino di riconoscimento, fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede penale e disciplinare.

Articolo 7
(Efficacia dell’Accordo)

L’Accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione.
Tale efficacia cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica o in caso di rigetto della domanda passata in giudicato.

Articolo 8
(Comitato Unico di Garanzia)

Anche tramite il Comitato Unico di Garanzia, è svolta ogni utile attività informativa a tutto il personale in merito ai temi che riguardano l’identità di genere, anche relativamente a casi specifici.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Ministero della Giustizia tratterà i dati indicati nell’Accordo confidenziale esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate ai sensi della vigente normativa.

Articolo 10
(Entrata in vigore e pubblicità)

La presente Circolare entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Roma, 9 setttembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi