Circolare 15 settembre 2022 - Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. e attività svolta quale addetto all’Ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Modalità e termini per ottenere il riconoscimento del ricongiungimento dei rispettivi periodi

15 settembre 2022


prot. m_dg.DOG.15/09/2022.0211528.U

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e, p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra

e, p.c.

Alla Sig.ra Direttrice generale dei magistrati
Al Sig. Direttore generale del Personale e della Formazione


Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. e attività svolta quale addetto all’Ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Modalità e termini per ottenere il riconoscimento del ricongiungimento dei rispettivi periodi.

Facendo seguito a quanto indicato nella circolare di questo Capo Dipartimento prot. 11438.U del 19 gennaio 2022, relativamente alle modalità e termini per richiedere il “ricongiungimento” fra il periodo di tirocinio già espletato e quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, facoltà ribadita dall’art. 33 co. 1 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che ha modificato in parte qua l’art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, in ragione di alcuni quesiti pervenuti presso le articolazioni di questo Dipartimento, si reputa opportuno rappresentare quanto segue a maggiori chiarimenti.

Da un punto di vista generale, occorre certamente armonizzare le necessità di attuazione di quanto previsto dalle fonti citate alla normativa, primaria e consiliare, regolatrice della materia. L’art. 73 co. 11 del decreto-legge n. 69 del 2013 stabilisce, in primo luogo, che “il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.”

Il comma successivo prevede poi che l’esito positivo dello stage, come attestato dal comma 11, costituisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.

Come noto, anche il Consiglio superiore della magistratura è poi intervenuto sulla materia. Si deve richiamare, infatti, quanto previsto dalla risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, oggetto di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 24 luglio 2019.

Al par. 3, lett. f., di tale strumento consiliare, si individua nella attestazione del dirigente dell’ufficio presso il quale viene svolto il tirocinio o del magistrato coordinatore, il titolo formale che può essere presentato ai fini indicati nella disposizione del citato art. 73.

Sulla scorta di ciò appare opportuno ritenere che anche ai fini di dare attuazione alle previsioni inerenti al “ricongiungimento”, appaia altresì necessaria – con riferimento al periodo di tirocinio svolto - la relazione del magistrato formatore e – con riferimento al periodo di attività quale addetto all’UPP – di una attestazione a firma congiunta del Capo e del Dirigente amministrativo dell’ufficio giudiziario presso il quale l’addetto all’Ufficio per il processo presta servizio, che confermi lo svolgimento dell’attività, con merito, per il termine residuo e sino al raggiungimento dei 18 mesi e che verifichi, sulla scorta della documentazione prodotta dall’interessato, anche lo svolgimento e l’esito del precedente periodo di stage.

Compiute tali verifiche, l’ufficio con le stesse modalità (firma congiunta dei vertici), rilascerà agli interessati un attestato di ricongiungimento, che potrà essere presentato dagli stessi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito richiesto dal citato art. 73 d.l. 69 del 2013, per la partecipazione al concorso in magistratura. 

Tale ultima certificazione si ritiene costituisca documento, che stante la sua valenza utile anche per successive valutazioni, debba poi essere inserito nel fascicolo personale del dipendente addetto all’ufficio per il processo, seguendo le modalità di rito.

Roma, 15 settembre 2022

Il Capo Dipartimento
Barbara Fabbrini


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