Circolare 12 agosto 2022 - Decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021. Elezioni Politiche e regionali Sicilia 25 settembre 2022

12 agosto 2022

Prot. m_dg.DAG.16/08/2022.0168387.U

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni Ufficio III - Reparto I
Grazie, Casellario e Registri

Ai Signori
Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Dirigenti delle Procure Generali presso le Corti di Appello
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari
Dirigenti degli Uffici locali del Casellario Giudiziale
Loro Sedi

e, p.c.,

Al Signor Capo di Gabinetto
Al Signor Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Signor Capo del Dipartimento Affari di Giustizia
Al Signor Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021. Elezioni Politiche e regionali Sicilia 25 settembre 2022

Facendo seguito alle circolari n. 184742.U del 15/09/2021, n. 241071.U del 30/11/2021 e n. 109782.U del 18/05/2022 di pari oggetto e riguardanti l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 14, della legge n. 3/2019, così come modificato dalla legge n. 108/2021 di conversione del decreto legge 77/2021 e a seguito della proroga anche per le competizioni elettorali dell’anno 2022 della vigenza dell’art. 3 bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge n. 58 del 2021, in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione delle operazioni preelettorali, disposta dall’art. 18 quinquies del decreto-legge 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, si ricorda alle SS.LL., in vista delle consultazioni elettorali del 25 settembre p.v., di assicurare il servizio degli uffici locali interessati, nelle giornate prefestive e festive precedenti il 14° giorno antecedente la competizione elettorale (10 e 11 settembre 2022).

Il citato art. 3 bis, infatti, dispone che “Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali degli anni 2021 e 2022, il Ministero della giustizia assicura l’apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione”.

Si ricorda, inoltre che per le finalità di cui alla legge n. 3/2019 i certificati da rilasciare devono essere esclusivamente quelli ex art. 24 T.U. d.P.R. 313/2002, per i quali il costo per il rilascio è ridotto della metà.

Si invitano, inoltre, gli Uffici ad accettare i moduli di delega all’uopo predisposti e pubblicati nel manuale del Ministero dell’Interno per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, da utilizzare anche per richieste cumulative per il rilascio del certificato ex art. 24 T.U. del Casellario al rappresentante legale del partito o del movimento politico, autorizzato alla richiesta e al ritiro da parte del singolo candidato.

In tal caso, infatti, trova applicazione l’art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 che, nel prevedere per i candidati l’obbligo di pubblicare sul sito internet del partito o movimento il certificato del casellario, dispone che: “… I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell’interessato, da sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta … Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà”.

Si informa che il Sistema Informativo del Casellario è sempre operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00, il sabato e la domenica fino alle ore 23.00.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte al servizio di help desk del casellario centrale, al numero 06-97996200, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o, in alternativa, a questo Ufficio, tramite posta elettronica, all'indirizzo casellario.centrale@giustizia.it

La presente circolare è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Roma, 12 agosto 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo