Nota 1°settembre 2010 - Regolamento CE 1896/2006 – Procedimento di ingiunzione di pagamento

1 settembre 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile


Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

p.c.     Al Sig. Capo dell’Ispettorato
ROMA

   
Il regolamento CE 1896/2006 ha istituito il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento con l’intento di “…semplificare, accelerare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati…” (art. 1).
Il regolamento in parola prevede che la domanda, la eventuale rettifica, la decisione e l’opposizione, siano effettuati mediante l’utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante.
Le questioni procedurali non trattate specificatamente sono invece disciplinate dal diritto nazionale (art. 26).

A seguito dei quesiti pervenuti ed alle risposte formulate dagli uffici giudiziari al questionario predisposto dalla Rete Giudiziaria Europea, di cui alla precedente nota di questa Direzione Generale del 12 ottobre 2009, protocollo 124551, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
In merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l’obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai fini della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c.), in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per l’instaurazione del procedimento monitorio.

Le notifiche degli atti, di cui all’articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti. La cancelleria provvederà invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, che l’atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.
In merito alle spese della procedura, l’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 salve le eccezioni di seguito indicate.

Per quanto attiene la disciplina della determinazione del contributo unificato, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. Pertanto l’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell’importo, ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13.

Per quanto attiene i criteri di determinazione dell’importo dovuto, si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall’articolo 13 comma 3 del Testo Unico per il decreto ingiuntivo. Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico.
Si allega il modello dell’invito al pagamento che contiene altresì la precisazione delle modalità di pagamento dall’estero.

Si chiarisce, in merito a tale punto, che il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente. La guida alla compilazione al modulo subordina l’uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell’organo giurisdizionale. Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all’articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall’estero, quella mediante bonifico bancario.

La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all’iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell’ufficio recupero crediti, nei casi di riscossione ai sensi dell’articolo 248 del Testo Unico.
Gli uffici sono tenuti a verificare che la causale del versamento sia correttamente compilata: in caso di pagamento volontario antecedente all’iscrizione a ruolo, la causale dovrà indicare: “Ufficio giudiziario – dati della parte diversa da quella che effettua il pagamento”. Nel caso invece di invito al pagamento, la causale dovrà corrispondere a quanto precisato nel fac simile allegato, ovvero “Ufficio giudiziario – Rec. Cred. N.___________/_ _ _ _”.

Come noto, e come peraltro segnalato da alcuni uffici, al momento dell’iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio. Tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.

L’ingiunzione di pagamento europea è soggetta all’imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.       
Nulla osta a che la parte usufruisca dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5.

Il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (http://ec.europa.eu/civiljustice) contiene le informazioni per l’utenza diramate dagli Stati membri della Comunità con rinvio, per quanto attiene il regolamento in parola, al sito web dell’Atlante giudiziario europeo.

Roma, 1° settembre 2010

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano
 


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