Circolare 24 marzo 2022 - Provvedimenti ministeriali di modifica del termine ordinario per l’immissione in possesso nelle nuove funzioni da parte dei magistrati trasferiti ad altra sede o ad altro incarico

24 marzo 2022

m_dg.DOG.04/05/2022.0115541.U

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale dei Magistrati

Il Direttore Generale

Al Signor Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
Al Signor Segretario Generale della Corte costituzionale
Al Signor Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Signor Primo Presidente della Corte di cassazione
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
Al Signor Presidente del Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche
Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Signori Presidenti delle Corti di appello
Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di appello
Ai Signori Presidenti dei Tribunali
Ai Signori Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Al Signor Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Al Signor Capo dell’Ispettorato generale
Al Signor Capo dell’Ufficio legislativo
Ai Signori Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
Al Signor Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Al Signor Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

OGGETTO: Provvedimenti ministeriali di modifica del termine ordinario per l’immissione in possesso nelle nuove funzioni da parte dei magistrati trasferiti ad altra sede o ad altro incarico.

Premessa

Come è noto, questa Direzione Generale, nel caso di trasferimento di magistrati e quando vi sia richiesta dell’Ufficio interessato, dispone, in deroga alle regole ordinarie, la anticipata assunzione delle nuove funzioni ovvero, al contrario, può posticiparne l’immissione in possesso.

La materia, oltre che da fonti primarie e secondarie meglio illustrate infra, è già stata disciplinata da plurime circolari di questo Ministero (si richiamano le circolari del Direttore Generale del 7 aprile 2009, prot. 2980, del 15 giugno 2009, prot. 4906, dell’11 settembre 2015 n. 97582.U e del 25 novembre 2016 n. 171086, nonché la circolare del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del 23 luglio 2014 n. 81192.U).

L’abbreviazione o la proroga del termine di legge per l’assunzione delle funzioni, a seguito di ogni trasferimento deliberato dal Consiglio Superiore (sia orizzontale che verticale), può essere disposta a seguito di espressa richiesta del dirigente interessato, come già chiarito nelle Circolari ora richiamate.

 Questi interventi, spesso, sono stati resi necessari dalla prassi invalsa presso molti Uffici giudiziari di procedere all’invio, pressoché automatico e talora non adeguatamente ponderato, per ogni trasferimento deliberato dal Consiglio Superiore (sia orizzontale che verticale), di una richiesta di anticipato o posticipato possesso.

Ciò comporta un significativo impiego di energie, da parte dell’amministrazione, non sempre di effettiva utilità per l’attività giurisdizionale.

Alla domanda consegue infatti, salvo eccezioni, la necessità di aprire un apposito subprocedimento, caratterizzato dallo svolgimento di mirata attività istruttoria mediante richiesta di pareri ai dirigenti interessati (entro tempi ristretti), così da acquisire tutti i dati necessari per effettuare la valutazione conclusiva, che sfocia nella adozione del relativo motivato provvedimento, successivamente comunicato ai Capi degli Uffici e di Distretto. Gli stessi dirigenti giudiziari, e in particolar modo i Capi di Corte, a loro volta, si trovano gravati di frequenti e onerosi adempimenti.

La recentissima esperienza connessa alla efficace attività svolta dal Consiglio Superiore in tema di movimenti, impone di ribadire i contenuti e gli obiettivi delle circolari adottate in precedenza, riportando i vari testi sopra citati ad unità e innovando singoli punti, laddove reso opportuno dalla finalità di snellire le procedure di trasferimento, di assicurare agli Uffici giudiziari una risposta tempestiva dell’azione amministrativa e di evitare alle SS.LL. defaticanti attività.

Nel dare avvio alla rilettura sistematica dei testi regolatori, appare utile ricordare che i movimenti del personale magistratuale rientrano nella fisiologia dell’organizzazione giudiziaria e della gestione degli Uffici (alcuni, certamente, toccati più di altri da un frequente turn over) e non possono essere considerati come un momento patologico o eccezionale.

  1. La cornice normativa di riferimento

La Costituzione stabilisce che spettano al Consiglio Superiore della Magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati (art. 105 Cost.); e la legge istitutiva del C.S.M., dopo aver declinato coerentemente con la Carta fondamentale le specifiche attribuzioni del C.S.M. (art. 10, l. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), prevede, inoltre, che “tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della giustizia” (art. 17, l. 195/1958)[1].

Il termine ordinario per l’assunzione delle funzioni è indicato dall’art. 10, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’Ordinamento giudiziario (come modificato dall’art. 34, comma 1, l. 4 gennaio 1963, n. 1), secondo cui “i magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione”.

L’art. 10, cit., regola poi l’abbreviazione e la posticipazione del termine ordinario, stabilendo: “Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a mesi sei. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso”.

In argomento, si richiama la disposizione contenuta nell’art. 10-bis, Ord. Giud., (Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi), laddove è stabilito “Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10”.

  1. L’iter procedimentale ordinario

Prima di soffermarsi sui meccanismi che derogano alla disciplina ordinaria, risulta opportuno delineare in estrema sintesi il procedimento amministrativo che regola la fase esecutiva delle delibere consiliari di tramutamento.

I trasferimenti, orizzontali o verticali, dei magistrati sono decisi dal plenum del Consiglio Superiore, che delibera sulle proposte formalizzate dalle Commissioni competenti.

Il verbale della delibera plenaria di tramutamento viene trasmesso, via interoperabilità, a questa Direzione Generale, che provvede a elaborare la bozza del relativo decreto (ministeriale ovvero presidenziale) di recepimento; la bozza di decreto viene, quindi, inviata al Gabinetto del Ministro per la firma del Guardasigilli e, in caso di decreto del Presidente della Repubblica, per la successiva trasmissione al Quirinale, per la firma del Capo dello Stato. Il medesimo Gabinetto provvede poi alla restituzione dei decreti a questa Direzione Generale, per gli ulteriori seguiti.

I decreti presidenziali concernenti incarichi direttivi devono essere trasmessi alla Corte dei Conti per la rituale registrazione.

Espletati i richiamati incombenti, la Direzione Generale inoltra all’Istituto Poligrafico, con congruo anticipo (tendenzialmente quantificabile in 25 giorni rispetto alla data di pubblicazione, secondo le espresse richieste del destinatario, per ragioni di composizione editoriale), le bozze degli estratti dei singoli decreti di tramutamento, da inserire nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Il Bollettino Ufficiale ha una periodicità quindicinale: i ventiquattro numeri di ogni anno sono pubblicati il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno del mese (anche on line, sul sito del Ministero della Giustizia).

Dal giorno successivo alla pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni entro il quale il magistrato deve assumere le nuove funzioni, la cui inosservanza è sanzionata con la decadenza dall’Ordine giudiziario.

  1. Anticipazione del possesso

L’abbreviazione del termine per l’assunzione delle funzioni (comunemente indicata con la locuzione anticipato possesso) può essere disposta con provvedimento del Ministro[2].

Con tale provvedimento, viene assegnato al magistrato uno specifico termine per l’immissione in possesso delle nuove funzioni, anche prima (ed in mancanza) della pubblicazione del relativo decreto, ministeriale o presidenziale, nel Bollettino Ufficiale, azione che fa scattare la decorrenza del termine ordinario di trenta giorni per l’assunzione delle funzioni, come sopra chiarito. 

 La lettura sistematica delle disposizioni sopra ricordate induce a rilevare la correttezza della consolidata prassi ministeriale, in forza della quale sino alla intervenuta sottoscrizione del decreto che recepisce la delibera di tramutamento, resta preclusa la possibilità di disporre l’anticipazione del termine per l’assunzione delle nuove funzioni.

Ciò in quanto il meccanismo di abbreviazione del termine previsto ordinariamente dalla legge, per l’assunzione delle funzioni, presuppone che la delibera plenaria di trasferimento sia stata recepita nel decreto del Presidente della Repubblica (per gli incarichi direttivi) ovvero nel decreto ministeriale (negli altri casi).

Tanto chiarito, è opportuno ribadire, conformemente alle citate Circolari, che l’abbreviazione dei termini per l’assunzione delle nuove funzioni può essere disposta a richiesta dei dirigenti giudiziari degli Uffici interessati, qualora sussistano esigenze eccezionali, tali da rendere imprescindibile la presenza del magistrato nell’Ufficio di destinazione prima della conclusione del (celere) procedimento amministrativo di esecuzione delle delibere consiliari di tramutamento.

Invero, grazie alla costante efficienza delle procedure amministrative di che trattasi, all’esito delle modifiche operative via via introdotte negli ultimi anni, deve osservarsi che si giunge alla fase di pubblicazione dei decreti ministeriali di trasferimento in tempi contenuti, mediamente di circa due mesi a far data dalla delibera del Consiglio Superiore e, sovente, in un lasso di tempo anche significativamente inferiore.

Pertanto, l’adozione del provvedimento di abbreviazione dei termini (il c.d. anticipato possesso) può realizzare, sul piano sostanziale, l’anticipazione nella immissione in possesso delle nuove funzioni soltanto di qualche settimana, tenuto conto degli richiamati tempi ordinari di definizione delle procedure di cui si tratta.

Il delineato contesto operativo di riferimento ha una immediata ricaduta sulla stessa utilità sostanziale sottesa alla domanda di attivazione del meccanismo di abbreviazione dei termini di immissione in possesso: avuto riguardo alla tempistica sopra accennata, la richiesta di anticipato possesso può giustificarsi nei casi di documentata e significativa urgenza, nei quali occorre anticipare la presa di possesso anche di alcuni giorni, rispetto ai tempi ordinari di definizione del procedimento amministrativo esecutivo delle delibere di tramutamento.

 A tale riguardo, preme evidenziare che, in caso di conferimento di funzioni direttive, anche in ragione della pluralità degli adempimenti sottesi al recepimento nel decreto presidenziale della relativa delibera consiliare, si registrano tempi di definizione fisiologicamente più lunghi rispetto alla celere tempistica di pubblicazione dei decreti ministeriali di tramutamento.

Pertanto, la valutazione delle domande di abbreviazione dei termini, per i casi di conferimento di incarichi direttivi, avverrà tenendo conto del fatto che tali tramutamenti sono caratterizzati ontologicamente dal requisito della “presenza imprescindibile” del magistrato di nuova nomina, venendo in rilievo la stessa attività di conduzione e direzione dell’Ufficio giudiziario di riferimento (cfr. la citata circolare della Direzione Generale dei Magistrati n. 97582.U dell’11 settembre 2015).

Sotto altro aspetto, permanendo l’esigenza di attivare azioni di sostegno strumentali al recupero di efficienza della magistratura di sorveglianza (esigenza già valutata nella citata circolare del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del 23 luglio 2014 n. 81192.U), ai magistrati trasferiti presso gli Uffici di sorveglianza sarà riconosciuta l’anticipazione del possesso, a richiesta dei dirigenti giudiziari, salvi i casi in cui sussistano eccezionali necessità di segno contrario opportunamente segnalate e condivise dal Capo di Corte e di imminente pubblicazione del decreto di trasferimento (pubblicazione dopo 15 gg).

  1. Posticipazione del possesso

Per quel che invece attiene alle richieste di proroga del termine per l’assunzione delle nuove funzioni (il cosiddetto posticipato possesso), si richiama innanzitutto quanto già disposto dalle precedenti circolari di questa Direzione Generale (quelle, in particolare, del 7 aprile 2009, dell’11 settembre 2015 e del 25 novembre 2016), laddove si è chiarito che una situazione di scopertura di organico degli uffici giudiziari pari o inferiore alla media nazionale – come verificabile dai prospetti pubblicati nel sito Cosmag.it – non giustifica di per sé sola simili richieste, giacché i dirigenti giudiziari richiedenti la posticipazione devono evidenziare specifici ed ulteriori elementi che impongano di derogare ai tempi ordinari.

La motivazione sottesa alla richiesta di posticipazione nel possesso, a mero titolo esemplificativo, dovrà evidenziare:

  • le criticità organizzative correlate alla scopertura “effettiva” di organico, rispetto ai carichi di lavoro ed al contesto socio-economico dell’Ufficio giudiziario;
  • gli estremi dei procedimenti dei quali il magistrato trasferito è titolare, la cui complessità o stato di avanzamento nella trattazione sono posti a giustificazione della domanda; in tali casi, occorre che sia puntualmente indicata e documentata la concreta possibilità di definizione del processo entro i termini massimi di proroga richiesti;
  • gli altri motivi che impediscono di ricorrere utilmente all’istituto dell’applicazione endo-distrettuale o extra-distrettuale.

Si segnala che, nell’ambito delle richiamate criticità organizzative, si terrà comunque conto dell’eventuale imminente assunzione delle funzioni giurisdizionali presso l’Ufficio in cui è incardinato il magistrato trasferito, dei M.O.T; e che analoga attenzione sarà riservata ai trasferimenti da e per il medesimo Ufficio deliberati dal C.S.M. nell’ambito della medesima procedura o comunque nello stesso arco temporale, così da razionalizzare le complessive dinamiche di trasferimento.

In via generale, si ritiene opportuno escludere dalla possibilità di proroga nell’esercizio delle funzioni i magistrati trasferiti con procedure extra ordinem ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Riguardo, poi, alla magistratura di sorveglianza, devono trovare conferma le indicazioni offerte dalla citata circolare del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del 23 luglio 2014, di modo che ai magistrati trasferiti dagli Uffici di sorveglianza sarà viceversa riconosciuta la posticipazione del possesso delle nuove funzioni, fatte salve eccezionali necessità di segno contrario opportunamente segnalate e condivise dal Capo di Corte.

  1. L’iter procedimentale

I decreti di trasferimento vengono pubblicati, seguendo l’ordine cronologico, nel primo bollettino utile (come sopra sottolineato l’invio all’Istituto Poligrafico, secondo espressa richiesta va fatto con un congruo anticipo di 25 giorni, per ragioni di composizione editoriale).

In un’ottica di valorizzazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di formazione di best practices, si ritiene di cristallizzare la prassi di in forza della quale la domanda di anticipato o posticipato possesso implica una preventiva interlocuzione tra il dirigente dell’Ufficio di primo grado che richiede un provvedimento derogatorio rispetto alla ordinaria tempistica del trasferimento e il rispettivo Presidente di Corte di Appello o il Procuratore Generale.

In particolare, la domanda viene inoltrata a questo Ministero dal Capo di Corte o dal Procuratore Generale, via interoperabilità, unitamente al proprio parere; nel caso di trasferimenti endo-distrettuali, il Capo di Corte o il Procuratore Generale acquisisce anche il parere dell’Ufficio controinteressato.

Pertanto, il dirigente dell’Ufficio giudiziario di primo grado, giudicante o requirente, che intende formalizzare la domanda di anticipato o posticipato possesso, ha come interlocutore il rispettivo Presidente di Corte di Appello o il Procuratore Generale.

Questo vaglio preliminare risulta di immediata (e notevole) utilità nell’ambito dei trasferimenti endo-distrettuali, ma ragioni di economia dei tempi e di speditezza della procedura consigliano di estenderne l’applicazione anche ai trasferimenti extra-distrettuali.

 Saranno considerate ricevibili soltanto le istanze di anticipata o posticipata immissione in possesso trasmesse dai Presidenti di Corte o dai Procuratori Generali.

 Questa Direzione Generale, ricevuta la domanda, nell’avviare tempestivamente la relativa attività istruttoria funzionale alla acquisizione del parere dell’Ufficio controinteressato, compulserà il Presidente di Corte o il Procuratore Generale di riferimento, che avrà cura di trasmettere la richiesta al dirigente dell’ufficio giudiziario di primo grado, che dovrà esitarla nel termine di cinque giorni.

 I pareri verranno trasmessi dai Presidenti di Corte o dai Procuratori Generali direttamente a questa Direzione Generale.

 Decorso il termine di cinque giorni, questa Direzione Generale potrà comunque provvedere sul merito della richiesta.

Si ribadisce che gli accordi intervenuti tra i Capi di Corte (Presidenti di Corti d’appello e Procuratori Generali) interessati dal trasferimento del magistrato saranno di norma determinanti nella individuazione del termine di immissione in possesso.

Il criterio che valorizza gli accordi tra dirigenti giudiziari sarà adottato anche per i tramutamenti da e per la Suprema Corte di Cassazione.

Nei casi di tramutamenti che implichino il collocamento fuori ruolo, la prosecuzione del fuori ruolo, ovvero il rientro in ruolo del magistrato, detto criterio verrà poi applicato a seguito delle interlocuzioni con le articolazioni amministrative interessate.

Laddove, poi, il trasferimento riguardi Uffici giudiziari appartenenti allo stesso Distretto di Corte di appello, questa Direzione si rimette, di regola, alle determinazioni assunte dal Capo di Corte (Presidente della Corte di appello o Procuratore Generale), il quale per la sua posizione funzionale dispone di specifici elementi di valutazione delle dinamiche dell’intero Distretto, può ricorrere alle applicazioni endo-distrettuali e ha una interlocuzione costante, anche informale, con i Capi degli Uffici.

In caso di disaccordo, continuerà a farsi ricorso al criterio della comparazione delle scoperture, indicate nel sito del Consiglio Superiore della magistratura.

  1. Interlocuzione con la Direzione Generale dei Magistrati

È opportuno precisare che la lettera e la ratio della legge sull’ordinamento giudiziario prendono in considerazione, ai fini della anticipazione o posticipazione del trasferimento, soltanto, nel primo caso, “necessità di servizio” e, nel secondo, “ragioni di servizio”.

Le locuzioni inducono a ritenere che oggetto della valutazione di questa Direzione Generale possano essere soltanto circostanze oggettive, inerenti la funzionalità degli Uffici e non invece argomenti di ordine personale, concernenti la persona fisica del magistrato in via di trasferimento.

L’interlocuzione di questa Direzione Generale avverrà dunque formalmente soltanto con i dirigenti giudiziari (anzi, per quanto detto al paragrafo precedente, con i Capi di Corte) e non con il singolo magistrato.

Si richiamano, in proposito, le precedenti statuizioni relative alla insuperabile necessità di far pervenire a questa Amministrazione eventuali istanze del magistrato trasferito esclusivamente per via gerarchica e corredate con il previo parere del Capo dell’Ufficio (cfr. la citata circolare dell’11 settembre 2015).

Sul piano operativo, con la presente circolare, quale atto di autovincolo dell’azione amministrativa, si chiarisce che questa Direzione Generale provvederà all’archiviazione interna delle richieste di abbreviazione dei termini che non risultino supportate da motivazione sulla necessità di anticipazione, rispetto alla ordinaria tempistica, senza dar corso all’istruttoria ed alla richiesta dei relativi pareri.

  1. L’individuazione della data per l’assunzione delle nuove funzioni

Alla luce di quanto appena affermato, sembra opportuno riconsiderare parzialmente alcune precedenti indicazioni promananti da questa Direzione Generale, di ordine operativo rispetto al termine previsto dall’art. 10, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, che affidavano l’individuazione della data di assunzione delle nuove funzioni al Capo dell’Ufficio di provenienza il quale, a tal fine, avrebbe dovuto valutare, oltre alle esigenze di servizio, anche il tempo ragionevolmente necessario per il trasferimento (cfr., in particolare, le citate circolari del 15 giugno 2009 e dell’11 settembre 2015).

In motivato dissenso da queste conclusioni, si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando come le esigenze degli Uffici di provenienza e di destinazione siano tutelate direttamente dai provvedimenti di anticipazione o posticipazione del possesso, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 10, laddove risulta del tutto innegabile l’esigenza per il magistrato trasferito di organizzare il proprio trasferimento, non solo dal punto di vista professionale (per esempio, smaltendo l’arretrato), ma anche strettamente personale.

“A fronte dell’assenza di alcuna previsione, di normativa primaria o secondaria, che attribuisca un potere al capo dell’ufficio di provenienza di individuazione della data di immissione in possesso nel nuovo ufficio, non pare condivisibile la soluzione cui sono pervenute le su richiamate circolari. Infatti, attribuendo tale potere al Capo dell’Ufficio, gli si verrebbe ad assegnare un potere (non tipizzato) e non soggetto ad alcun controllo nell’ambito del circuito dell’autogoverno; potere incidente su profili strettamente inerenti al rapporto di impiego, afferendo all’organizzazione del trasferimento del singolo magistrato, e al quale è connessa la rilevante conseguenza della decadenza dall’impiego nel caso di mancato rispetto del termine. Considerato che l’inosservanza del termine di trenta giorni per l’immissione in possesso nel nuovo ufficio è sanzionata con la decadenza, non pare poi convincente riconnettere una sanzione così grave ad un termine la cui inosservanza non è nella disponibilità del magistrato nella sua interezza”.

Oltretutto, la data di immissione in possesso, ex art. 194 dell’ordinamento giudiziario, comporterebbe conseguenze significative anche sotto il profilo della legittimazione ad ulteriori trasferimenti o nomine, oltre ad incidere sull’attività dell’Ufficio di destinazione, privo di contraddittorio sul punto (Risposta a quesito del 5 ottobre 2016).

Al riguardo, deve considerarsi che il sistema prevede ulteriori strumenti di tutela delle esigenze degli Uffici (rectius, dell’Ufficio di destinazione), disponendo che il termine di trenta giorni “non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio” (art. 10, comma 2, cit.).

I rilievi ora svolti, inducono a rilevare che l’individuazione del termine di immissione in possesso nel nuovo Ufficio si qualifica come un diritto-dovere del magistrato trasferito, che deve essere esercitato in maniera pienamente funzionale, rispetto alle esigenze di servizio connesse all’attività giurisdizionale e, comunque, nell’ottica di una leale collaborazione con i Capi degli uffici interessati (restando anche ipotizzabili eventuali conseguenze dal punto di vista disciplinare, nel caso di violazione di tale dovere di correttezza).

Questa soluzione è confortata dalla autorevole statuizione del massimo consesso di legittimità, secondo il quale, nell’esercizio del diritto del magistrato di scegliere la data di immissione in possesso nel nuovo ufficio, quest’ultimo “non può essere mosso unicamente da considerazioni di mera convenienza personale, ma deve anche farsi carico di valutare in sintonia con organi sopraordinati, la situazione dell’ufficio che sta per abbandonare onde attenuare nel miglior modo possibile e nei limiti del prevedibile, le pregiudizievoli conseguenze di un suo improvviso e subitaneo distacco da esso, se del caso sollecitando egli stesso i provvedimenti ex art. 10 terzo comma citato, ovvero i provvedimenti di supplenza o di applicazione di altro magistrato, previsti dall’Ordinamento giudiziario” (Cass. civ., SSUU, 29 maggio 1992 n. 6481).

Resta invece ferma l’individuazione del dies a quo nel giorno della pubblicazione on line del decreto di trasferimento sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, dato ormai acquisito a partire dal 30 giugno 2009. Da tempo, invero, nessuna comunicazione cartacea per estratto è più inviata agli Uffici.

I principi generali in tema di computo dei termini impongono di far decorrere i trenta giorni in questione dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione (giorno che, in ossequio alla nota tradizione di calcolo, non computatur).

Si ricorda infine: che nell’ipotesi in cui la pubblicazione del decreto di trasferimento intervenga durante il congedo per malattia o per maternità, il termine di trenta giorni di cui all’art. 10, O.G., inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di comporto o maternità; e che, qualora il congedo per malattia, o in maternità, sopraggiunga in pendenza del termine di trenta giorni, lo stesso termine rimane sospeso sino alla fine del periodo di comporto o maternità, momento dal quale riprende il decorso del periodo residuo.

  1. Procedura ex art. 10-bis, O.G.

Come sopra ricordato, l’art. 10-bis, O.G. prevede che “Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.”.

Anche in tale peculiare ipotesi, la Direzione magistrati, ricevuto il verbale della delibera plenaria di tramutamento (contenente la sospensione del termine ex art. 10-bis, O.G.), dà corso al subproceddimento amministrativo sopra richiamato, che si conclude con la pubblicazione del decreto ministeriale nel Bollettino Ufficiale, pubblicazione che ben può intervenire durante il periodo di sospensione dell’efficacia del tramutamento, disposto dal C.S.M.

Tanto precisato, occorre evidenziare che, in tali casi, il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 10 O.G., non decorre dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale, bensì dalla data di cessazione del periodo di sospensione dell’efficacia del tramutamento.

Si osserva inoltre che, qualora il Consiglio Superiore, prima dello spirare del periodo originariamente indicato, disponga con successiva delibera la cessazione della sospensione dell’efficacia del tramutamento, sarà cura di questa Direzione generale adottare e comunicare agli Uffici apposito provvedimento, con indicazione dei termini per la presa di possesso delle nuove funzioni.

Si precisa, infine, che in tutti i casi ora richiamati, spirato il termine di sospensione ex art. 10-bis, O.G., il dirigente giudiziario interessato potrà comunque richiedere la proroga del termine per l’assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato trasferito, ai sensi dell’art. 10, O.G. (il cosiddetto posticipato possesso), secondo la procedura delineata nel paragrafo n. 4.

  1. Procedura per possesso “cautelare” o “disciplinare”

Per completezza si rappresenta che, quando un magistrato è attinto da misura cautelare disciplinare o da sanzione disciplinare, che implichi un movimento verso altro ufficio, il relativo Decreto Ministeriale di recepimento della ordinanza o della sentenza della Sezione disciplinare, viene inviato in busta chiusa al Capo di Corte d’appello o al Procuratore Generale (a seconda delle funzioni svolte dal magistrato) del distretto ove il magistrato presta servizio, per la comunicazione all’interessato.

Ricevuta prova della avvenuta comunicazione, Questa Direzione provvede ad emettere il provvedimento di presa di possesso nel nuovo ufficio, contenente lo specifico termine entro il quale il magistrato deve prendere possesso delle nuove funzioni. Il predetto provvedimento, immediatamente efficace, viene inviato per interoperabilità al magistrato ed agli uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Montagni

[1] I casi in cui il provvedimento assume la veste di decreto del Presidente della Repubblica e quando invece di decreto ministeriale sono previsti dall’art. 1, comma 1, lett. f), l. 12 gennaio 1991, n. 13, che individua in via tassativa l’atto normativo del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, per “nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari”.

[2] Ai sensi dell’art. 7, Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, spetta alla Direzione generale magistrati l’adozione dei provvedimenti di anticipato o posticipato possesso.