Decreto 23 marzo 2022 - Determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura

23 marzo 2022

Il Ministro della Giustizia
 

 Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante “Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura” e successive modificazioni;

Vista la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 379, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, è stato aumentato di complessive 600 unità prevedendo, altresì, che le piante organiche degli uffici giudiziari siano rideterminate mediante l’adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno o più decreti del Ministro della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, con cui, in attuazione della norma citata e in conformità dei contingenti fissati dalla predetta tabella 2 per le diverse funzioni del personale di magistratura, le piante organiche della Corte di cassazione e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione sono state ampliate, rispettivamente, in ragione di 4 posti di presidente di sezione e 48 posti di consigliere e di 1 posto di avvocato generale e 17 posti di sostituto procuratore generale;

Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 432, che provvede all’integrale sostituzione del Capo II della richiamata legge n. 48 del 2001, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento;

Viste le tabelle A, B, C, D e E allegate al decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 2020, e successive modificazioni, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito in attuazione dell’articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità recate in aumento dalla medesima norma;

Visto l’articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è stato aumentato di 20 unità, al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2022, concernente “Individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione”;

Visto l’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è stato aumentato di ulteriori 82 unità complessive;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 22 febbraio 2022, con cui è stata istituita la pianta organica dei procuratori europei delegati presso le procure della Repubblica presso i tribunali di Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 15 aprile 2021 e dell’articolo 24 del decreto-legge n. 118/2021;

Preso atto che, a seguito della sostituzione del Capo II della legge n. 48/2001, risultano abrogate le disposizioni relative alla figura e alle attribuzioni del magistrato distrettuale, in luogo del quale è prevista l’istituzione di piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento;

Valutato che con il decreto ministeriale 27 dicembre 2021 è stata data attuazione alla previsione di cui all’articolo 5 della medesima legge innanzi citata, provvedendo alla individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione e la relativa durata minima nonché dei criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio specificamente indicati ovvero per l’assegnazione agli uffici che versino nelle suddette condizioni critiche di rendimento;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 48/2001, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, deve essere individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali e che, con le medesime modalità, si provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto, distinguendo i magistrati addetti cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti;

Rilevato che le funzioni attribuite alle piante organiche flessibili distrettuali assorbono integralmente quelle rimesse alla figura del magistrato distrettuale e che, pertanto, le relative dotazioni, individuate dalla tabella B allegata al citato decreto ministeriale 14 settembre 2020, possono essere utilmente recuperate a parziale compensazione del fabbisogno complessivo di risorse necessario per le predette finalità, in linea con la previsione di cui all’art. 1, comma 434, della citata legge n. 160/2019;

Valutate le risultanze dell’analisi condotta dal Tavolo di lavoro ministeriale in merito ai fabbisogni complessivi ed a quelli specifici dei singoli distretti, riportate nella Relazione tecnica trasmessa con nota del Ministro del 30 ottobre 2020 al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, che devono intendersi integralmente richiamate nel presente provvedimento;

Considerato che l’analisi condotta dal Tavolo di lavoro ministeriale ha evidenziato l’opportunità di considerare, per la determinazione della dotazione nazionale e dei contingenti numerici da destinare ai singoli distretti, una combinazione di indicatori eterogenei, riservando carattere prevalente agli indicatori connessi all’assetto dimensionale dei distretti e carattere integrativo e sussidiario agli indicatori connessi ad aspetti specifici che caratterizzano le diverse realtà territoriali;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta dell’8 settembre 2021, si è espresso in merito alla proposta ministeriale del 30 ottobre 2020 innanzi citata;

Rilevato che il Consiglio superiore della magistratura, con il citato parere, ha ampiamente condiviso il progetto ministeriale, suggerendo unicamente la diversa distribuzione di alcune unità da attribuire alle funzioni giudicanti;

Ritenuto che il supplemento di analisi condotto in coerenza con i criteri generali e l'impianto complessivo delineato nella proposta del 30 ottobre 2020, riportato nella Relazione tecnica integrativa del 21 marzo 2022, che deve intendersi integralmente richiamata, consente di valutare positivamente le richieste di incremento formulate con il suddetto parere per i contingenti destinati alle funzioni giudicanti di alcuni distretti;

Considerato, inoltre, che, anche alla luce della incrementata disponibilità di risorse nell’ambito del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, gli incrementi richiesti possono essere disposti senza incidere sui contingenti distrettuali individuati dalla suddetta proposta per le medesime funzioni;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario determinare in 179 unità complessive, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti, la dotazione delle piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura, che deve essere ripartita come di seguito specificato tra i singoli distretti di corte di appello:

 
Distretto funzioni giudicanti funzioni requirenti
Ancona 4 2
Bari 5 2
Bologna 6 3
Brescia 4 2
Cagliari 5 2
Caltanissetta 4 1
Campobasso 2 1
Catania 5 2
Catanzaro 6 3
Firenze 7 3
Genova 3 2
L'Aquila 4 2
Lecce 4 1
Messina 4 2
Milano 8 4
Napoli 9 4
Palermo 4 2
Perugia 3 1
Potenza 4 1
Reggio Calabria 4 2
Roma 9 4
Salerno 4 1
Torino 6 3
Trento 1 1
Trieste 2 1
Venezia 8 2

 

Considerato che, per quanto già evidenziato in merito alle attribuzioni della nuova figura magistratuale ed alle risorse organiche recuperate per la determinazione della relativa dotazione, la predetta ripartizione può essere realizzata procedendo alla sostituzione della tabella B allegata al citato decreto ministeriale 14 settembre 2020;

DECRETA

Articolo 1

La dotazione organica nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento, è fissata in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti.

Articolo 2

Nei limiti della dotazione nazionale individuata dall’articolo 1, le piante organiche flessibili distrettuali dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti e dei magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti sono determinate dalla tabella B allegata al presente decreto.

Articolo 3

La tabella B vigente allegata al decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 2020, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

 

Roma, 23 marzo 2022

LA MINISTRA
Marta Cartabia