Decreto 6 luglio 1998 - Individuazione delle attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

6 luglio 1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale del personale dei Ministeri approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto l'art. 39, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

Considerato che l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, prescrive l'obbligo delle amministrazioni di disciplinare, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, le attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Ritenuta l'esigenza di individuare e specificare le attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero di grazia e giustizia, come tali non consentite ai dipendenti di detto Ministero con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.
Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta e il cinquanta per cento di quella a tempo pieno prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  2. professioni legali ed assimilate, le professioni di avvocato, commercialista, ragioniere e perito commerciale;
  3. attività, ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o di consulenza;
  4. sede di servizio, la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale venga destinato in assegnazione temporanea.

Art. 2.

  1. Salve le ipotesi di conflitto di interesse da valutare in concreto da parte dell'amministrazione, a tutto il personale amministrativo dipendente del Ministero di grazia e giustizia ammesso al tempo parziale si applicano, oltre ai divieti contenuti nei commi 56-bis, 57, 58 e 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelli previsti nei commi successivi.
  2. Al personale amministrativo del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazione e protesti ammesso al tempo parziale è fatto divieto di esercitare, dinanzi agli uffici giudiziari del circondario nel quale il dipendente presta servizio, le professioni legali ed assimilate, nonché ogni altra attività svolta per conto di studi legali con sede nel circondario nel quale il dipendente presta servizio, oppure incarichi a favore di ditte individuali o di società che intrattengono rapporti commerciali con l'amministrazione giudiziaria in genere, ed in particolare con gli uffici giudiziari anche diversi da quello di appartenenza. Lo stesso dipendente non può rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi agli uffici del circondario di appartenenza. Le attività svolte a favore di studi commerciali, tributari e di agenzie di affari sono vietate limitatamente al circondario nel quale il dipendente presta servizio.
  3. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso le corti di appello e le procure generali, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto.
  4. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche e la Direzione nazionale antimafia, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate presso la corte di appello, la procura generale e gli uffici giudiziari del circondario di Roma.
  5. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, è fatto divieto di esercitare, negli uffici giudiziari del circondario del capoluogo del distretto, le professioni legali ed assimilate, in ogni stato e grado, nella materia indicata dall'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
  6. Al personale amministrativo del ruolo della giustizia minorile con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di esercitare professioni legali ed assimilate, o attività che comportino esame, cura, tutela dei diritti, espressioni di pareri, anche in seno ad organi giurisdizionali o tecnico sanitari, in favore di minori, in ogni stato e grado, nella materia indicata dall'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, negli uffici giudiziari del circondario del capoluogo del distretto. È fatto altresì divieto di partecipare ad organi collegiali aventi ad oggetto problematiche riconducibili ai compiti istituzionali della giustizia minorile, ed in particolare gli incarichi di componente privato presso il tribunale per i minorenni e la sezione minorile delle corti di appello, nonché quelli di consulente presso il tribunale per i minorenni. Il divieto comprende anche attività in ditte, aziende o imprese aventi relazioni di fornitura di beni e servizi con l'amministrazione della giustizia minorile, ivi comprese le consulenze commerciali, finanziarie e fiscali.
  7. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso il tribunale di sorveglianza, è fatto divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto e dinanzi agli uffici di sorveglianza compresi nel distretto. Al medesimo personale, in servizio presso gli uffici di sorveglianza, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi al tribunale di sorveglianza e agli altri uffici di sorveglianza compresi nel distretto.
  8. Al personale del ruolo degli archivi notarili con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di esercitare, anche al di fuori del distretto notarile in cui è situato l'ufficio presso il quale presta servizio il dipendente, attività notarile, ed ogni attività di collaborazione nell'esercizio del notariato, ivi compresa la pratica di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché ogni attività di consulenza e di verifica, anche in vista di successivi controlli su atti, repertori e registri.
  9. Al personale amministrativo e tecnico del ruolo della amministrazione penitenziaria con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto, nell'ambito della circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove il dipendente presta servizio, di esercitare attività legali o assimilate, o che comportino esame, cura, tutela dei diritti, espressioni di pareri, anche in seno ad organi giurisdizionali o tecnico sanitario, in favore di detenuti maggiorenni. A detto personale è fatto altresì divieto di svolgere su tutto il territorio nazionale qualsivoglia attività o incarico in ditte, aziende o imprese aventi relazioni di fornitura di beni o servizi con l'amministrazione penitenziaria.
  10. Relativamente ai profili di collaboratore amministrativo contabili e ragioniere del personale di cui al comma 9 sono incompatibili, limitatamente alla circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove presta servizio il dipendente interessato, tutte le attività comunque attinenti all'esercizio di un'impresa, ed in particolare le consulenze commerciali, finanziarie, fiscali e contabili.
  11. Relativamente ai profili di direttore coordinatore dell'area pedagogica, direttore dell'area pedagogica, educatore coordinatore, educatore e assistente sociale coordinatore del personale di cui al comma 9, sono incompatibili la partecipazione ad organi collegiali ubicati nella circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove presta servizio il dipendente, lo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto problematiche riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione penitenziaria, ed in particolare gli incarichi di esperto presso il tribunale di sorveglianza o presso aziende sanitarie locali.
  12. Per tutti i dipendenti di cui ai commi precedenti è fatto divieto di iscrizione all'albo dei consulenti e dei periti istituiti presso gli uffici giudiziari e lo svolgimento della relativa attività limitatamente al circondario in cui il dipendente presta servizio.

Art. 3.

  1. Quando, contestualmente alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, viene proposta istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, il provvedimento con il quale si nega l'autorizzazione è adottato entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini per la trasformazione del rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha facolta' di revocare la domanda.
  2. La domanda con la quale viene chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una attività lavorativa da parte di un dipendente che sia in servizio con un rapporto di lavoro a tempo parziale è istruita dall'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio ed è trasmessa al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla presentazione. Se, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione da parte del competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, di cui è data immediata notizia all'interessato, non è adottato un provvedimento di diniego allo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa, la domanda si intende accolta. Detto termine può essere sospeso, una sola volta, in caso di richiesta di precisazione o documentazione all'interessato, e decorre nuovamente dal giorno di presentazione di quanto richiesto, anche in questo caso è data comunicazione all'interessato della ricezione.

Roma, 6 luglio 1998

Il Ministro di grazia e giustizia
Flick

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini