Circolare 18 novembre 2021 - Controverse agrarie e regime fiscale

18 novembre 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e, p.c.

al Capo di Gabinetto
al Capo dell’Ufficio legislativo
al Capo dell’Ispettorato generale
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: controverse agrarie e regime fiscale - circolare.
Rif. prot. DAG n. 104779.E del 17.5.2021, prot. 156345.U del 28.07.2021 e prot. 210422.E del 20.10.2021

È stato portato all’attenzione di questa Direzione generale un quesito volto a chiarire il regime fiscale da applicare alle controversie agrarie.

 In particolare, è stato evidenziato che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 legge 25 aprile 1957, n. 283 da parte dell’art. 299 d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, le controversie agrarie non godono di alcuna esenzione con riferimento al contributo unificato e alle anticipazioni forfettarie, che dunque per tali procedimenti devono essere assolti.

Tuttavia, è stato registrato un contrario orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III Sent., 31/03/2016, n. 6227), secondo il quale "Le cause agrarie "stricto sensu", come individuate dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, cioè quelle devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, continuano a fruire della non abrogata norma di cui all'art. 3 della l. n. 283 del 1957, sicché sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata".

 L’orientamento giurisprudenziale appena segnalato e la circostanza che alcuni tribunali considerino esenti da ogni spesa i procedimenti agrari rendono opportuno l’intervento di questa Direzione generale, al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari e scongiurare un possibile danno erariale.

Ciò premesso, occorre ripercorrere le norme che nel tempo hanno disciplinato il regime tributario dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie e verificare la loro attuale vigenza.

L’articolo 3, comma 1, della legge n. 283 del 1957 ha introdotto il pagamento della “tassa per l’iscrizione a ruolo delle cause civili”, prevedendo espressamente al comma 3 una esenzione per le controversie in materia agraria: “Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie di assistenza malattie ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto”.

In precedenza, sempre in tema di contratti agrari, l’articolo 9 d.lgs. Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione [1], non prevedendo alcuna esenzione, aveva stabilito che “I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18”; l’art. 10, comma 2, d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 (“Norme per l’applicazione del d.lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 311 relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione”) aveva circoscritto l’esenzione dal pagamento del bollo agli atti successivi al ricorso "Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo (…) ".

In seguito, la legge 4 agosto 1948 n. 1094, nel disporre la proroga dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, aveva previsto all’articolo 10 una esenzione generalizzata dal pagamento di bolli e diritti di qualsiasi natura: “In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie”.

Tale agevolazione fiscale è stata confermata dalla legge n. 320 del 1963 [2] (Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie) che, all’articolo 9, dispone: "Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie".

Tuttavia, con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, è stata disposta l’abrogazione di diverse disposizioni normative ritenute incompatibili con il nuovo regime delle spese introdotto dal Testo Unico sulle Spese di giustizia.

In particolare, l’articolo 299 del citato d.P.R. prevede espressamente l’abrogazione dell’articolo 3 della legge n. 283 del 1957, con la quale era stata istituita la tassa di iscrizione a ruolo e prevista la sua esenzione per le cause agrarie. Ciò in quanto il contributo unificato ha sostituito una serie di diritti, tasse e bolli che venivano versati per potere accedere alla giustizia civile e che non riguardavano il solo momento dell’iscrizione a ruolo, bensì ogni atto e provvedimento redatto nel corso del procedimento (imposta di bollo, diritto cronologico e altri).

La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord. 15-02-2018, n. 3760; Cass. civ. Sez. III, Ord. 30-08-2019, n. 21865), con orientamento contrario a quello citato in apertura, ha evidenziato che “l'unica norma che, prima dell'introduzione del contributo unificato, esentava le controversie agrarie dal pagamento della tassa di iscrizione (ovvero la L. 25 aprile 1957, n. 283, art. 3, comma 3) è stata abrogata dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 299: con la conseguenza che tali controversie non possono più ritenersi rientranti tra i "processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura", che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, cit., sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Pertanto, poiché la domanda di riscatto agrario non è esente dal pagamento del contributo unificato, il rigetto dell'impugnazione avente ad oggetto tale materia comporta l'obbligo del soccombente del pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ricordato art. 13, comma 1 quater.”

Anche la legge n. 1094 del 1948, che disponeva l’esenzione da ogni spesa per le cause agrarie, è stata abrogata con d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che ha sancito all’articolo 24, denominato “Taglia-leggi”, l’abrogazione di tutte le disposizioni elencate nell’“Allegato A”, tra le quali figura anche la predetta legge n. 1094 del 1948.

Ne discende che l'unica norma di esenzione che risulta attualmente vigente è contenuta nell'art. 10, comma 2, d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 “Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo (…) " [3].

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte deve dunque ritenersi che le controversie agrarie di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonché al pagamento dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia.

Diversamente, pur non sfuggendo a questa Direzione generale il particolare regime fiscale che discende in virtù dell’esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, che riguarda esclusivamente gli atti successivi al ricorso, deve ritenersi che il contributo unificato integrativo non è dovuto dalla parte che introduce il giudizio quando modifica la domanda, o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di terzo, determinando l'aumento di valore della causa; non è parimenti dovuto il contributo unificato dalle altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata di terzo in causa o svolgono intervento autonomo nel processo (art.14, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

Lo stesso Ufficio legislativo di questo Ministero, interpellato dalla scrivente Direzione generale per valutare l’attuale vigenza delle norme sopra riportate, ha evidenziato con nota prot. DAG n.210422 del 20/10/2021 di “dovere pienamente condividere la ricostruzione normativa operata dal DAG e le consequenziali determinazioni in ordine alla debenza nelle controversie agrarie, in difetto di specifica esenzione, del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dell'importo forfetario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 e dei diritti di copia”.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 18 novembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

 

[1] In merito alla vigenza di tale decreto, l’art.6, comma 2, dello stesso d.lgs. Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 stabilisce che “Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R.D.L. 3 giugno 1944, n. 146.” Tali norme risultano adottate con il successivo d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639.

[2] Il comma 1 dell'art. 1, D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 7 e da 9 a 12 della legge n. 320 del 1963.

[3] Con riferimento alla “tassa di bollo”, poi confluita nell’imposta di bollo di cui al d.P.R. 642 del 1972, si rimanda a https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/1862-imposta-di-bollo/. Sulla corrispondenza tra imposta di bollo prevista dall'articolo 20, allegato A, d.P.R. n. 642 del 1972 e contributo unificato disciplinato dal Testo Unico sulle spese di giustizia, v. art. 18 dello stesso Testo unico “Non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato”.