Contributo unificato - Controversie agrarie – Determinazione del contributo unificato e importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002

provvedimento 18 novembre 2021

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 3 della legge n. 283 del 1957 da parte dell’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, le controversie agrarie di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato, nonché al pagamento dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia. Diversamente, in virtù dell’esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, che riguarda esclusivamente gli atti successivi al ricorso, il contributo unificato integrativo non è dovuto dalla parte che introduce il giudizio quando modifica la domanda, o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di terzo, determinando l'aumento di valore della causa; non è parimenti dovuto il contributo unificato dalle altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata di terzo in causa o svolgono intervento autonomo nel processo (art.14, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).