Circolare 15 giugno 2021 - Modalità di iscrizione a ruolo e conseguente contributo unificato dovuto nella fase cautelare relativa alla opposizione avverso una procedura esecutiva esattoriale

15 giugno 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro
(rif. nota prot. GAB 96553.U del 6.05.2021)
All’Ufficio legislativo
(rif. nota prot. LEG 5073.U del 31.05.2021)
All’Ispettorato generale
Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: modalità di iscrizione a ruolo e conseguente contributo unificato dovuto nella fase cautelare relativa alla opposizione avverso una procedura esecutiva esattoriale.

È pervenuto a questa Direzione generale un quesito volto a chiarire diversi aspetti connessi alla proposizione delle “istanze cautelari”, in seno all’opposizione avverso il “pignoramento dei crediti verso terzi” di cui all’articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

In particolare è stato chiesto di chiarire:

  1. In quale registro di cancelleria vadano iscritte le predette istanze;
  2. Ove debbano iscriversi al registro delle procedure esecutive mobiliari, se il deposito debba essere necessariamente telematico o possa anche essere cartaceo, e se il codice oggetto da assegnare in SIECIC sia quello dell’esecuzione mobiliare presso terzi, o dell’esecuzione esattoriale presso terzi;
  3. a quale tassazione siano soggette dette istanze ed a carico di chi e se sia applicabile la prenotazione esattoriale a debito ai sensi dell’art. 157 TUSG;
  4. se vadano accettate istanze non correttamente instaurate, per provocare la decisione del giudice in relazione ad eventuale recupero degli effetti dell’atto.

La Corte di appello interpellante ha evidenziato una difformità di prassi tra gli uffici del distretto, determinata, in particolare, dalla lacunosità della normativa di riferimento, e dal fatto che il procedimento innescato dall’opposizione si innesta su una procedura espropriativa essenzialmente stragiudiziale.

Le questioni sottoposte all’attenzione di questa Direzione generale, sebbene involgenti anche aspetti più propriamente connessi ai servizi di cancelleria ed ai registri utilizzabili per l’iscrizione a ruolo delle istanze di sospensiva, nelle opposizioni alle c.d. esecuzioni esattoriali presso terzi, ruotano intorno ad un quesito principale relativo alla determinazione della natura di tali procedimenti ed al loro regime di “tassazione” ai fini del contributo unificato e dell’importo forfettario, previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (di seguito, anche “testo unico delle spese di giustizia” o “testo unico”).

La peculiarità dei quesiti in disamina ha reso necessaria una preliminare interlocuzione con l’Ufficio legislativo di questo Ministero il quale, interpellato per il tramite del Gabinetto del Ministro (note prot. DAG 33459.U del 16.02.2021, DAG. 84280.U del 21.04.2021 e da ultimo nota DAG 96553.U del 6.05.2021), ha reso il proprio definitivo parere con nota prot. LEG 5073.U del 31.05.2021.

Tenuto conto della rilevanza dei temi affrontati e delle implicazioni di carattere fiscale, questa Direzione ritiene utile diramare a tutti gli uffici giudiziari le considerazioni svolte e le soluzioni a cui è addivenuta, in modo da assicurare uniformità al comportamento degli Uffici ed escludere possibili rischi di danno all’erario.

Per la migliore disamina dei quesiti, appare utile procedere all’inquadramento della peculiare procedura retta dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973.

Ai sensi del comma 1 del cit. art. 72-bis (norma rubricata quale “pignoramento dei crediti verso terzi”) “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede … (omissis)”.

Per indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, la procedura esecutiva descritta dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/73 prefigura una forma speciale di esecuzione, poiché si snoda in un iter semplificato, integralmente stragiudiziale, nel cui ambito il terzo pignorato può dare ottemperanza all’intimazione di pagamento, con un’immediata valenza satisfattiva del credito, senza che scaturisca alcun seguito giudiziale (arg. da Cass. Civ. sez. 3, sent. 26830 dell’11/10/2017, Cass. civ. sez. 3, sent. 21258 del 20/10/2016; conf. vd. Cass. Civ. sez. trib. sent. 10.12.2019, n. 32203).

Parimenti, laddove il terzo pignorato, alla scadenza del termine assegnato, non abbia dato seguito all’intimazione di pagamento, la procedura esecutiva è destinata ad esaurirsi (infruttuosamente) senza alcun intervento del giudice; spetterà al “concessionario” (agente della riscossione) di attivare una diversa procedura esecutiva nelle forme ordinarie, laddove intenda continuare a perseguire il debitore (comb. disp. artt. 72-bis, comma 2, e art. 72, d.P.R. n. 602/1973).

In tale contesto, laddove il debitore pignorato o il terzo intendano opporsi al c.d. “ordine” del concessionario, chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva, tale iniziativa – in assenza di un’esecuzione già pendente innanzi al giudice - darà luogo, essa stessa, al processo innanzi ad un’autorità giudiziaria.

Per meglio dire, deve ritenersi che il ricorso dell’opponente inneschi un giudizio rimesso, nella fase preliminare, alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell’esecuzione.

In tal senso i chiarimenti del giudice di legittimità (vd. Cass. civ. 26830/2017, cit.) in tema di opposizione agli atti esecutivi, ovvero in merito alle diverse tipologie di opposizione astrattamente proponibili anche nel caso considerato (v. in particolare Cass. civ. sez. 3, sent. n. 25170/2018, secondo cui “lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, espressamente prevista dall’attuale formulazione dell’art. 615, comma 2 (per l’opposizione all’esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2 e 618 (per l’opposizione agli atti esecutivi), nonché dall’art. 619 c.p.c. (per l’opposizione di terzo all’esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa”).

Il giudice adito, in tale sede, è invero chiamato a pronunciarsi sull’istanza sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.) ovvero sulle questioni “urgenti”, dando o negando i provvedimenti indilazionabili chiesti dalla parte (art. 618 c.p.c.), e adottando le disposizioni indispensabili alla introduzione del giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.); nel termine (perentorio) dato dal medesimo giudice, potrà eventualmente instaurarsi il giudizio di “merito”, a cui si applicheranno le regole ordinarie in ragione del rito e della materia di riferimento.

La struttura bifasica del procedimento, e l’assegnazione della “preliminare fase sommaria dell’opposizione” alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, fanno sì che il ricorso dell’opponente non possa che transitare attraverso il ruolo delle esecuzioni: soluzione, questa, che reca l’indubbio vantaggio di non appesantire troppo, ex ante, il ruolo del contenzioso civile ordinario con istanze di natura cautelare o latamente cautelare.

Una volta chiarita l’iscrivibilità delle opposizioni nel registro SIECIC (“Sistema informativo per le esecuzioni individuali e concorsuali”), non è dubbio che la procedura a monte, a cui attiene l’istanza preliminare all’utile esperimento dell’opposizione, abbia natura “esattoriale”, in quanto attivata dall’agente della riscossione, sebbene al di fuori della sede giudiziaria (conf. sul punto il parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. 5073.U del 31.05.2021).

Ragione per cui, è evidente che il codice assegnabile al procedimento iscritto nell’ambito del SIECIC, anche per un criterio di specificità, sia quello proprio delle esecuzioni esattoriali presso terzi.

Resta fermo che eventuali questioni tecniche e/o applicative, legate al codice identificativo del procedimento, esulano dalle competenze di questa Direzione generale, potendo al più inerire alle valutazioni della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati.

Con particolare riguardo alla modalità di deposito dell’atto recante l’istanza sospensiva/preliminare, va nuovamente rammentato che esso – per quanto già osservato – apre una parentesi giurisdizionale in un procedimento esecutivo che, diversamente, è interamente stragiudiziale e giammai potrebbe essere iscritto a ruolo, in quanto tale, dal creditore procedente.

Ne deriva che, in linea generale, si renda applicabile l’art. 16-bis, d.l. 179/2012, in base al quale il deposito dell’atto introduttivo (rectius: “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti” precedentemente non costituite) può essere operato anche in modalità non telematica; nondimeno, deve considerarsi che, ai sensi della vigente normativa emergenziale - e nello specifico del combinato disposto degli artt. 23 del d.l. 137/2020 e 221 del d.l. 34/2020, attualmente prorogati negli effetti fino al 31 luglio 2021, grazie all’art. 6, d.l. 44/2021, già convertito in legge n. 76/2021 - il deposito degli atti e documenti processuali (ivi inclusi quelli di soggetti non precedentemente costituiti) è esclusivamente operabile in forma telematica.

Per tale motivo (con ciò fornendosi risposta anche all’ultimo quesito in elenco) si ritiene che le istanze preliminari all’accoglimento dell’opposizione, eventualmente non proposte in modo corretto, debbano essere comunque sottoposte al vaglio giudiziale, non essendo in disponibilità degli Uffici amministrativi/di Cancelleria di rifiutare il deposito dell’atto, ed essendo rimesso al Giudice di valutare la correttezza delle forme prescelte dall’opponente.

Venendo alla questione sulla tassazione degli atti in esame, deve ribadirsi che gli stessi si innestano su un procedimento “speciale” (art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973) che, per espressa scelta legislativa, non configura un’esecuzione suscettibile di essere iscritta al ruolo, articolandosi interamente in fasi che non prevedono l’intervento del giudice.

Come evidenziato in sede di legittimità “..mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo. In sostanza, il pignoramento presso terzi "esattoriale" non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo. Il precipitato di tali considerazioni è che l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis: poiché il pignoramento presso terzi "esattoriale" non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159-ter disp. att. c.p.c., al creditore in tale incombente. L'iscrizione a ruolo del pignoramento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis, semplicemente, non esiste in quanto non è prevista dalla legge” (così dalla motivazione della già citata Cass. civ. n. 26830/2017).

Non essendo prevista ex lege una iscrizione a ruolo del pignoramento c.d. esattoriale presso terzi, neppure è configurabile un obbligo di pagamento del contributo unificato a carico del creditore procedente/agente della riscossione: quest’ultimo non può procedere all’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva in quanto tale, sicché non v’è ragione di ritenerlo onerato del contributo correlato, dalla legge, ad un atto processuale che è impossibilitato a compiere.

Per le stesse ragioni, va escluso che l’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, inibita al creditore procedente (agente della riscossione), possa essere operata – in sua vece – dal debitore/terzo opponente; donde l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c. (vd. sopra Cass. civ. n. 26830/2017).

Correlativamente, e per identiche motivazioni, è opportuno esplicitare come si rivelino inapplicabili, al caso di specie, le disposizioni impartite agli uffici giudiziari con la circolare prot. DAG n. 164795.U del 20.08.2018, riferita alle ordinarie opposizioni endo-esecutive, non già all’opposizione al pignoramento esattoriale presso terzi, ex art. 72-bis d.P.R. n.602/1973.

Stesso a dirsi della circolare prot. DAG n. 36650.U del 3.3.2015, da intendersi riferita alle (sole) opposizioni all’esecuzione previste dal codice di rito.

Specularmente all’impossibilità di configurare l’obbligo di pagamento del c.u. a carico dell’agente della riscossione, deve rilevarsi che il ricorso con cui si contesti l’intimazione di pagamento ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 integra - all’evidenza - un’iniziativa di natura giurisdizionale, con la quale per la prima volta viene adito l’Ufficio giudiziario; pertanto, in ossequio al generale principio recato dall’art. 8, d.P.R. 115/2002 (che riversa l’onere della spesa su chi compie gli atti processuali), il pagamento dei costi correlati all’istanza “cautelare”, o alla fase preliminare (intesa in senso lato) vanno predicati a carico del medesimo opponente, quale soggetto che promuove l’azione e “deposita il ricorso introduttivo” (cfr. anche art. 14 del Testo unico delle spese di giustizia).

Tali rilievi appaiono condivisi nell’ultima citata nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero, che ha in sintesi osservato come a) resti inapplicabile nella fattispecie de qua l’art. 159-ter disp. att. c.p.c., norma operante ogni qualvolta vi sia un pignoramento iscrivibile al ruolo e non qualora vi sia una procedura, come quella in questione, esplicata “al di fuori della sede giudiziaria” b) per il principio generale recato dall’art. 8 del testo unico delle spese di giustizia e dell’art. 14 del medesimo t.u. “la posizione del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale potrebbe essere assimilata, proprio per la peculiarità dell’esecuzione esattoriale, a quella dell’opponente nelle opposizioni a precetto disciplinata dagli articoli 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c. (nelle quali il Tribunale viene adito prima dell’inizio della procedura esecutiva con le forme dell’atto di citazione)” cosicché il debitore che depositi il ricorso in opposizione nell’ambito di una procedura esattoriale “rappresenta la parte che per prima investe il tribunale della regolarità sostanziale o formale dell’esecuzione” ed è assoggettabile, come tale, al versamento del contributo unificato per la fase sommaria del procedimento. 

In ordine al quantum debeatur, va ribadito che il ricorso non interviene in una procedura esecutiva iscrivibile a ruolo, ma dà luogo ad un procedimento nel cui ambito il giudice dell’esecuzione (funzionalmente ed inderogabilmente competente) è chiamato ad evadere le istanze urgenti, per poi assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Per la fase “sommaria” devoluta al giudice dell’esecuzione, che si svolge secondo il rito camerale (l’art. 185 disp. att. c.p.c. rinvia esplicitamente “agli articoli 737 e seguenti del codice”), il contributo unificato appare dovuto nella misura prevista dall’art. 13 comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002, quale norma di stretta interpretazione che rinvia, per l’appunto, ai “processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile”.

Si ritiene invece inapplicabile il diverso parametro recato dal comma 3 dell’art. 13, che risulta testualmente riferito ai “processi speciali previsti nel libro IV titolo I del codice di procedura civile”: la natura speciale e tributaria di tale norma non ne autorizza l’interpretazione estensiva, o analogica, a casi diversi da quelli in essa testualmente considerati (art. 14 preleggi).

Risulta dunque esigibile il contributo fisso di cui all’art. 13 co. 1 lett. b), nella misura di euro 98, osservandosi, che in caso di reclamo (cfr. art. 624 comma 2 c.p.c.) avverso il provvedimento reso dal G.E. sull’istanza di sospensione, in ragione della natura latamente impugnatoria del giudizio, sarà dovuto il medesimo contributo, maggiorato della metà, ai sensi del comma 1bis del cit. art. 13 t.u. (euro 98+ 49).

La disciplina dell’importo forfettario, di cui all’art. 30 d.P.R. 115/2002, segue i superiori principi in merito al soggetto onerato del pagamento, gravando perciò sulla parte opponente, quale quella che “per prima si costituisce in giudizio”, o che comunque “deposita il ricorso introduttivo” (vedasi anche la citata nota di UL secondo cui “Non vi sono osservazioni, infine, sulla spettanza dell’importo forfettario, da ritenersi dovuto ai sensi dell’articolo 30 del DPR 115/2002 in mancanza di indicazioni normative di senso contrario”).

Infine, solo per completezza, va chiarito che l’eventuale giudizio di merito - proponibile nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, all’esito della fase “sommaria”- seguirà le regole ordinarie (in ragione del rito e materia di riferimento); ragion per cui, ove sia l’agente della riscossione a procedere alla instaurazione della fase di merito (mediante iscrizione al ruolo della lite), si procederà alla prenotazione a debito delle spese, secondo il criterio fissato dall’art. 157 del d.P.R. n. 115/2002 intitolato “spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione”.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 15 giugno 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo