Circolare 13 agosto 2021 - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 - differimento al 31 dicembre 2021 della scadenza del termine relativo al regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data della riforma

13 agosto 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

Alla Suprema Corte di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica

e, p.c.,

Alla Direzione generale del Bilancio e della contabilità

Oggetto: Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 - differimento al 31 dicembre 2021 della scadenza del termine relativo al regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data della riforma.

Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che:

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”) è stato convertito in legge ai sensi dell’art. 1, legge 6 agosto 2021, n. 113 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 188 del 7 agosto 2021, Supplemento ordinario n. 28, ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

- l’art. 1, comma 1, della legge di conversione, ha inserito – nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - l’art. 17 ter, ai sensi del quale:

“1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • all'articolo 31, comma 1, le parole: "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021";
  • all'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";
  • all'articolo 32, comma 5, al primo periodo, le parole: " 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2025" e il secondo periodo è soppresso;
  • all'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022”.

Conseguentemente, all’esito delle modifiche apportate in sede di conversione:

- l’art. 31 (in materia di “indennità spettante ai magistrati onorari in servizio”), comma 1, ha acquisito la seguente formulazione:

“1. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari”;

- l’art. 32 (recante “Disposizioni transitorie e abrogazioni”) ha acquisito la seguente formulazione:

“1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.

  1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.
  2. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
  3. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre 2025​.
  4. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025.
  5. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2.

  1. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
  2. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennita' ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.
  4. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
  5. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.
  6. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10”;

- l’art. 33 (“abrogazioni”) ha assunto la seguente formulazione:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

  1. gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71,71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  2. gli articoli 3,4,4-bis, 5,6,7,8,9,10,10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
  3. l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
  1. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

Si evidenzia, pertanto, che il regime transitorio applicabile in materia di “indennità spettante ai magistrati onorari in servizio” alla data dell’entrata in vigore della riforma, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, con il conseguente perdurare delle vigenti previsioni in tema di determinazione e liquidazione dei compensi per i magistrati onorari.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza degli uffici giudiziari dei distretti di rispettiva competenza la presente comunicazione.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 13 agosto 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo