Decreto 25 novembre 2021 - Concorso pubblico, per esami, a 411 allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile

25 novembre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e, in particolare, gli articoli 24 e 28;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’articolo 5, del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante “Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”;

Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»” e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 146/2000 e art. 86, comma 1bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal decreto legislativo 172/2019, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 259 rubricato “Misure per la funzionalità delle forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali”;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;

Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 411 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

DECRETA

Articolo 1
(Posti a concorso)

  1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 411 allievi vice ispettori (378 uomini; 33 donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.
  2. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a n. 69 posti (63 uomini; 6 donne), è riservato al personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
  3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2023.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it.

Articolo 2
(Riserve di posti per categorie specifiche di candidati)

  1. Nell’ambito dei posti di cui all’articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresì riservati:
    1. 1 posto (un uomo) a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano;
    2. 41 posti (38 uomini; 3 donne) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
    3. 8 posti (7 uomini; 1 donna), agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’articolo 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.

Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando sono i seguenti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. possesso delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    4. non aver compiuto il trentaduesimo anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2;
    5. diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preliminare di cui all’articolo 9;
    6. efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020;
    7. per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2, non aver riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, salvo quanto previsto alla lettera e).

Articolo 4
(Esclusione dal Concorso)

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 3, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento delle prove d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
  2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
  3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica, l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
  6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore generale del personale delle risorse.

Articolo 5
(Domanda di partecipazione)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, concorsi ed esami.
    Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
    Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame, pena la non ammissione alla prova.
    In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
    Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà dichiarare:
    1. il cognome e il nome;
    2. il luogo e la data di nascita;
    3. il codice fiscale;
    4. la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
    5. il possesso della cittadinanza italiana;
    6. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    7. se concorre ai posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, indicando a tal fine la data di arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, la qualifica rivestita nonché la sede in cui presta servizio;
    8. se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, lettera a). A tal fine il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo, di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui preferisce sostenere le prove di esame;
    9. se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c);
    10. il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o da conseguire entro la prima prova d'esame, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
    11. di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua straniera a scelta fra inglese, francese e tedesco;
    12. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
    13. di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
    14. se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
    15. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni o integrazioni;
    16. di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova preliminare del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data dal 22 febbraio 2022, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it;
    17. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
  5. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera l) fino al termine del corso di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “Concorso 411 allievi vice ispettori di Polizia penitenziaria”.
  6. L’Amministrazione penitenziaria non sarà responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

  1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto corpo degli agenti di custodia e da altri quattro membri, uno dei quali professore d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  3. La commissione esaminatrice può essere integrata, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
  4. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera.
  5. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Articolo 7
(Fasi di svolgimento del concorso)

  1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
    1. prova preliminare;
    2. prove di efficienza fisica;
    3. accertamenti psico-fisici;
    4. accertamenti attitudinali;
    5. prova scritta;
    6. prova orale.
  2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
  3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, di cui al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e successive modificazioni.
  4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
  5. Il Direttore Generale del personale e delle risorse, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, ai sensi dell’articolo 259 del decreto legge n. 34/2020.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it.

Articolo 8
(Prova preliminare)

  1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare nel luogo e nel giorno che saranno indicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it, a far data dal 22 febbraio 2022, con valore di notifica a tutti gli effetti.
  2. La prova preliminare consisterà in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie:
    • elementi di diritto penale;
    • elementi di diritto processuale penale;
    • elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria;
    • elementi di diritto penitenziario;
    • elementi di diritto costituzionale;
    • elementi di diritto amministrativo;
    • elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
  3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
  4. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
  5. La mancata presentazione del candidato alla prova preliminare, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.

Articolo 9
(Svolgimento prova preliminare)

  1. La prova preliminare si svolgerà secondo il calendario di cui all’articolo 8, comma 1.
  2. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova preliminare.
  3. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
  4. Durante la prova è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
  5. È vietato ai candidati portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  6. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
  7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
  8. L’esito della prova preliminare sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10
(Prove di efficienza fisica)

  1. Dopo aver superato la prova preliminare i candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, nella sede e secondo il diario che saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
  2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalità previste dal decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it, nella scheda sintesi del concorso.
  3. La Commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, è composta da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di Presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di “tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base”.
  4. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
  5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del Presidente e dei componenti della Commissione possono essere nominati altrettanti supplenti.
  6. La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l’ausilio nell’espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura.
  7. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:

PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

CORSA 1000 M.

TEMPO MAX 3’,55”

TEMPO MAX 4’55”

-----

SALTO IN ALTO

1,20 M.

1,00 M.

MASSIMO

TRE TENTATIVI

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA

N. 15

N. 10

TEMPO MAX 2’

SENZA INTERRUZIONI

  1. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità. L’accesso alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente.
  2. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.
  3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.

Articolo 11
(Accertamenti psico-fisici)

  1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici nel luogo e nel giorno che saranno comunicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
  2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/1992.
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione di cui al precedente comma 3, può essere integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
  5. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
  6. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
  7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. sana e robusta costituzione fisica;
    2. composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile;
      forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso femminile;
      massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile;
    3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;
    4. visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo semplice (miopico o ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l’astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
    5. funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
    6. l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
  8. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
  9. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
  10. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  11. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.
  12. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal concorso.

Articolo 12
(Accertamenti attitudinali)

  1. 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 11 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilità avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima.
  2. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali è composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione di cui al precedente comma 1, può essere integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
  5. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta dalla commissione una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio.
  6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni e ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di se', dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
    2. una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di se', dalle stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;
    3. una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio e ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
    4. una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.
  8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.

Articolo 13
(Prove di esame)

  1. Superati gli accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
  2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
  3. I candidati, che lo abbiano indicato nella domanda, possono integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
  4. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
  5. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.
  6. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
  7. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.

Articolo 14
(Svolgimento della prova scritta)

  1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, né richiami dottrinali o giurisprudenziali, né circolari, nonché i dizionari linguistici.
  2. Durante lo svolgimento della prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è consentito, inoltre, portare nell’aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È, altresì, vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.
  3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.

Articolo 15
(Convocazione prova orale e relativo svolgimento)

  1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
  2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
  3. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
  4. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova, con valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.
  5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.
  6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso.

Articolo 16
(Presentazione dei documenti)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame scritta e orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal superamento del colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla riserva di posti e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it.

Articolo 17
(Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori)

  1. Al termine della prova orale la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale, determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
  2. A parità di merito, l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
  3. Con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
  4. La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 18
(Corso di formazione)

  1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e chiamati a frequentare un corso di formazione preordinato alla formazione tecnico professionale, con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
  2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo l’ordine della graduatoria finale.
  3. I vice ispettori in prova sono assegnati al servizio di istituto, secondo le specifiche esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
  5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.

Roma, 25 novembre 2021

Il Direttore generale
Massimo Parisi