Provvedimento 22 aprile 2020 - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Criteri di accertamento dell’efficienza fisica per l’accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria

22 aprile 2020

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Visto l'articolo 97 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, a 395, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante misure di adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 226 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

Visti in particolare, l’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e l’articolo 86, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come modificati dal citato decreto legislativo n. 172/2019;

Considerato che le prove di efficienza fisica per l’accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria vengono effettuate per valutare la capacità e le qualità fisiche degli aspiranti;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative di settore;

DECRETA

Articolo 1
(Prove di efficienza fisica)

  1. Ai fini dell’accertamento dell’efficienza fisica per l’accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari Corpo di polizia penitenziaria, i candidati aventi diritto secondo le modalità indicate nel bando di concorso, dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:

PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

CORSA 1000 M.

TEMPO MAX 3’,55”

TEMPO MAX 4’55”

SALTO IN ALTO

1,20 M.

1,00 M.

MASSIMO TRE TENTATIVI

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA

N. 15

N. 10

TEMPO MAX 2’
SENZA INTERRUZIONI


Articolo 2
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, è composta da un dirigente di Polizia penitenziaria di cui all’art 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, con funzioni di Presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di “tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base”.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo.
  3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del Presidente e dei componenti della Commissione possono essere nominati altrettanti supplenti.
  4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l’ausilio nell’espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura.

Articolo 3
(Requisiti per la partecipazione alle prove di efficienza fisica)

  1. Dopo aver superato la prova di esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso, nell’ambito delle aliquote indicate nel relativo bando, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati nelle modalità indicate nel medesimo bando di concorso, per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all’articolo 1.
  2. Ai sensi dell’art. 44, comma 14bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia Penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte al prescritto accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
  3. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.
  4. La procedura selettiva concorsuale delle prove di efficienza fisica sarà svolta nell’arco di una giornata presso gli impianti sportivi di una struttura dell’Amministrazione ovvero altra idonea struttura dalla stessa individuata.
  5. Il candidato presentatosi nel giorno di convocazione che lamenti una condizione fisica non idonea alla effettuazione delle prove di efficienza fisica, deve esibire idonea certificazione medica. La Commissione, valutate le condizioni fisiche, anche sulla base della certificazione sanitaria prodotta, potrà autorizzare il differimento della effettuazione delle prove ad altra data ricompresa entro l’ultimo giorno previsto dal calendario delle convocazioni.

Articolo 4
(Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica)

  1. Prima dell’inizio delle prove il Presidente della Commissione illustra ai candidati le modalità di svolgimento delle prove e i tempi limite da rispettare.
  2. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità. L’accesso alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente.
  3. Prima prova: corsa
    I candidati saranno divisi in distinti gruppi di donne e di uomini, fino a un massimo di 15 persone per batteria.
    Prima della prova sarà data facoltà di effettuare un riscaldamento preliminare di 10 minuti. Alla ricezione di apposito segnale i candidati dovranno percorrere la distanza di 1000 metri.
    La rilevazione del tempo impiegato sarà effettuata mediante apposita apparecchiatura elettronica ovvero, in mancanza, con cronometraggio manuale.
    La prova si intende superata qualora il tempo impiegato da ogni singolo candidato rientri nei limiti previsti dalla tabella di cui all’articolo 1 del presente provvedimento.
    Al termine della prova di tutti i candidati presenti, il Presidente comunicherà i nominativi degli idonei che potranno accedere alla prova successiva.
  4. Seconda prova: salto in alto
    La prova consiste nel saltare l’asticella collocata tra due “ritti” ad un’altezza di 1,20 metri per gli uomini e 1 metro per le donne con un massimo di tre tentativi.
    Il candidato deve eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno sia effettuato su un solo piede di appoggio. I partecipanti avranno a disposizione un tempo massimo di un minuto per ogni salto. Una volta avviata la rincorsa per effettuare il salto se il candidato provoca la caduta dell’asticella, anche senza saltare, la prova del singolo salto verrà considerata per tutti gli effetti fallita. La prova si intende superata se si valica l’asta senza farla cadere.
    Al termine della prova di tutti i candidati partecipanti, il Presidente comunicherà i nominativi degli idonei che potranno accedere alla prova successiva.
  5. Terza prova: piegamenti sulle braccia
    Il candidato deve iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coincide con lo start del cronometro), deve eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzioni, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale di 15 se uomo e di 10 se donna, con le seguenti modalità: sollevare da terra il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in posizione allineata, distendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la posizione di massima distensione delle braccia, abbassare il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso. I piegamenti devono essere eseguiti senza interruzioni.
    Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova.
  6. In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova, comunque superata, che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvisare immediatamente la Commissione la quale, sentito il medico, potrà autorizzare il differimento ad altra data, compresa entro l’ultimo giorno previsto dal calendario delle convocazioni.

Articolo 5
(Comunicazione esito agli aspiranti)

  1. I candidati che avranno superato le prove per l’accertamento della efficienza fisica saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali che si svolgeranno nelle due giornate successive presso il Centro Nazionale Reclutamento della scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma “Giovanni Falcone” Via di Brava, 99.
  2. Ai candidati che non avranno superato anche una sola delle prove previste sarà notificato, a cura del segretario della Commissione, il verbale di inidoneità. Il giudizio di inidoneità della Commissione è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso.
  3. Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120 decorrenti dalla data di comunicazione del giudizio di inidoneità.

Roma, 22 aprile 2020

Il Capo Dipartimento
Francesco Basentini