Decreto 15 ottobre 2021 - Revoca concessione IVG per le circoscrizioni di Catania, Ragusa e Caltagirone
15 ottobre 2021
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari interni
Ufficio II - Ordini professionali e Albi
Il Direttore generale
premesso che, con decreto dirigenziale del 12 novembre 2003, l’Ente I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. è stato autorizzato all’esercizio dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Catania, Ragusa, Modica (ora soppresso e assorbito da quello di Ragusa) e Caltagirone;
visto il decreto dirigenziale del 19 ottobre 2018 (rif. prot. DAG n. 5060.ID), con cui è stata disposta la revoca della concessione per lo svolgimento delle funzioni di istituto di vendite giudiziarie nell’ambito delle circoscrizioni dei Tribunali di Catania, Ragusa e Caltagirone ai sensi dell’art 41 d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, le cui considerazioni in fatto e in diritto vanno intese in questa sede richiamate integralmente;
letta la sentenza n. 1113 del 27 novembre 2020 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’Ente I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. avverso il decreto di revoca in considerazione di una ritenuta “condotta non lineare e lesiva dei diritti di difesa del concessionario”;
ritenuto che il contenuto della pronuncia lascia impregiudicato il merito della vicenda, consentendo a questa Amministrazione di procedere a una nuova contestazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del mantenimento della concessione, al fine di consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del concessionario;
viste le note prot. DAG n. 118338.E, 118340.E e 118342.E del 4 giugno 2021, con cui, in risposta alla richiesta di questa Direzione generale (rif. prot. DAG n. 31274.U del 12 febbraio 2021) – attraverso la quale, tra l’altro, si dava atto della sopra menzionata pronuncia del giudice amministrativo -, la Corte di appello di Catania ha trasmesso la copia della contestazione notificata alla società in data 26 marzo 2021, le controdeduzioni della stessa pervenute alla Corte il 26 aprile 2021, nonché le valutazioni al riguardo redatte dalla Corte medesima;
vista, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione n. 52500/2018 pronunciata a seguito del ricorso proposto da Princiotto Gianluca, legale rappresentante dell’Ente I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. in questione avverso l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 5/4/2018, che aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato nei riguardi dello stesso Princiotto la misura cautelare della sospensione - per la durata di un anno – dal pubblico ufficio di direttore dell’Istituto Vendite Giudiziarie ritenuto gravemente indiziato dei reati di falso ideologico in atto pubblico e peculato;
ritenuto che nella detta pronuncia i giudici di legittimità hanno accertato che “il giudice della cautela” non aveva “compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo” quanto ai reati di falso e che “Il Tribunale del riesame di Caltanissetta ed il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati. Il Tribunale, diversamente dagli assunti difensivi, ha ritenuto che il G.i.p. non si sarebbe limitato a recepire acriticamente la domanda cautelare del Pubblico Ministero ma avrebbe espresso proprie valutazioni indicative di un ‘effettivo vaglio svolto’”;
considerato che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto “Una motivazione assertiva, apparente, una ‘clausola di stile’ senza consistenza argomentativa, quella con cui il G.i.p. si è limitato ad affermare che "sussiste la gravità indiziaria" per avere gli indagati falsificato i verbali”, e che “A conclusioni solo in parte diverse deve invece giungersi quanto al reato di peculato”, atteso che “Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840)”:
ritenuto che nella pronuncia i giudici di legittimità hanno accertato, altresì, che “L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato”, tanto che “Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177)”, sì che “l'ordinanza è immune da vizi quanto al giudizio di gravità indiziaria”;
rilevato che per Princiotto Gianluca, (talvolta anche unitamente a Rotondo Giuseppe, Agliata Ivan Dario e Gagliano Gaetano) risulta, comunque, essere stato richiesto il rinvio a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in data 21.12.2018 e disposto lo stesso dal GUP dello stesso Tribunale con decreto ex art. 429 c.p.p. in data 6.5.2019 con riguardo ai reati di falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti, peculato, falsa perizia nonché di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio;
ritenuto che, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla eventuale responsabilità penale del sig. Princiotto sotto il profilo della valutazione dell’elemento soggettivo, quel che in questa sede rileva è l’operato sul piano oggettivo dell’I.V.G., che quanto meno per ragioni imputabili al mancato controllo del direttore ha avallato prassi illegittime, con una gestione poco accorta e poco trasparente del servizio;
considerato che in detti decreti risulta ribadito come il sig. Rotondo fosse un funzionario di fatto dell’I.V.G., sicché anche le fattispecie di reato a lui ascritte risultano, comunque, direttamente riferibili all’ente;
ritenuto, in definitiva, che le condotte direttamente commesse dal direttore, dal responsabile e da altri soggetti di fatto operanti nella gestione del servizio siano direttamente riconducibili all’operato dell’Istituto, anche in considerazione del fatto che, a norma dell’art. 8 del citato d.m. n. 109/1997, “Il gestore autorizzato è responsabile dell’operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati nell’espletamento delle loro mansioni”;
rilevato che, in ogni caso, anche ad ammettere che il sig. Rotondo fosse soggetto estraneo all’I.V.G. e operante per un terzo soggetto, si concretizzerebbe una ulteriore grave irregolarità di carattere gestionale, giacché il secondo comma dell’art. 6 del d.m. n. 109/1997 stabilisce che “L’espletamento dell’incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte”;
ritenuto che, al riguardo, sia sostanzialmente irrilevante l’eventuale conseguimento, da parte del concessionario, di un beneficio economico come conseguenza delle citate condotte, come pure l’accertamento della penale responsabilità dei soggetti coinvolti, in quanto la disamina dei fatti stessi e la diretta riconducibilità all’operato dell’ente dimostra quanto meno una culpa in vigilando dell’I.V.G. tanto nella scelta dei preposti quanto nel controllo e nel monitoraggio delle vicende concrete di erogazione del servizio, sì da minare irrimediabilmente il necessario rapporto fiduciario con questa Amministrazione e da imporre la revoca anticipata della citata autorizzazione all’espletamento dell’incarico;
considerato inoltre che i comportamenti in questione, in quanto direttamente posti in essere nell’esecuzione dei compiti gestionali oggetto della concessione, determinano un discredito anche per la stessa Amministrazione, potendo oggettivamente ingenerare nella collettività sfiducia nell’erogazione trasparente e imparziale del servizio;
ritenuto che l’operato dell’ente presso gli Uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Caltanissetta impedisca di confidare nella correttezza gestionale dell’analogo servizio svolto nell’ambito delle circoscrizioni dei Tribunali di Catania, Ragusa e Caltagirone (distretto della Corte di appello di Catania), nelle quali l’attività è stata gestita dal medesimo direttore (sig. Princiotto) e dal medesimo responsabile (sig. Amico), ravvisandosi appieno, già solo con riferimento a siffatto profilo, la necessità di revocare anticipatamente la concessione all’espletamento del servizio di cui al decreto dirigenziale del 12 novembre 2003,
visto l’art. 41 del d.m. n. 109/1997, a norma del quale il Ministero della giustizia “nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell’istituto e debitamente contestati, … può revocare la concessione”;
ritenuto che, per tutto quanto fin qui esposto, sussistano i presupposti di legge per revocare anticipatamente la concessione allo svolgimento del servizio di istituto vendite giudiziarie da parte dell’Ente I.V.G. – Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. nell’ambito delle circoscrizioni dei Tribunali di Catania, Ragusa (cui è accorpato il soppresso Tribunale di Modica) e Caltagirone,
DECRETA
è revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie, nell’ambito dei circondari dei Tribunali di Catania, Ragusa e Caltagirone, conferita con decreto dirigenziale del 12 novembre 2003 alla Ente I.V.G. – Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l..
Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie nei circondari dei predetti Tribunali verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.
Roma, 15 ottobre 2021
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo