Circolare 8 ottobre 2021 - Certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass).

8 ottobre 2021

 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Dirigente per la  sicurezza aziendale

m_dg_DGMC_08.10.2021.0001806.U

Al personale che accede alla sede del DGMC

e p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

Al Sig. Direttore Generale della DGPRAM

Ai Direttori degli Uffici

Al Direttore del Servizio Sicurezza

Al Comandante del Reparto Sicurezza e Vigilanza

OGGETTO: certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass).

Si informa tutto il personale in servizio presso la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che con il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 è stato modificato il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, estendendo l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 9 quinquies D.L. 22 aprile 2021 n. 52, dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre c.a. (termine di cessazione dello stato di emergenza), ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro, al personale delle amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass”). L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazione pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che accedono alla sede del Dipartimento per lo svolgimento della propria attività.

La certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass”) è una certificazione digitale e stampabile, contenente in codice a barre bidimensionale (QR Code) attestante le seguenti condizioni:

  1. Avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. Avvenuta guarigione da COVID-19 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
  3. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Sono esonerati dall’esibizione della predetta certificazione i soggetti che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari del ministero della salute n. 35309 e 35444 rispettivamente del 4 e 5 agosto 2021. In tali casi, all’atto dell’accesso, l’interessato dovrà esibire la certificazione, in formato cartaceo o digitale, priva dei dati sensibili (es. motivazione clinica della esenzione), all’uopo predisposta e rilasciata. Si rappresenta che la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 sino al 30 novembre 2021.

I dati saranno trattati nel rispetto dell’articolo 14 del Regolamento UE 2016/679, con le modalità previste nella specifica informativa pubblicata nel portale intranet http://dgmc.giustizia.it/, nella sezione “Privacy e Trattamento Dati”, con la precisazione che, per motivi di tutela della riservatezza dei dati sensibili, non potrà essere richiesta al personale copia della certificazione, né l’indicazione della data di scadenza né si potrà procedere alla conservazione di tali dati.

Le verifiche sul rispetto delle prescrizioni sono affidate al datore di lavoro. Il direttore del Servizio Sicurezza unitamente al Comandante Reparto Sicurezza e Vigilanza di questo Dipartimento concorderanno con la scrivente le modalità operative da adottare al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il personale da adibire al controllo sarà individuato dal direttore del Servizio Sicurezza e dal Comandante del Reparto con provvedimento formale. 

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, a far data dal 15 ottobre p.v., il personale in servizio nell’unità operativa “Nucleo Vigilanza” del predetto Reparto, oltre alla rilevazione della temperatura corporea, è incaricato di verificare, eventualmente anche a campione, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di tutti i dipendenti ovvero di coloro che necessitano, per le ragioni di cui sopra, di accedere alla struttura dipartimentale. Il controllo potrà essere effettuato sia sul documento cartaceo che sulla certificazione in formato digitale mediante i dispositivi informatici che saranno messi a disposizione.

L’ingresso presso questa sede da parte di soggetti estranei all’Amministrazione, sarà consentito esclusivamente per ragioni d’ufficio. Non è pertanto consentito l’ingresso a persone estranee per motivi diversi da quelli di ufficio.

Qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della stessa al momento dell’accesso, il soggetto sottoposto a controllo non potrà accedere o permanere nella struttura. Il preposto al controllo darà comunicazione dell’accaduto.

Qualora venga inibito l’accesso ad un dipendente per mancanza di certificazione verde COVID-19, dovrà essere data immediata notizia al Direttore dell’Ufficio cui il dipendente afferisce, il quale, una volta verificato che l’assenza non sia dipesa da altro motivo legittimo, comunicherà all’Ufficio III della Direzione Generale del Personale delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile il nominativo del personale risultante assente ingiustificato, oltre alla durata dell’assenza. L’assenza sarà comunicata alla Ragioneria Territoriale dello Stato per le attività di competenza in materia di trattamento economico e trascritta sullo stato matricolare del dipendente.

Si precisa che il dipendente sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Tale situazione non comporta conseguenze disciplinari e garantisce il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti, pertanto non sarà dovuta la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento a carattere fisso e continuativo comunque denominato, né di carattere accessorio, indennitario, previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di avanzamenti o progressioni economiche.

Va chiarito, sul punto, che al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non potrà in alcun modo conseguire lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente in modalità agile (cd. “smart working”).

L’accesso in violazione delle suddette norme è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del DL 23 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 35/2020, comminata dal Prefetto e stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 ad euro 1.500. Il personale adibito ai controlli è incaricato dell’accertamento di eventuali violazioni. Il Comandante del Reparto Sicurezza e Vigilanza o suo delegato, avuta notizia dell’accertata violazione, procederà alla contestazione della stessa trasmettendo i relativi atti al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa. Ne darà, contestualmente, comunicazione al datore di lavoro e all’Ufficio III della Direzione Generale del Personale delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile per l’eventuale avvio del procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Il personale in possesso di certificazione verde COVID-19 ovvero dichiarato esente deve, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione e ad osservare tutte le precauzioni precedentemente adottate per limitare la diffusione del contagio (distanziamento sociale, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, igiene delle mani, etc.). Inoltre, non vengono meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19, dovendo immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze.

Si ringrazia per la collaborazione che ciascuno vorrà assicurare per la piena attuazione delle citate disposizioni.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente per la sicurezza aziendale
Lucia Castellano