Decreto 17 giugno 2021 - Concorso a 300 posti di notaio indetto con d.d. 3 dicembre 2019 - Riapertura termini presentazione domande

17 giugno 2021

(pubblicato in G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 48 del 16 giugno 2021)

Ministero della Giustizia

Il Direttore generale degli affari interni

visto il decreto dirigenziale 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 maggio 2021, n. 39, con cui sono aumentati di 100 (cento) unità i posti di notaio messi a concorso in relazione al bando di cui al decreto dirigenziale del 3 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami –, per un totale complessivo di 400 (quattrocento) posti di notaio e disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami – con il quale è stato indetto il concorso a 300 posti di notaio;

rilevato che con sentenza del 3 giugno 2021 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 914/19 ha precisato che “l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”;

considerato che la menzionata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è idonea a produrre un effetto diretto nell’ordinamento nazionale, sì che la disposizione di legge di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge del 6 agosto 1926, n. 1365, che pone il limite dei 50 anni per l'ammissione al concorso deve essere immediatamente disapplicata,

DECRETA

Articolo 1
Riapertura termini

  1. Ad integrazione del decreto dirigenziale 17 maggio 2021, i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 di cui in premessa, sono prorogati di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami”.
  2. Possono presentare la domanda anche i candidati che hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età, fermi restando tutti gli altri requisiti di partecipazioni prescritti dalla legge.
  3. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nel decreto dirigenziale 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 maggio 2021, n. 39, che si intendono qui integralmente riportate.

Roma, lì 17 giugno 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo


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